Art. 3. 
                     Effetti del riconoscimento 
    1. Il riconoscimento delle qualifiche  professionali  operato  ai
sensi del presente decreto legislativo permette di  accedere,  se  in
possesso dei  requisiti  specificamente  previsti,  alla  professione
corrispondente per la quale i soggetti di cui all'articolo  2,  comma
1, sono qualificati nello Stato membro  d'origine  e  di  esercitarla
alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano. 
  2.  Ai  fini  dell'articolo  1,  comma  1,   la   professione   che
l'interessato esercitera' sul territorio italiano sara' quella per la
quale e' qualificato  nel  proprio  Stato  membro  d'origine,  se  le
attivita' sono comparabili. 
  3. Salvo quanto previsto dagli articoli 12  e  16,  comma  10,  con
riguardo all'uso del titolo professionale, il prestatore  puo'  usare
nella professione la denominazione del proprio titolo di  studio,  ed
eventualmente la relativa abbreviazione,  nella  lingua  dello  Stato
membro nel quale il titolo di studio e' stato  conseguito.  L'uso  di
detta denominazione o dell'abbreviazione non e'  tuttavia  consentito
se idoneo ad ingenerare confusione con una professione  regolamentata
nel territorio nazionale, per la quale l'interessato non ha  ottenuto
il riconoscimento della  qualifica  professionale;  in  tal  caso  la
denominazione potra' essere utilizzata a condizione che ad essa siano
apportate le  modifiche  o  aggiunte  idonee  alla  differenziazione,
stabilite dall'autorita' competente di cui all'articolo 5.