Art. 2. 
                       Ambito di applicazione 
  1. Il presente decreto si applica ai cittadini degli  Stati  membri
dell'Unione europea che vogliano esercitare sul territorio nazionale,
quali  lavoratori  subordinati  o   autonomi,   compresi   i   liberi
professionisti, una professione regolamentata in  base  a  qualifiche
professionali conseguite in uno Stato membro  dell'Unione  europea  e
che,  nello  Stato  d'origine,  li  abilita  all'esercizio  di  detta
professione. 
  2. Le  disposizioni  del  presente  decreto  non  si  applicano  ai
cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea   titolari   di
qualifiche professionali non acquisite in uno  Stato  membro,  per  i
quali continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  vigenti.  Per  le
professioni che rientrano nel titolo III, capo IV, il  riconoscimento
deve avvenire nel rispetto  delle  condizioni  minime  di  formazione
elencate in tale capo. 
  3. Per il riconoscimento dei titoli  di  formazione  acquisiti  dai
cittadini dei Paesi aderenti allo Spazio economico  europeo  e  della
Confederazione Svizzera, si  applicano  gli  accordi  in  vigore  con
l'Unione europea.