Art. 3. Autorita' competenti 1. Le autorita' competenti all'esame delle domande di protezione internazionale sono le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui all'articolo 4. 2. L'ufficio di polizia di frontiera e la questura sono competenti a ricevere la domanda, secondo quanto previsto dall'articolo 26. 3. L'autorita' preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale in applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, e' l'Unita' Dublino, operante presso il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.
Nota all'art. 3: - Il regolamento n. 343/2003/CE del 18 febbraio 2003 pubblicato nella G.U.U.E. 25 febbraio 2003, n. L 50.