Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
a) «protezione internazionale»: lo status di rifugiato e di
protezione sussidiaria di cui alle lettere f) e h);
b) «Convenzione di Ginevra»: la Convenzione relativa allo status
dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con
legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York
del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95;
c) «Carta delle Nazioni Unite»: Statuto delle Nazioni Unite,
firmato a S. Francisco il 26 giugno 1945 e ratificato con legge 17
agosto 1957, n. 848;
d) «Convenzione sui diritti dell'Uomo»: la Convenzione europea di
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali,
ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848;
e) «rifugiato»: cittadino straniero il quale, per il timore
fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione,
nazionalita', appartenenza ad un determinato gruppo sociale o
opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha
la cittadinanza e non puo' o, a causa di tale timore, non vuole
avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova
fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora
abituale per le stesse ragioni succitate e non puo' o, a causa di
siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di
esclusione di cui all'articolo 10;
f) «status di rifugiato»: il riconoscimento da parte dello Stato
di un cittadino straniero quale rifugiato;
g) «persona ammissibile alla protezione sussidiaria»: cittadino
straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come
rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere
che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide,
se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora
abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno
come definito dal presente decreto e il quale non puo' o, a causa di
tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese;
h) «status di protezione sussidiaria»: il riconoscimento da parte
dello Stato di uno straniero quale persona ammissibile alla
protezione sussidiaria;
i) «domanda di protezione internazionale»: una domanda di
protezione presentata secondo le procedure previste dal decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1990, n. 39, e dal relativo regolamento di attuazione,
adottato con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre
2004, n. 303, diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status
di protezione sussidiaria;
l) «familiari»: i seguenti soggetti appartenenti al nucleo
familiare, gia' costituito prima dell'arrivo nel territorio
nazionale, del beneficiario dello status di rifugiato o dello status
di protezione sussidiaria, i quali si trovano nel territorio
nazionale, in connessione alla domanda di protezione internazionale:
a) il coniuge del beneficiario dello status di rifugiato o
dello status di protezione sussidiaria;
b) i figli minori del beneficiario dello status di rifugiato o
dello status di protezione sussidiaria, a condizione che siano non
sposati ed a suo carico. I figli minori naturali, adottati o affidati
o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli legittimi;
m) «minore non accompagnato»: lo straniero di eta' inferiore agli
anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio
nazionale, privo di assistenza e di rappresentanza legale;
n) «Paese di origine»: il Paese o i Paesi di cui il richiedente
e' cittadino o, per un apolide, il Paese in cui aveva precedentemente
la dimora abituale.
Note all'art. 2:
- La legge 24 luglio 1954, n. 722, recante «Ratifica ed
esecuzione della Convenzione relativa allo statuto dei
rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1954, n. 196.
- La legge 14 febbraio 1970, n. 95, recante: «Adesione
al protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato
a New York il 31 gennaio 1967 e sua esecuzione», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1970, n. 79.
- La legge 17 agosto 1957, n. 848, recante: «Esecuzione
dello statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco
il 26 giugno 1945», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
25 settembre 1957, n. 238, supplemento ordinario.
- La legge 4 agosto 1955, n. 848, recante: «Ratifica ed
esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali firmata a
Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla
Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 settembre 1955, n.
221.
- Il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante:
«Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e
soggiorno dei cittadini extracomunitari e di
regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi
gia' presenti, nel territorio dello Stato», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1989, n. 303 e
convertito, in legge, con modificazioni, con legge
28 febbraio 1990, n. 39, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 febbraio 1990, n. 49.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
16 settembre 2004, n. 303, recante: «Regolamento relativo
alle procedure per il riconoscimento dello status di
rifugiato», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
22 dicembre 2004, n. 239.