Art. 2.
               Proroga di termini in materia di difesa

  1.  All'articolo  26,  comma  1,  del decreto legislativo 5 ottobre
2000,  n. 298, le parole: "al 2007" sono sostituite dalle seguenti: "
al 2008".
  2.  All'articolo  31,  comma  14, del decreto legislativo 5 ottobre
2000,  n.  298, le parole: "Sino all'anno 2007" sono sostituite dalle
seguenti: "Sino all'anno 2012".
  3. All'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490,  le parole: "fino all'anno 2009" sono sostituite dalle seguenti:
"fino all'anno 2012".
  4.  Il  termine  di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  15 novembre 2000, n. 424, e' prorogato
fino  al  31  dicembre  2009  e  per  lo stesso periodo continuano ad
applicarsi  le  disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 13 dello
stesso decreto.