Art. 8. 
                          Norme armonizzate 
  1. Le apparecchiature conformi alle pertinenti norme armonizzate, i
cui numeri  di  riferimento  sono  stati  pubblicati  nella  Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea, si  presumono  conformi  ai  requisiti
essenziali elencati nell'allegato I, a cui tali norme si riferiscono. 
La presunzione di conformita' e' limitata all'ambito di  applicazione
delle  norme  armonizzate  applicate  e   ai   pertinenti   requisiti
essenziali a cui esse  si  riferiscono.  La  conformita'  alla  norma
armonizzata  non  e'  obbligatoria,  ma  conferisce  presunzione   di
conformita' ai requisiti essenziali corrispondenti. 
  2. Se le autorita' competenti ritengono che una  norma  armonizzata
non  sia  pienamente  conforme  ai  requisiti   essenziali   di   cui
all'allegato I, sottopongono la questione, esponendo i propri motivi,
al comitato permanente di cui all'articolo 3 della  legge  21  giugno
1986, n. 317, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo
23 novembre 2000, n. 427, di recepimento della direttiva 98/34/CE. 
  3. Le autorita' competenti provvedono a rendere note nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica   italiana   le   determinazioni   della
Commissione europea in materia di interpretazione o di  ritiro  delle
norme armonizzate. 
 
          Note all'art. 8:
              - L'art.   3  della  legge  21  giugno  1986,  n.  317,
          "Procedura   d'informazione   nel  settore  delle  norme  e
          regolamentazioni   tecniche  e  delle  regole  relative  ai
          servizi  della  societa'  dell'informazione  in  attuazione
          della  direttiva  98/34/CE  del  Parlamento  europeo  e del
          Consiglio  del  22 giugno  1998, modificata dalla direttiva
          98/48/CE   del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del
          20 luglio   1998",   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          2 luglio 1986, n. 151, cosi' dispone:
              "Art.  3.  (Nomine  di  rappresentanti  dello Stato nel
          Comitato della Commissione delle Comunita' europee). - 1. I
          rappresentanti  dello  Stato  italiano  in seno al Comitato
          permanente  previsto  dall'art. 5 della direttiva 98/34/CE,
          modificata  dalla  direttiva  98/48/CE,  sono  nominati dal
          Ministro    degli    affari    esteri,   su   designazione,
          rispettivamente, del Ministro dell'industria, del commercio
          e  dell'artigianato,  del Ministro dei lavori pubblici, del
          Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  e del
          Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, nell'ambito
          dei  funzionari  delle  direzioni generali specificatamente
          competenti e di esperti altamente specializzati.
              2.  I  rappresentanti  di  cui al comma 1 coordinano la
          propria  attivita'  con  le altre amministrazioni pubbliche
          interessate,  anche  mediante  la periodica convocazione di
          conferenze   di   servizi   con   i   rappresentanti  delle
          amministrazioni interessate.
              3. Possono essere designati, di volta in volta, in casi
          particolari,  funzionari  di  amministrazioni  pubbliche ed
          esperti  altamente  specializzati su specifici argomenti da
          trattare in seno al Comitato di cui al comma 1."
              - Il  decreto  legislativo  23  novembre  2000,  n. 427
          "Modifiche  ed  integrazioni  alla legge 21 giugno 1986, n.
          317,  concernenti  la procedura di informazione nel settore
          delle  norme  e  regolamentazioni  tecniche  e delle regole
          relative  ai  servizi  della societa' dell'informazione, in
          attuazione   delle   direttive  98/34/CE  e  98/48/CE",  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2001, n. 19.