Art. 4. 
                             Definizioni 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti
definizioni: 
    a) «professione regolamentata»: 
      1) l'attivita', o l'insieme delle attivita', il  cui  esercizio
e' consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi  o  in
albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti  pubblici,
se  la  iscrizione  e'  subordinata   al   possesso   di   qualifiche
professionali o all'accertamento delle specifiche professionalita'; 
      2) i rapporti di lavoro subordinato, se l'accesso  ai  medesimi
e' subordinato,  da  disposizioni  legislative  o  regolamentari,  al
possesso di qualifiche professionali; 
      3)  l'attivita'  esercitata  con   l'impiego   di   un   titolo
professionale il cui uso e' riservato a chi  possiede  una  qualifica
professionale; 
      4) le attivita' attinenti al settore sanitario nei casi in  cui
il possesso di una qualifica professionale e' condizione determinante
ai  fini  della  retribuzione  delle  relative  prestazioni  o  della
ammissione al rimborso; 
      5) le professioni esercitate dai membri di un'associazione o di
un organismo di cui all'Allegato I. 
    b) «qualifiche professionali»:  le  qualifiche  attestate  da  un
titolo di formazione, un attestato di competenza di cui  all'articolo
19, comma 1, lettera a), numero 1),  o  un'esperienza  professionale;
non costituisce  qualifica  professionale  quella  attestata  da  una
decisione di  mero  riconoscimento  di  una  qualifica  professionale
acquisita in Italia adottata da parte di un altro Stato membro; 
    c) «titolo di formazione»: diplomi, certificati  e  altri  titoli
rilasciati da un'universita' o da altro organismo  abilitato  secondo
particolari discipline che certificano il possesso di una  formazione
professionale acquisita in maniera prevalente  sul  territorio  della
Comunita'. Hanno eguale valore i titoli di formazione  rilasciati  da
un Paese terzo se i loro possessori  hanno  maturato,  nell'effettivo
svolgimento dell'attivita' professionale, un'esperienza di almeno tre
anni sul territorio dello  Stato  membro  che  ha  riconosciuto  tale
titolo, certificata dal medesimo; 
    d)  «autorita'  competente»:  qualsiasi  autorita'  o   organismo
abilitato da disposizioni nazionali a rilasciare o a ricevere  titoli
di formazione e altri documenti o informazioni, nonche' a ricevere le
domande e ad adottare le decisioni di cui al presente decreto; 
    e)  «formazione  regolamentata»:  la  formazione  che  porta   al
conseguimento degli attestati o qualifiche conseguiti ai sensi  della
legge 21 dicembre 1978, n. 845 e della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
nonche' qualsiasi formazione che, secondo le prescrizioni vigenti, e'
specificamente orientata all'esercizio di una determinata professione
e consiste in un ciclo di studi  completato,  eventualmente,  da  una
formazione professionale, un tirocinio professionale  o  una  pratica
professionale, secondo modalita' stabilite dalla legge; 
    f) «esperienza professionale»: l'esercizio effettivo e  legittimo
della professione; 
    g) «tirocinio di adattamento»:  l'esercizio  di  una  professione
regolamentata  sotto  la   responsabilita'   di   un   professionista
qualificato,   accompagnato   eventualmente   da    una    formazione
complementare secondo modalita' stabilite dalla legge.  Il  tirocinio
e' oggetto di una valutazione da parte dell'autorita' competente; 
    h) «prova attitudinale»: un controllo riguardante  esclusivamente
le  conoscenze  professionali  del   richiedente   effettuato   dalle
autorita'  competenti  allo  scopo  di   valutare   l'idoneita'   del
richiedente ad esercitare una professione regolamentata. 
    i) «dirigente d'azienda»: qualsiasi persona che abbia  svolto  in
un'impresa del settore professionale corrispondente: 
      1) la funzione di direttore d'azienda o di filiale; 
      2) la funzione di institore o vice direttore d'azienda, se tale
funzione  implica  una  responsabilita'   corrispondente   a   quella
dell'imprenditore o del direttore d'azienda rappresentato; 
      3) la funzione di dirigente responsabile di uno o piu'  reparti
dell'azienda, con mansioni commerciali o tecniche; 
    l) «Stato membro di stabilimento»: lo  stato  membro  dell'Unione
europea  nel  quale  il  prestatore  e'  legalmente   stabilito   per
esercitarvi una professione; 
    m) «Stato membro d'origine»: lo Stato membro in cui il  cittadino
dell'Unione europea ha acquisito le proprie qualifiche professionali; 
    n) «piattaforma comune»: l'insieme dei criteri  delle  qualifiche
professionali  in  grado  di  colmare   le   differenze   sostanziali
individuate tra i requisiti in materia di  formazione  esistenti  nei
vari Stati membri per una determinata professione. Queste  differenze
sostanziali sono individuate tramite il confronto tra la durata ed  i
contenuti della formazione in almeno due terzi  degli  Stati  membri,
inclusi tutti gli Stati membri che regolamentano  la  professione  in
questione. Le  differenze  nei  contenuti  della  formazione  possono
risultare dalle differenze  sostanziali  nel  campo  di  applicazione
delle attivita' professionali. 
 
          Note all'art. 4: 
              -  La  legge  21   dicembre   1978,   n.   845,   reca:
          «Legge-quadro in materia di formazione professionale.». 
              - La legge  28  febbraio  1987,  n.  56,  reca:  «Norme
          sull'organizzazione del mercato del lavoro.».