Art. 6. Punto di contatto 1. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie assolve i compiti di: a) Coordinatore nazionale presso la Commissione europea; b) Punto nazionale di contatto per le informazioni e l'assistenza sui riconoscimenti di cui al presente decreto legislativo. 2. Il coordinatore di cui al comma 1, lettera a) promuove: a) una applicazione uniforme del presente decreto da parte delle autorita' di cui all'articolo 5; b) la circolazione di ogni informazione utile ad assicurare l'applicazione del presente decreto, in particolare quelle relative alle condizioni d'accesso alle professioni regolamentate. 3. Le autorita' di cui all'articolo 5 mettono a disposizione del coordinatore di cui al comma 1, lettera a) le informazioni e i dati statistici necessari ai fini della predisposizione della relazione biennale sull'applicazione del presente decreto da trasmettere alla Commissione europea. 4. Il punto di contatto di cui al comma 1, lettera b): a) assicura ai cittadini e ai punti di contatto degli altri Stati membri le informazioni utili ai fini dell'applicazione del presente decreto e in particolare informazioni sulla legislazione nazionale che disciplina le professioni e il loro esercizio compresa la legislazione sociale ed eventuali norme deontologiche ; b) assiste, se del caso, i cittadini per l'ottenimento dei diritti attribuiti loro dal presente decreto cooperando con le autorita' competenti. Su richiesta della Commissione europea, entro due mesi a partire dalla data di ricevimento di tale richiesta, il punto di contatto assicura le informazioni sui risultati dell'assistenza prestata; c) valuta le questioni di particolare rilevanza o complessita', congiuntamente con un rappresentante delle regioni e province autonome designato in sede di Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 5. L'Autorita' competente di cui all'articolo 5 puo' istituire un proprio punto di contatto che, in relazione ai riconoscimenti di propria competenza, assicura i compiti di cui alla lettera a) e b) del comma 4. I casi trattati ai sensi del comma 4, lettera b) sono comunicati al punto di contatto di cui al comma 1, lettera b). 6. Della attivazione del punto di contatto l'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 5 informa il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, ai fini dell'esercizio delle competenze a questo attribuite quale coordinatore nazionale.