Art. 3. 
 
                        Autorita' competenti 
  1. Le autorita' competenti all'esame delle  domande  di  protezione
internazionale sono le commissioni territoriali per il riconoscimento
della protezione internazionale, di cui all'articolo 4. 
  2. L'ufficio di polizia di frontiera e la questura sono  competenti
a ricevere la domanda, secondo quanto previsto dall'articolo 26. 
  3. L'autorita' preposta alla determinazione dello Stato  competente
all'esame della domanda di protezione internazionale in  applicazione
del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003,
e' l'Unita' Dublino, operante presso il Dipartimento per le  liberta'
civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. 
 
          Nota all'art. 3:
              - Il  regolamento  n.  343/2003/CE del 18 febbraio 2003
          pubblicato nella G.U.U.E. 25 febbraio 2003, n. L 50.