Art. 5. 
                        Autorita' competente 
  1. Ai fini del riconoscimento di cui al titolo II e al titolo  III,
capi II e IV, sono competenti a ricevere le domande,  a  ricevere  le
dichiarazioni e a prendere le decisioni: 
    a) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le
politiche giovanili e le attivita' sportive,  per  le  attivita'  che
riguardano il settore sportivo ed, in particolare, quelle  esercitate
con la qualifica di professionista sportivo; 
    b) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo
sviluppo  e  competitivita'  del  turismo,  per  le   attivita'   che
riguardano il settore turistico; 
    c) il Ministero titolare della vigilanza per le  professioni  che
necessitano,  per  il  loro  esercizio,  dell'iscrizione  in  Ordini,
Collegi, albi, registri o elenchi, fatto salvo quanto  previsto  alla
lettera g); 
    d) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
funzione pubblica, per le professioni  svolte  in  regime  di  lavoro
subordinato presso la pubblica amministrazione, salvo quanto previsto
alle lettere e), f) e g); 
    e) il Ministero della salute, per le professioni sanitarie; 
    f) il Ministero della  pubblica  istruzione,  per  i  docenti  di
scuole  dell'infanzia,  primaria,  secondaria  di   primo   grado   e
secondaria superiore e per il  personale  amministrativo,  tecnico  e
ausiliario della scuola; 
    g) il Ministero dell'universita' e della ricerca per il personale
ricercatore  e  per  le  professioni  di  architetto,   pianificatore
territoriale, paesaggista, conservatore dei  beni  architettonici  ed
ambientali, architetto junior e pianificatore junior; 
    h) il Ministero dell'universita' e della ricerca per  ogni  altro
caso relativamente a professioni che possono essere  esercitate  solo
da chi e' in possesso di qualifiche professionali di cui all'articolo
19, comma 1, lettere d) ed e), salvo quanto previsto alla lettera c); 
    i) il Ministero per i  beni  e  le  attivita'  culturali  per  le
attivita' afferenti al settore del restauro e della manutenzione  dei
beni  culturali,  secondo  quanto  previsto  dai  commi  7,  8  e   9
dell'articolo 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  e
successive modificazioni; 
    l) il Ministero del lavoro e della previdenza  sociale  per  ogni
altro caso relativamente a professioni che possono essere  esercitate
solo da chi  e'  in  possesso  di  qualifiche  professionali  di  cui
all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c); 
    m) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano per le professioni  per  le  quali  sussiste  competenza
esclusiva, ai sensi dei rispettivi statuti. 
  2. Per le attivita' di cui al titolo III, capo III, le regioni e le
province autonome di Trento  e  di  Bolzano  individuano  l'autorita'
competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento  presentate
dai beneficiari. 
  3. Fino all'individuazione di cui al  comma  2,  sulle  domande  di
riconoscimento provvedono: 
    a) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le
politiche giovanili e le attivita' sportive, per le attivita' di  cui
all'allegato IV, Lista III, punto 4),  limitatamente  alle  attivita'
afferenti al settore sportivo; 
    b) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo
sviluppo e la competitivita' del turismo, per  le  attivita'  di  cui
all'allegato IV, Lista II e III, e non comprese nelle lettere c),  d)
e) ed f); 
    c) il Ministero dello sviluppo economico per le attivita' di  cui
all'allegato IV, Lista I, Lista II e Lista III e non  comprese  nelle
lettere d), e) ed f); 
    d) il Ministero per i  beni  e  le  attivita'  culturali  per  le
attivita' di cui all'allegato IV, Lista III, punto 4),  limitatamente
alle attivita' riguardanti biblioteche e musei; 
    e) il Ministero del lavoro e  della  previdenza  sociale  per  le
attivita' di cui all'allegato IV, Lista III, punto 4), classe ex  851
e 855; 
    f)  il  Ministero  dei  trasporti  per  le   attivita'   di   cui
all'allegato IV, Lista II e  Lista  III,  nelle  parti  afferenti  ad
attivita' di trasporto. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'art. 29, commi 7, 8 e 9, del
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante: 
              «Codice dei beni culturali e del  paesaggio,  ai  sensi
          dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137.» 
              «Art. 29 (Conservazione). - 1.-6- (omissis) 
              7. I profili di competenza  dei  restauratori  e  degli
          altri operatori che  svolgono  attivita'  complementari  al
          restauro  o  altre  attivita'  di  conservazione  dei  beni
          culturali  mobili  e  delle  superfici  decorate  di   beni
          architettonici  sono  definiti  con  decreto  del  Ministro
          adottato ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della  legge  23
          agosto  1988,  n.   400,   d'intesa   con   la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'art.
          17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          sono definiti i criteri ed i livelli  di  qualita'  cui  si
          adegua l'insegnamento del restauro. 
              9.  L'insegnamento  del  restauro  e'  impartito  dalle
          scuole di alta formazione e di studio  istituite  ai  sensi
          dell'art. 9 del decreto legislativo  20  ottobre  1998,  n.
          368, nonche' dai centri di cui al comma 11  e  dagli  altri
          soggetti pubblici e privati accreditati  presso  lo  Stato.
          Con decreto del Ministro adottato ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 3, della legge n. 400 del 1988  di  concerto  con  il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          sono  individuati  le  modalita'   di   accreditamento,   i
          requisiti  minimi  organizzativi  e  di  funzionamento  dei
          soggetti di cui  al  presente  comma,  le  modalita'  della
          vigilanza sullo svolgimento delle  attivita'  didattiche  e
          dell'esame finale, abilitante  alle  attivita'  di  cui  al
          comma 6 e avente valore di esame di  Stato,  cui  partecipa
          almeno  un  rappresentante   del   Ministero,   il   titolo
          accademico rilasciato a seguito del  superamento  di  detto
          esame, che e' equiparato al diploma di laurea specialistica
          o magistrale, nonche' le caratteristiche del corpo docente.
          Il  procedimento  di   accreditamento   si   conclude   con
          provvedimento   adottato   entro   novanta   giorni   dalla
          presentazione  della  domanda  corredata  dalla  prescritta
          documentazione.