Art. 6. Libera circolazione delle apparecchiature 1. Le disposizioni del presente decreto non ostano all'applicazione, su iniziativa delle autorita' competenti di cui all'articolo 2, delle seguenti misure speciali riguardanti la messa in servizio o l'utilizzazione di un'apparecchiatura: a) misure per rimediare a un problema di compatibilita' elettromagnetica esistente o prevedibile in un luogo determinato; b) misure adottate per motivi di sicurezza per proteggere le reti pubbliche di comunicazione elettronica o le stazioni riceventi o emittenti, quando sono utilizzate per scopi di sicurezza in situazioni relative allo spettro chiaramente definite. 2. Fatto salvo quanto previsto dalla direttiva 98/34/CE, le misure speciali di cui al comma 1 sono notificate dalle autorita' competenti alla Commissione europea e agli altri Stati membri. 3. Le misure speciali che sono state accettate sono quelle pubblicate dalla Commissione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 4. In occasione di fiere commerciali, esposizioni e manifestazioni simili e' ammessa l'esposizione e la dimostrazione di una apparecchiatura che non rispetta le disposizioni del presente decreto legislativo, purche' un'indicazione visibile segnali chiaramente tale circostanza ed avverta che l'apparecchiatura non puo' essere commercializzata o messa in servizio, finche' non e' stata resa conforme alle predette disposizioni. La dimostrazione del funzionamento avviene solo se sono adottate misure adeguate per evitare perturbazioni elettromagnetiche.
Nota all'art. 6: - Per la Direttiva 22 giugno 1998 n. 98/34/CE si vedano le note all'art. 3.