Art. 6. 
                          Punto di contatto 
  1. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie
assolve i compiti di: 
    a) Coordinatore nazionale presso la Commissione europea; 
    b) Punto nazionale di contatto per le informazioni e l'assistenza
sui riconoscimenti di cui al presente decreto legislativo. 
  2. Il coordinatore di cui al comma 1, lettera a) promuove: 
    a) una applicazione uniforme del presente decreto da parte  delle
autorita' di cui all'articolo 5; 
    b) la circolazione  di  ogni  informazione  utile  ad  assicurare
l'applicazione del presente decreto, in particolare  quelle  relative
alle condizioni d'accesso alle professioni regolamentate. 
  3. Le autorita' di cui all'articolo 5 mettono  a  disposizione  del
coordinatore di cui al comma 1, lettera a) le informazioni e  i  dati
statistici necessari ai fini della  predisposizione  della  relazione
biennale sull'applicazione del presente decreto da  trasmettere  alla
Commissione europea. 
  4. Il punto di contatto di cui al comma 1, lettera b): 
    a) assicura ai cittadini e ai punti di contatto degli altri Stati
membri le informazioni utili ai fini dell'applicazione  del  presente
decreto e in particolare informazioni  sulla  legislazione  nazionale
che disciplina  le  professioni  e  il  loro  esercizio  compresa  la
legislazione sociale ed eventuali norme deontologiche ; 
    b) assiste, se  del  caso,  i  cittadini  per  l'ottenimento  dei
diritti attribuiti  loro  dal  presente  decreto  cooperando  con  le
autorita' competenti. Su richiesta della Commissione  europea,  entro
due mesi a partire dalla data di ricevimento di  tale  richiesta,  il
punto  di   contatto   assicura   le   informazioni   sui   risultati
dell'assistenza prestata; 
    c) valuta le questioni di particolare rilevanza  o  complessita',
congiuntamente  con  un  rappresentante  delle  regioni  e   province
autonome designato in sede di  Conferenza  Stato-regioni  e  province
autonome di Trento e di Bolzano,  nell'ambito  delle  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  5. L'Autorita' competente di cui all'articolo 5 puo'  istituire  un
proprio punto di contatto che,  in  relazione  ai  riconoscimenti  di
propria competenza, assicura i compiti di cui alla lettera  a)  e  b)
del comma 4. I casi trattati ai sensi del comma 4,  lettera  b)  sono
comunicati al punto di contatto di cui al comma 1, lettera b). 
  6.  Della  attivazione  del  punto  di  contatto  l'amministrazione
competente ai sensi dell'articolo 5 informa il  Dipartimento  per  il
coordinamento delle politiche  comunitarie,  ai  fini  dell'esercizio
delle competenze a questo attribuite quale coordinatore nazionale.