Art. 5. 
 
            Commissione nazionale per il diritto di asilo 
  1. La Commissione nazionale per il diritto di asilo  ha  competenza
in  materia  di  revoca  e  cessazione  degli  status  di  protezione
internazionale  riconosciuti,  nelle  ipotesi  previste  dal  decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, oltre che compiti di  indirizzo
e coordinamento  delle  Commissioni  territoriali,  di  formazione  e
aggiornamento  dei  componenti   delle   medesime   Commissioni,   di
costituzione e aggiornamento di una banca dati informatica contenente
le informazioni utili al monitoraggio delle richieste  di  asilo,  di
costituzione e aggiornamento di un  centro  di  documentazione  sulla
situazione  socio-politico-economica  dei  Paesi   di   origine   dei
richiedenti, di monitoraggio dei flussi di richiedenti  asilo,  anche
al fine di proporre l'istituzione di nuove Commissioni territoriali e
di fornire, ove necessario, informazioni al Presidente del  Consiglio
dei Ministri per l'adozione del provvedimento di cui all'articolo  20
del decreto legislativo  25  luglio  1988,  n.  286.  La  Commissione
mantiene rapporti di collaborazione con  il  Ministero  degli  affari
esteri  ed  i  collegamenti  di  carattere  internazionale   relativi
all'attivita' svolta. 
  2. La Commissione nazionale e' nominata, nel rispetto del principio
di equilibrio di genere, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta congiunta dei  Ministri  dell'interno  e  degli
affari esteri. La Commissione e' presieduta  da  un  prefetto  ed  e'
composta da  un  dirigente  in  servizio  presso  la  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, da un funzionario della carriera diplomatica,
da un funzionario della carriera prefettizia in  servizio  presso  il
Dipartimento  per  le  liberta'  civili  e  l'immigrazione  e  da  un
dirigente del Dipartimento della  pubblica  sicurezza  del  Ministero
dell'interno.  Ciascuna   amministrazione   designa   un   supplente.
L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovabile. La  Commissione  e'
validamente  costituita  con  la  presenza  della   maggioranza   dei
componenti  e  delibera  con  il  voto  favorevole  di   almeno   tre
componenti.  Alle  riunioni  partecipa  senza  diritto  di  voto   un
rappresentante del delegato  in  Italia  dell'ACNUR.  La  Commissione
nazionale si  avvale  del  supporto  organizzativo  e  logistico  del
Dipartimento per le liberta' civili e  l'immigrazione  del  Ministero
dell'interno. 
  3. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta dei Ministri dell'interno e  degli  affari  esteri,  possono
essere istituite una o piu' sezioni della  Commissione  nazionale.  I
componenti di ciascuna sezione sono individuati  e  nominati  secondo
quanto previsto al comma 2. Le sezioni  della  Commissione  nazionale
sono validamente costituite e deliberano con  le  medesime  modalita'
previste per la Commissione nazionale. 
 
          Note all'art. 5:
              - Per  il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,
          si vedano note alle premesse.
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  20  del  decreto
          legislativo  25 luglio  1998, n. 286, recante: «Testo unico
          delle     disposizioni     concernenti     la    disciplina
          dell'immigrazione    e   norme   sulla   condizione   dello
          straniero»:
              «Art.  20  (Misure  straordinarie  di  accoglienza  per
          eventi  eccezionali). (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 18).
          - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
          adottato  d'intesa  con  i  Ministri  degli  affari esteri,
          dell'interno,  per la solidarieta' sociale, e con gli altri
          Ministri  eventualmente  interessati,  sono  stabilite, nei
          limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del
          Fondo   di   cui  all'art.  45,  le  misure  di  protezione
          temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del
          presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in
          occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di
          particolare  gravita'  in Paesi non appartenenti all'Unione
          europea.
              2.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o un
          Ministro   da   lui  delegato  riferiscono  annualmente  al
          Parlamento sull'attuazione delle misure adottate.».