IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  direttiva  91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991,
relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' illecite;
  Visto  il  decreto-legge  3  maggio  1991,  n. 143, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   5   luglio  1991,  n.  197,  recante
provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al
portatore  nelle  transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio;
  Vista  la  legge  6  febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  - legge comunitaria 1994, ed in particolare
l'articolo 15;
  Visto  il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, recante norme
in   materia   di   circolazione  transfrontaliera  di  capitali,  in
attuazione della direttiva 91/308/CEE;
  Visto  il  decreto  legislativo  26  maggio  1997,  n. 153, recante
disposizioni   a   integrazione   dell'attuazione   della   direttiva
91/308/CEE;
  Visto  il  decreto  legislativo  26  agosto  1998,  n. 319, recante
riordino  dell'Ufficio  italiano  dei  cambi a norma dell'articolo 1,
comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433;
  Visto  il  decreto  legislativo 25 settembre 1999, n. 374, relativo
all'estensione  delle  disposizioni  in  materia  di  riciclaggio dei
capitali    di   provenienza   illecita   e   attivita'   finanziarie
particolarmente  suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio,
a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
  Vista   la  direttiva  2001/97/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  4  dicembre  2001,  recante modifica della direttiva
91/308/CEE;
  Vista  la  legge  3  febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  legge  comunitaria  2002, ed in particolare
l'articolo 1 e l'allegato B;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati personali;
  Visto  il  decreto  legislativo  20  febbraio  2004, n. 56, recante
attuazione  della  direttiva  2001/97/CE,  in  materia di prevenzione
dell'uso  del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi
da attivita' illecite;
  Vista   la  direttiva  2005/60/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  26  ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso
del  sistema  finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei proventi di
attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo;
  Vista  la  legge  25  gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  - legge comunitaria 2005, ed in particolare
gli articoli 21 e 22;
  Vista la direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1° agosto 2006,
recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE;
  Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure
di  natura  patrimoniale  per  prevenire,  contrastare e reprimere il
finanziamento  del  terrorismo internazionale e l'attivita' dei Paesi
che  minacciano  la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione
della direttiva 2005/60/CE;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data
16  ottobre 2007, con il quale sono state avocate le attivita' svolte
dall'Ufficio italiano dei cambi in funzione di ente strumentale della
Banca d'Italia;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 novembre 2007;
  Udito  il parere delle competenti autorita' di vigilanza di settore
e le amministrazioni interessate;
  Udito  il  parere del Garante per la protezione dei dati personali,
espresso nella riunione del 25 luglio 2007;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia e dell'interno;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.

                             Definizioni

  1. Nel presente decreto legislativo l'espressione:
    a) "codice in materia di protezione dei dati personali" indica il
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
    b)  "CONSOB" indica la Commissione nazionale per la societa' e la
borsa;
    c)  "CAP" indica il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
recante il codice delle assicurazioni private;
    d) "DIA" indica la Direzione investigativa antimafia;
    e)  "direttiva"  indica  la  direttiva  2005/60/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005;
    f) "GAFI" indica il Gruppo di azione finanziaria internazionale;
    g) "ISVAP" indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo;
    h)   "Stato  comunitario"  indica  lo  Stato  membro  dell'Unione
europea;
    i)  "Stato  extracomunitario"  indica  lo  Stato non appartenente
all'Unione europea;
    l) "TUB" indica il testo unico delle leggi in materia bancaria e
    creditizia,  di  cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
    385";
m) "TUF" indica il testo unico in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
    n)  "TULPS"  indica  il  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
    o)  "TUV" indica il testo unico delle norme in materia valutaria,
di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n.
148.
  2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
    a)    "amministrazioni    interessate":   le   autorita'   e   le
amministrazioni   competenti   al  rilascio  delle  autorizzazioni  o
licenze,  alla  ricezione  delle dichiarazioni di inizio attivita' di
cui  all'articolo  10,  comma  2, lettera e), e all'articolo 14 o che
esercitano  la  vigilanza  sui  soggetti  indicati negli articoli 12,
comma 1, lettere a) e c), e 13, comma 1, lettera b);
    b) "archivio unico informatico": un archivio, formato e gestito a
mezzo  di  sistemi  informatici,  nel  quale  sono conservate in modo
accentrato  tutte  le  informazioni  acquisite nell'adempimento degli
obblighi  di  identificazione  e  registrazione,  secondo  i principi
previsti nel presente decreto;
    c) "autorita' di vigilanza di settore": le autorita' preposte, ai
sensi  della  normativa  vigente,  alla  vigilanza o al controllo dei
soggetti  indicati  agli  articoli 10, comma 2, dalla lettera a) alla
lettera d), 11 e 13, comma 1, lettera a);
    d)  "banca  di comodo": una banca, o un ente che svolge attivita'
equivalenti,  costituita  in  un  Paese in cui non ha alcuna presenza
fisica,  che  consenta  di  esercitare  una  direzione e una gestione
effettive  e  che  non  sia  collegata  ad  alcun  gruppo finanziario
regolamentato;
    e)  "cliente":  il  soggetto che instaura rapporti continuativi o
compie  operazioni  con i destinatari indicati agli articoli 11 e 14,
ovvero il soggetto al quale i destinatari indicati agli articoli 12 e
13  rendono  una prestazione professionale in seguito al conferimento
di un incarico;
    f)  "conti  di  passaggio":  rapporti  bancari  di corrispondenza
transfrontalieri,    intrattenuti    tra   intermediari   finanziari,
utilizzati  per  effettuare  operazioni  in  nome proprio e per conto
della clientela;
    g)  "dati  identificativi":  il  nome e il cognome, il luogo e la
data  di  nascita,  l'indirizzo,  il codice fiscale e gli estremi del
documento  di  identificazione  o,  nel  caso  di soggetti diversi da
persona  fisica, la denominazione, la sede legale e il codice fiscale
o, per le persone giuridiche, la partita IVA;
    h)  "insediamento  fisico":  un  luogo destinato allo svolgimento
dell'attivita'  di  istituto,  con  stabile  indirizzo, diverso da un
semplice  indirizzo elettronico, in un Paese nel quale il soggetto e'
autorizzato  a  svolgere  la  propria  attivita'.  In  tale  luogo il
soggetto  deve  impiegare  una  o  piu'  persone  a tempo pieno, deve
mantenere   evidenze   relative  all'attivita'  svolta,  deve  essere
soggetto  ai  controlli  effettuati  dall'autorita' che ha rilasciato
l'autorizzazione a operare;
    i)  "mezzi di pagamento": il denaro contante, gli assegni bancari
e  postali,  gli  assegni  circolari  e  gli  altri  assegni  a  essi
assimilabili   o  equiparabili,  i  vaglia  postali,  gli  ordini  di
accreditamento  o  di pagamento, le carte di credito e le altre carte
di  pagamento,  le  polizze  assicurative trasferibili, le polizze di
pegno   e  ogni  altro  strumento  a  disposizione  che  permetta  di
trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi,
valori o disponibilita' finanziarie;
    l)  "operazione": la trasmissione o la movimentazione di mezzi di
pagamento;  per  i  soggetti  di  cui  all'articolo  12, un'attivita'
determinata  o  determinabile,  finalizzata  a un obiettivo di natura
finanziaria  o  patrimoniale  modificativo della situazione giuridica
esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale;
    m)  "operazione  frazionata":  un'operazione  unitaria  sotto  il
profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal
presente   decreto,  posta  in  essere  attraverso  piu'  operazioni,
singolarmente  inferiori  ai  predetti  limiti, effettuate in momenti
diversi  ed  in  un  circoscritto  periodo  di tempo fissato in sette
giorni  ferma  restando  la  sussistenza  dell'operazione  frazionata
quando ricorrano elementi per ritenerla tale;
    n)  "operazioni  collegate":  operazioni che, pur non costituendo
esecuzione  di  un  medesimo contratto, sono tra loro connesse per il
soggetto che le esegue, l'oggetto o per lo scopo cui sono dirette;
    o)  "persone politicamente esposte": le persone fisiche cittadine
di  altri  Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o
hanno   occupato  importanti  cariche  pubbliche  come  pure  i  loro
familiari  diretti  o  coloro  con i quali tali persone intrattengono
notoriamente  stretti  legami,  individuate sulla base dei criteri di
cui all'allegato tecnico al presente decreto;
    p)  "prestatori  di  servizi  relativi  a societa' e trust": ogni
persona  fisica o giuridica che fornisca, a titolo professionale, uno
dei servizi seguenti a terzi:
      1) costituire societa' o altre persone giuridiche;
      2) occupare la funzione di dirigente o di amministratore di una
societa',  di  socio  di  un'associazione  o una funzione analoga nei
confronti di altre persone giuridiche o provvedere affinche' un'altra
persona occupi tale funzione;
      3)   fornire   una   sede  legale,  un  indirizzo  commerciale,
amministrativo  o  postale  e  altri servizi connessi a una societa',
un'associazione o qualsiasi altra entita' giuridica;
      4) occupare la funzione di fiduciario in un trust espresso o in
un soggetto giuridico analogo o provvedere affinche' un'altra persona
occupi tale funzione;
      5)  esercitare  il  ruolo  d'azionista  per  conto  di un'altra
persona o provvedere affinche' un'altra persona occupi tale funzione,
purche'  non  si tratti di una societa' ammessa alla quotazione su un
mercato  regolamentato  e  sottoposta  a  obblighi  di  comunicazione
conformemente  alla  normativa  comunitaria  o a norme internazionali
equivalenti;
    q)   "prestazione  professionale":  prestazione  professionale  o
commerciale  correlata  con le attivita' svolte dai soggetti indicati
agli  articoli 12, 13 e 14, della quale si presuma, al momento in cui
inizia, che avra' una certa durata;
    r)  "pubblica  amministrazione":  tutte  le amministrazioni dello
Stato,  ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado,
le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato
a  ordinamento  autonomo,  le  regioni,  le  province,  i  comuni, le
comunita'  montane  e  loro  consorzi  e associazioni, le istituzioni
universitarie, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio
sanitario  nazionale  e  le  agenzie di cui al decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
    s)   "rapporto   continuativo":  rapporto  di  durata  rientrante
nell'esercizio  dell'attivita'  di  istituto  dei  soggetti  indicati
all'articolo  11  che  dia  luogo  a  piu'  operazioni di versamento,
prelievo o trasferimento di mezzi di pagamento e che non si esaurisce
in una sola operazione;
    t)  "registro  della  clientela":  un registro cartaceo nel quale
sono  conservati  i  dati  identificativi  di  cui  alla  lettera g),
acquisiti nell'adempimento dell'obbligo di identificazione secondo le
modalita' previste nel presente decreto;
    u)  "titolare effettivo": la persona o le persone fisiche che, in
ultima  istanza,  possiedono  o  controllano  il  cliente  nonche' la
persona  fisica  per  conto della quale e' realizzata un'operazione o
un'attivita',  individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato
tecnico al presente decreto;
    v)  "titolo  al  portatore":  titolo  di credito che legittima il
possessore  all'esercizio del diritto in esso menzionato in base alla
mera  presentazione  e  il cui trasferimento si opera con la consegna
del titolo;
    z) "UIF": l'unita' di informazione finanziaria cioe' la struttura
nazionale   incaricata   di   ricevere  dai  soggetti  obbligati,  di
richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorita'
competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo.
 
          Avvertenza:
              Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi 2  e  3  del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).

          Note alle premesse:

              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
              - La  direttiva  del Consiglio 91/308/CEE e' pubblicata
          nella G.U.C.E. n. L 16 del 28 giugno 1991.
              - Il  decreto-legge n. 143 del 1991 e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  n. 106 dell'8 maggio 1991; la legge n.
          197   del  1991,  di  conversione,  con  modificazioni,  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 1991.
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 15 della legge n. 52
          del  1996,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 34 del
          10 febbraio 1996, supplemento ordinario:
              «Art.  15  (Riciclaggio  dei  capitali  di  provenienza
          illecita  e  circolazione  transfrontaliera  dei  capitali:
          criteri  di  delega).  -  1. L'integrazione dell'attuazione
          della direttiva 91/308/CEE del Consiglio sara' informata ai
          seguenti principi e criteri direttivi:
                a) provvedere  al riordino del regime di segnalazione
          delle  operazioni  di  cui  all'art.  3  del  decreto-legge
          3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  5 luglio  1991,  n.  197,  al  fine  di  favorire le
          segnalazioni stesse garantendo, anche attraverso il ricorso
          a   procedure   informatizzate,   la  massima  efficacia  e
          tempestivita' nella organizzazione, trasmissione, ricezione
          ed  analisi delle segnalazioni, rendendo altresi' effettiva
          la   possibilita'   di  sospensione  dell'operazione  senza
          pregiudizio  per  il  corso delle indagini e l'operativita'
          corrente degli intermediari finanziari;
                b) prevedere  adeguate misure dirette alla protezione
          in  favore  dei soggetti che effettuano le segnalazioni, in
          particolare  garantendo  la tutela della riservatezza delle
          stesse   in   ogni   sede,   comprese   quella   aziendale,
          investigativa  e  giudiziaria,  anche al fine di evitare il
          pericolo di ritorsioni;
                c) estendere,  ai  sensi dell'art. 12 della direttiva
          91/308/CEE,  in  tutto  od  in  parte, l'applicazione delle
          disposizioni  di cui al citato decreto-legge 3 maggio 1991,
          n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio
          1991,   n.   197,   a   quelle   attivita'  particolarmente
          suscettibili  di utilizzazione a fini di riciclaggio per il
          fatto  di  realizzare l'accumulazione o il trasferimento di
          ingenti disponibilita' economiche o finanziarie o risultare
          comunque   esposte   ad   infiltrazioni   da   parte  della
          criminalita'  organizzata.  La  formazione o l'integrazione
          dell'elenco  di  tali attivita' e categorie di imprese, con
          gli   eventuali  requisiti  di  onorabilita'  e  misure  di
          controllo,  avverra'  con uno o piu' decreti legislativi da
          emanare,  su  proposta del Ministro del tesoro, di concerto
          con  i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e delle
          finanze, entro due anni dalla data di entrata in vigore del
          decreto  attuativo  della presente delega, con la procedura
          di cui al comma 4 dell'art. 1 della presente legge;
                d) riesaminare,  al fine di accrescerne l'efficacia a
          fini  antiriciclaggio,  il regime relativo all'importazione
          ed  esportazione  al  seguito  di  denaro,  titoli e valori
          mobiliari,  anche  eventualmente  modificando  l'art. 3 del
          decreto-legge  28 giugno  1990,  n.  167,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   4 agosto   1990,  n.  227,
          assicurando  in  ogni caso la compatibilita' di tale regime
          con  la  libera  circolazione  delle persone e dei capitali
          sancita  dal diritto comunitario, secondo la giurisprudenza
          interpretativa  della  Corte  di  giustizia delle Comunita'
          europee;
                e) tenere  conto  adeguato,  nel  dare  attuazione ai
          criteri  che  precedono,  anche  degli orientamenti e delle
          indicazioni    che    emergono    nelle   competenti   sedi
          internazionali  ed  in  particolare  in seno al comitato di
          contatto  istituito dall'art. 13 della direttiva 91/308/CEE
          ed al Gruppo di azione finanziaria (GAFI). In ogni caso, il
          potere di identificazione da parte dell'autorita' consolare
          italiana  dei  soggetti operanti dall'estero sara' limitato
          alle  rappresentanze  diplomatiche  o  consolari  di  prima
          categoria.
              2.   In  sede  di  riordinamento  normativo,  ai  sensi
          dell'art.  8, delle materie concernenti il trasferimento di
          denaro  contante  e  di  titoli  al  portatore,  nonche' il
          riciclaggio  dei  capitali  di provenienza illecita, potra'
          procedersi  al  riordino  delle  sanzioni  amministrative e
          penali  previste  nelle  leggi  richiamate  al comma 1, nei
          limiti massimi ivi contemplati.».
              -  Il decreto legislativo n. 125 del 1997 e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1997.
              - Il  decreto legislativo n. 153 del 1997 e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 1997.
              - Il  decreto legislativo n. 319 del 1998 e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 1998.
              - Il  testo  del comma 1 dell'art. 1 della legge n. 433
          del 1997, e' il seguente:
              «Art.  1  (Delega al Governo). - Il Governo e' delegato
          ad  emanare,  entro  il  termine  di sei mesi dalla data di
          entrata in vigore della presente legge e nel rispetto della
          normativa   comunitaria   vigente,   uno   o  piu'  decreti
          legislativi  recanti  le  norme  necessarie  per dare piena
          attuazione alle disposizioni comunitarie sul passaggio alla
          moneta   unica   europea  e  per  favorire  un  ordinato  e
          trasparente  passaggio  dalla  lira  all'EURO,  nonche' per
          assicurare la compatibilita' dell'ordinamento nazionale con
          quanto  disposto  dall'art. 108 del Trattato che istituisce
          la Comunita' europea.».
              - Il  decreto legislativo n. 374 del 1999 e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27 ottobre 1999.
              - La  direttiva  del Parlamento europeo e del Consiglio
          2001/97/CE  e'  pubblicata  nella  G.U.C.E.  n.  L  344 del
          28 dicembre 2001.
              - La  legge n. 14 del 2003 e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2003, supplemento ordinario.
              - Il decreto legislativo n. 196 del 2003, e' pubblicato
          nella   Gazzetta  Ufficiale  n.  174  del  29 luglio  2003,
          supplemento ordinario.
              - Il  decreto  legislativo  n. 56 del 20 febbraio 2004,
          abrogato  del  presente  decreto, recava: «Attuazione della
          direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del
          sistema  finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da
          attivita' illecite».
              - La  direttiva  del Parlamento europeo e del Consiglio
          n.  2005/60/CE  e'  pubblicata  nella G.U.C.E. n. L 309 del
          25 novembre 2005.
              - Il testo degli articoli 21 e 22 della legge n. 29 del
          2006,   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale   n.   32
          dell'8 febbraio   2006,   supplemento   ordinario,   e'  il
          seguente:
              «Art.  21 (Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio
          2004,  n.  56).  -  1.  All'art.  2,  comma 1,  del decreto
          legislativo  20 febbraio  2004,  n.  56, recante attuazione
          della   direttiva  2001/97/CE  in  materia  di  prevenzione
          dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
          proventi  da  attivita'  illecite,  dopo  la  lettera s) e'
          inserita  la  seguente:  s-bis)  a  ogni altro soggetto che
          rende  i  servizi  forniti  da  revisori contabili, periti,
          consulenti  ed  altri  soggetti  che  svolgono attivita' in
          materia di amministrazione, contabilita' e tributi;".
              2.   All'art.   8,  comma 4,  del  decreto  legislativo
          20 febbraio  2004, n. 56, le parole: "lettere s) e t)" sono
          sostituite dalle seguenti: "lettere p), s), s-bis) e t).".
              «Art.  22  (Attuazione  della  direttiva 2005/60/CE del
          26 ottobre  2005  del  Parlamento  europeo e del Consiglio,
          relativa  alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario
          a  scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose
          e   di   finanziamento  del  terrorismo,  e  previsione  di
          modalita'  operative per eseguire le misure di congelamento
          di  fondi  e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni
          del   Consiglio  di  sicurezza  delle  Nazioni  Unite,  dal
          regolamento  (CE)  n.  2580/2001  e dal regolamento (CE) n.
          881/2002  nonche'  dai  regolamenti  comunitari  emanati ai
          sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato istitutivo della
          Comunita'  europea  per  il contrasto del finanziamento del
          terrorismo e dell'attivita' di Paesi che minacciano la pace
          e la sicurezza internazionale). - 1. Il Governo e' delegato
          ad  adottare,  entro  il  termine e con le modalita' di cui
          all'art.  1, uno o piu' decreti legislativi al fine di dare
          organica   attuazione   alla   direttiva   2005/60/CE   del
          26 ottobre  2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, al
          fine  di  prevedere  modalita'  operative  per  eseguire le
          misure  di  congelamento  di  fondi  e  risorse  economiche
          stabilite  dalle  risoluzioni  del  Consiglio  di sicurezza
          delle  Nazioni Unite, dal regolamento (CE) n. 2580/2001 del
          27 dicembre  2001  del Consiglio, e dal regolamento (CE) n.
          881/2002  del  27 maggio  2002  del  Consiglio, nonche' dai
          regolamenti comunitari emanati ai sensi degli articoli 60 e
          301  del Trattato istitutivo della Comunita' europea per il
          contrasto del finanziamento del terrorismo e dell'attivita'
          di   Paesi   che   minacciano   la   pace  e  la  sicurezza
          internazionale  e  al  fine  di  coordinare le disposizioni
          vigenti   in   materia   di  prevenzione  e  contrasto  del
          riciclaggio  di  denaro e del finanziamento del terrorismo,
          nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
                a) recepire   la   direttiva   tenendo   conto  della
          giurisprudenza  comunitaria  in materia nonche' dei criteri
          tecnici  che  possono  essere  stabiliti  dalla Commissione
          europea ai sensi dell'art. 40 della direttiva;
                b) assicurare  la  possibilita' di adeguare le misure
          nazionali  di attuazione della direttiva ai criteri tecnici
          che  possono  essere stabiliti e successivamente aggiornati
          dalla  Commissione  europea  ai  sensi  dell'art.  40 della
          direttiva;
                c) estendere  le  misure  di  prevenzione  contro  il
          riciclaggio  di  denaro  al contrasto del finanziamento del
          terrorismo   e  prevedere  idonee  misure  per  attuare  il
          congelamento  dei fondi e delle risorse economiche, inclusa
          la possibilita' di affidare l'amministrazione e la gestione
          delle   risorse   economiche   congelate   ad  un'autorita'
          pubblica;
                d) prevedere  procedure  e  criteri  per  individuare
          quali   persone   giuridiche   e   fisiche  che  esercitano
          un'attivita'  finanziaria  in  modo  occasionale o su scala
          limitata,   e   quando   i   rischi  di  riciclaggio  o  di
          finanziamento  del terrorismo sono scarsi, non sono incluse
          nelle   categorie   di   "ente   creditizio"   o  di  "ente
          finanziario"  come  definite  nell'art.  3,  punti 1) e 2),
          della direttiva;
                e) estendere,  in  tutto  o in parte, le disposizioni
          della   direttiva  ai  soggetti  ricompresi  nella  vigente
          normativa  italiana  antiriciclaggio nonche' alle attivita'
          professionali  e  categorie di imprese diverse dagli enti e
          dalle   persone  di  cui  all'art.  2,  paragrafo 1,  della
          direttiva    stessa,    le    quali    svolgono   attivita'
          particolarmente suscettibili di essere utilizzate a fini di
          riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, tra le quali
          internet casino' e societa' fiduciarie;
                f) mantenere  le  disposizioni italiane piu' rigorose
          vigenti  per impedire il riciclaggio e il finanziamento del
          terrorismo,  tra cui la limitazione dell'uso del contante e
          dei   titoli   al   portatore   prevista  dall'art.  1  del
          decreto-legge   3 maggio  1991,  n.  143,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla  legge  5 luglio  1991,  n.  197,  e
          successive   modificazioni;   riordinare  ed  integrare  la
          disciplina  relativa  ai  titoli  al  portatore ed ai nuovi
          mezzi   di   pagamento,  al  fine  di  adottare  le  misure
          eventualmente necessarie per impedirne l'utilizzo per scopi
          di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
                g) graduare  gli  obblighi di adeguata verifica della
          clientela  in  funzione  del  rischio  associato al tipo di
          cliente, rapporto di affari, prodotto o transazione;
                h) adeguare    l'applicazione    dettagliata    delle
          disposizioni  alle  peculiarita'  delle varie professioni e
          alle  differenze  in  scala e dimensione degli enti e delle
          persone soggetti alla direttiva;
                i) prevedere  procedure e criteri per stabilire quali
          Paesi   terzi   impongono  obblighi  equivalenti  a  quelli
          previsti  dalla  direttiva  e  prevedono  il  controllo del
          rispetto  di  tali  obblighi,  al  fine  di poter applicare
          all'ente creditizio o finanziario situato in un Paese terzo
          gli   obblighi  semplificati  di  adeguata  verifica  della
          clientela;
                l) prevedere procedure e criteri per individuare:
                  1)  i casi nei quali gli enti e le persone soggetti
          alla direttiva devono identificare il titolare effettivo ed
          adottare  misure  adeguate  e  commisurate  al  rischio per
          verificarne l'identita';
                  2)  i casi nei quali gli enti e le persone soggetti
          alla  direttiva  possono calibrare gli obblighi di adeguata
          verifica  della clientela in funzione del rischio associato
          al   tipo  di  cliente,  rapporto  di  affari,  prodotto  o
          transazione di cui trattasi;
                  3)  i casi nei quali gli enti e le persone soggetti
          alla direttiva sono autorizzati, in deroga agli articoli 7,
          lettere a), b) e d), 8 e 9, paragrafo 1, della direttiva, a
          non  applicare  gli  obblighi  di  adeguata  verifica della
          clientela  in  relazione  a  clienti,  rapporti  di affari,
          prodotti  o  transazioni che presentino per loro natura uno
          scarso  rischio di riciclaggio di denaro o di finanziamento
          del  terrorismo,  tenuto  conto  dei criteri tecnici per la
          valutazione  del  rischio  che  la Commissione europea puo'
          adottare  ai  sensi  dell'art. 40, paragrafo 1, lettera b),
          della direttiva;
                  4)   le   situazioni,   oltre  a  quelle  stabilite
          dall'art.  13,  paragrafi 2,  3, 4, 5 e 6, della direttiva,
          nelle  quali  gli enti e le persone soggetti alla direttiva
          sono  tenuti  ad applicare, oltre agli obblighi di cui agli
          articoli 7,  8  e 9, paragrafo 6, della direttiva medesima,
          obblighi  rafforzati  di adeguata verifica della clientela,
          sulla  base  della  valutazione  del  rischio esistente, in
          relazione   a  clienti,  rapporti  di  affari,  prodotti  o
          transazioni  che  presentino  per  loro  natura  un elevato
          rischio  di  riciclaggio  di  denaro o di finanziamento del
          terrorismo,   tenuto  conto  dei  criteri  tecnici  per  la
          valutazione  del  rischio  che  la Commissione europea puo'
          adottare  ai  sensi  dell'art. 40, paragrafo 1, lettera c),
          della direttiva;
                m) evitare,  per quanto possibile, il ripetersi delle
          procedure  di  identificazione  del  cliente, prevedendo in
          quali  casi  gli  enti e le persone soggetti alla direttiva
          possono ricorrere a terzi per l'assolvimento degli obblighi
          di adeguata verifica della clientela;
                n) assicurare    che,   ogni   qualvolta   cio'   sia
          praticabile,  sia  fornito  agli  enti  e  alle persone che
          effettuano segnalazioni di operazioni sospette un riscontro
          sull'utilita'  delle  segnalazioni fatte e sul seguito loro
          dato,   anche   tramite  la  tenuta  e  l'aggiornamento  di
          statistiche;
                o) garantire  la  riservatezza  e la protezione degli
          enti  e  delle  persone  che  effettuano le segnalazioni di
          operazioni sospette;
                p) ferme   restando  le  competenze  esistenti  delle
          diverse autorita', riordinare la disciplina della vigilanza
          e  dei  controlli  nei  confronti dei soggetti obbligati in
          materia di prevenzione contro il riciclaggio di denaro e il
          finanziamento  del  terrorismo,  assicurando che gli stessi
          siano svolti in base al principio dell'adeguata valutazione
          del   rischio   di   riciclaggio  o  di  finanziamento  del
          terrorismo ed affidandoli, ove possibile, alle autorita' di
          vigilanza   di   settore   prevedendo  opportune  forme  di
          coordinamento nelle materie coperte dalla direttiva;
                q) estendere   i   doveri   del  collegio  sindacale,
          previsti  dalla  normativa  vigente in materia, alle figure
          dei  revisori  contabili,  delle societa' di revisione, del
          consiglio  di  sorveglianza,  del  comitato di controllo di
          gestione  ed  a  tutti  i soggetti incaricati del controllo
          contabile o di gestione, comunque denominati;
                r) uniformare   la   disciplina   dell'art.   10  del
          decreto-legge   3 maggio  1991,  n.  143,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla  legge  5 luglio  1991,  n.  197,  e
          successive   modificazioni,   e  dell'art.  7  del  decreto
          legislativo 25 settembre 1999, n. 374, modificando i doveri
          del   collegio  sindacale  e  dei  soggetti  indicati  alla
          lettera q),  rendendoli  piu'  coerenti  con  il sistema di
          prevenzione,   ed   evidenziando   sia   gli   obblighi  di
          segnalazione  delle operazioni sospette sia gli obblighi di
          comunicazione  o  di  informazione  delle  altre violazioni
          normative;
                s) riformulare  la sanzione penale di cui all'art. 10
          del  citato decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, al fine di
          estendere  la  sanzione  penale  ai  soggetti indicati alla
          lettera q);
                t) depenalizzare il reato di cui all'art. 5, comma 4,
          del  citato decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, prevedendo
          sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie effettive,
          dissuasive e proporzionate;
                u) garantire     l'economicita',    l'efficienza    e
          l'efficacia  del procedimento sanzionatorio e riordinare il
          regime    sanzionatorio    secondo    i    principi   della
          semplificazione  e  della  coerenza  logica  e sistematica,
          prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie
          effettive, dissuasive e proporzionate;
                v) prevedere  sanzioni  amministrative  a  carico dei
          soggetti   giuridici   per  violazione  delle  norme  della
          direttiva  e  delle  norme  nazionali  vigenti  in materia,
          qualora  la  persona  fisica, autrice della violazione, non
          sia stata identificata o non sia imputabile;
                z) prevedere  sanzioni  amministrative  a  carico dei
          soggetti    giuridici   per   l'omessa   od   insufficiente
          istituzione  di misure di controllo interno, per la mancata
          previsione   di   adeguata   formazione   di  dipendenti  o
          collaboratori,  nonche'  per tutte le carenze organizzative
          rilevanti   ai   fini  della  corretta  applicazione  della
          normativa  in  materia  di prevenzione dell'uso del sistema
          finanziario   a   scopo  di  riciclaggio  dei  proventi  di
          attivita'  criminose  e  di  finanziamento  del terrorismo,
          attribuendo  i  relativi  poteri  di  vigilanza, controllo,
          ispezione,  verifica,  richiesta  di  informazioni,  date e
          documenti   e  i  poteri  sanzionatori  alle  autorita'  di
          vigilanza  di  settore ed alle amministrazioni interessate,
          laddove esigenze logiche e sistematiche lo suggeriscano;
                aa) introdurre nel decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n. 231, i reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter
          del  codice  penale  tra i reati per i quali e' prevista la
          responsabilita' amministrativa degli enti;
                bb)  prevedere  una  disciplina  organica di sanzioni
          amministrative   per   le   violazioni   delle   misure  di
          congelamento  di  fondi e risorse economiche disposte dalle
          risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
          dai  citati  regolamenti  (CE)  n.  2580/2001 e n. 881/2002
          nonche'  dai  regolamenti comunitari emanati ai sensi degli
          articoli 60  e  301 del Trattato istitutivo della Comunita'
          europea per il contrasto del finanziamento del terrorismo e
          dell'attivita'  di  Paesi  che  minacciano  la  pace  e  la
          sicurezza internazionale.
              2. Ai fitti dell'attuazione del comma 1, lettera c), e'
          autorizzata  la  spesa  di  250.000 euro per ciascuno degli
          anni  2006  e  2007  e  di  1  milione  di euro a decorrere
          dall'anno  2008.  Al  relativo  onere  si provvede mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   2006-2008,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo
          speciale"   dello   stato   di   previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2006, allo scopo
          utilizzando  l'accantonamento  relativo  al Ministero degli
          affari esteri.
              3.  Dall'attuazione  delle restanti lettere del comma 1
          non  devono  derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
          pubblica.».
              -   La   direttiva  2006/70/CE  della  Commissione  del
          1° agosto  2006  e'  pubblicata nella G.U.C.E. n. L 214 del
          4 agosto 2006.
              - Il  decreto legislativo n. 109 del 2007 e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2007.

          Note all'art. 1:
              -  Per  i  riferimenti al decreto legislativo 30 giugno
          2003,  n.  196  e  alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento
          europeo e del Consiglio si vedano le note alle premesse.
              - Il decreto legislativo n. 209 del 2005, e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239.
              - Il  decreto legislativo n. 385 del 1993 e' pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  230  del 30 settembre 1993,
          supplemento ordinario.
              - Il  decreto  legislativo n. 58 del 1998 e' pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  71  del  1998,  supplemento
          ordinario.
              - Il  regio decreto n. 773 del 1931 e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 1931.
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
          1998,  n.  148,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          10 maggio 1988, n. 108, supplemento ordinario.
              - Il  decreto legislativo n. 300 del 1999 e' pubblicato
          nella   Gazzetta  Ufficiale  n.  203  del  30 agosto  1999,
          supplemento ordinario.