Art. 8. Norme armonizzate 1. Le apparecchiature conformi alle pertinenti norme armonizzate, i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si presumono conformi ai requisiti essenziali elencati nell'allegato I, a cui tali norme si riferiscono. La presunzione di conformita' e' limitata all'ambito di applicazione delle norme armonizzate applicate e ai pertinenti requisiti essenziali a cui esse si riferiscono. La conformita' alla norma armonizzata non e' obbligatoria, ma conferisce presunzione di conformita' ai requisiti essenziali corrispondenti. 2. Se le autorita' competenti ritengono che una norma armonizzata non sia pienamente conforme ai requisiti essenziali di cui all'allegato I, sottopongono la questione, esponendo i propri motivi, al comitato permanente di cui all'articolo 3 della legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di recepimento della direttiva 98/34/CE. 3. Le autorita' competenti provvedono a rendere note nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le determinazioni della Commissione europea in materia di interpretazione o di ritiro delle norme armonizzate.
Note all'art. 8: - L'art. 3 della legge 21 giugno 1986, n. 317, "Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151, cosi' dispone: "Art. 3. (Nomine di rappresentanti dello Stato nel Comitato della Commissione delle Comunita' europee). - 1. I rappresentanti dello Stato italiano in seno al Comitato permanente previsto dall'art. 5 della direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE, sono nominati dal Ministro degli affari esteri, su designazione, rispettivamente, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro dei lavori pubblici, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, nell'ambito dei funzionari delle direzioni generali specificatamente competenti e di esperti altamente specializzati. 2. I rappresentanti di cui al comma 1 coordinano la propria attivita' con le altre amministrazioni pubbliche interessate, anche mediante la periodica convocazione di conferenze di servizi con i rappresentanti delle amministrazioni interessate. 3. Possono essere designati, di volta in volta, in casi particolari, funzionari di amministrazioni pubbliche ed esperti altamente specializzati su specifici argomenti da trattare in seno al Comitato di cui al comma 1." - Il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427 "Modifiche ed integrazioni alla legge 21 giugno 1986, n. 317, concernenti la procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione, in attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2001, n. 19.