Art. 6. 
              Libera circolazione delle apparecchiature 
  1.   Le   disposizioni   del   presente    decreto    non    ostano
all'applicazione, su iniziativa delle  autorita'  competenti  di  cui
all'articolo 2, delle seguenti misure speciali riguardanti  la  messa
in servizio o l'utilizzazione di un'apparecchiatura: 
    a)  misure  per  rimediare  a  un  problema   di   compatibilita'
elettromagnetica esistente o prevedibile in un luogo determinato; 
    b) misure adottate per motivi di sicurezza per proteggere le reti
pubbliche di comunicazione elettronica  o  le  stazioni  riceventi  o
emittenti,  quando  sono  utilizzate  per  scopi  di   sicurezza   in
situazioni relative allo spettro chiaramente definite. 
  2. Fatto salvo quanto previsto dalla direttiva 98/34/CE, le  misure
speciali di cui al comma 1 sono notificate dalle autorita' competenti
alla Commissione europea e agli altri Stati membri. 
  3.  Le  misure  speciali  che  sono  state  accettate  sono  quelle
pubblicate  dalla  Commissione  europea  nella   Gazzetta   ufficiale
dell'Unione europea. 
  4. In occasione di fiere commerciali, esposizioni e  manifestazioni
simili  e'  ammessa  l'esposizione  e   la   dimostrazione   di   una
apparecchiatura che non rispetta le disposizioni del presente decreto
legislativo, purche' un'indicazione visibile segnali chiaramente tale
circostanza  ed  avverta  che  l'apparecchiatura  non   puo'   essere
commercializzata o messa in  servizio,  finche'  non  e'  stata  resa
conforme   alle   predette   disposizioni.   La   dimostrazione   del
funzionamento avviene solo  se  sono  adottate  misure  adeguate  per
evitare perturbazioni elettromagnetiche. 
 
          Nota all'art. 6:
              - Per la Direttiva 22 giugno 1998 n. 98/34/CE si vedano
          le note all'art. 3.