Art. 2.
                             Definizioni

  1.  Ai  fini  ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente
decreto legislativo si intende per:
    a)  "lavoratore":  persona che, indipendentemente dalla tipologia
contrattuale,     svolge    un'attivita'    lavorativa    nell'ambito
dell'organizzazione  di un datore di lavoro pubblico o privato, con o
senza  retribuzione,  anche  al  solo fine di apprendere un mestiere,
un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e
familiari.  Al  lavoratore  cosi'  definito  e'  equiparato: il socio
lavoratore  di  cooperativa o di societa', anche di fatto, che presta
la  sua  attivita'  per  conto  delle  societa'  e  dell'ente stesso;
l'associato  in  partecipazione  di cui all'articolo 2549, e seguenti
del  codice  civile;  il  soggetto  beneficiario  delle iniziative di
tirocini  formativi  e  di  orientamento di cui all'articolo 18 della
legge  24  giugno  1997,  n.  196, e di cui a specifiche disposizioni
delle  leggi  regionali  promosse  al  fine  di realizzare momenti di
alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali
mediante  la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli
istituti  di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di
formazione  professionale  nei  quali  si  faccia  uso di laboratori,
attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici,
ivi   comprese   le   apparecchiature   fornite   di   videoterminali
limitatamente   ai   periodi  in  cui  l'allievo  sia  effettivamente
applicato  alla  strumentazioni  o  ai  laboratori  in  questione; il
volontario,  come  definito  dalla  legge  1°  agosto 1991, n. 266; i
volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione
civile;  il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore
di  cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive
modificazioni;
    b)  "datore  di  lavoro":  il  soggetto  titolare del rapporto di
lavoro  con  il  lavoratore  o, comunque, il soggetto che, secondo il
tipo  e  l'assetto  dell'organizzazione  nel cui ambito il lavoratore
presta     la    propria    attivita',    ha    la    responsabilita'
dell'organizzazione   stessa   o  dell'unita'  produttiva  in  quanto
esercita   i   poteri   decisionali   e  di  spesa.  Nelle  pubbliche
amministrazioni   di   cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il
dirigente   al  quale  spettano  i  poteri  di  gestione,  ovvero  il
funzionario  non  avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui
quest'ultimo  sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale,
individuato  dall'organo  di  vertice  delle  singole amministrazioni
tenendo  conto  dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici
nei  quali  viene  svolta  l'attivita',  e  dotato di autonomi poteri
decisionali  e  di  spesa.  In  caso  di  omessa individuazione, o di
individuazione  non  conforme ai criteri sopra indicati, il datore di
lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;
    c) "azienda": il complesso della struttura organizzata dal datore
di lavoro pubblico o privato;
    d)   "dirigente":   persona  che,  in  ragione  delle  competenze
professionali  e  di  poteri  gerarchici  e  funzionali adeguati alla
natura  dell'incarico  conferitogli, attua le direttive del datore di
lavoro organizzando l'attivita' lavorativa e vigilando su di essa;
    e)   "preposto":   persona   che,  in  ragione  delle  competenze
professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati
alla  natura  dell'incarico  conferitogli, sovrintende alla attivita'
lavorativa   e  garantisce  l'attuazione  delle  direttive  ricevute,
controllandone  la  corretta  esecuzione  da  parte dei lavoratori ed
esercitando un funzionale potere di iniziativa;
    f)  "responsabile  del  servizio  di  prevenzione  e protezione":
persona  in possesso delle capacita' e dei requisiti professionali di
cui  all'articolo  32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde,
per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
    g)  "addetto al servizio di prevenzione e protezione": persona in
possesso  delle  capacita'  e  dei  requisiti  professionali  di  cui
all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);
    h)  "medico  competente":  medico in possesso di uno dei titoli e
dei  requisiti  formativi e professionali di cui all'articolo 38, che
collabora,  secondo  quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il
datore  di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e' nominato
dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli
altri compiti di cui al presente decreto;
    i)  "rappresentante  dei  lavoratori  per  la sicurezza": persona
eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne
gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
    l)  "servizio  di  prevenzione  e protezione dai rischi": insieme
delle   persone,  sistemi  e  mezzi  esterni  o  interni  all'azienda
finalizzati  all'attivita'  di  prevenzione  e  protezione dai rischi
professionali per i lavoratori;
    m)   "sorveglianza   sanitaria":   insieme   degli  atti  medici,
finalizzati  alla  tutela  dello  stato  di  salute  e  sicurezza dei
lavoratori,  in  relazione  all'ambiente  di  lavoro,  ai  fattori di
rischio  professionali e alle modalita' di svolgimento dell'attivita'
lavorativa;
    n)  "prevenzione":  il  complesso  delle  disposizioni  o  misure
necessarie anche secondo la particolarita' del lavoro, l'esperienza e
la  tecnica,  per  evitare  o  diminuire  i  rischi professionali nel
rispetto   della   salute   della   popolazione   e   dell'integrita'
dell'ambiente esterno;
    o)  "salute":  stato  di  completo  benessere  fisico,  mentale e
sociale,   non   consistente   solo   in  un'assenza  di  malattia  o
d'infermita';
    p)  "sistema  di  promozione della salute e sicurezza": complesso
dei  soggetti  istituzionali  che  concorrono,  con la partecipazione
delle  parti  sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento
finalizzati  a  migliorare  le  condizioni  di salute e sicurezza dei
lavoratori;
    q) "valutazione dei rischi": valutazione globale e documentata di
tutti  i  rischi  per  la  salute e sicurezza dei lavoratori presenti
nell'ambito  dell'organizzazione  in  cui  essi  prestano  la propria
attivita',   finalizzata   ad   individuare  le  adeguate  misure  di
prevenzione  e di protezione e ad elaborare il programma delle misure
atte  a  garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e
sicurezza;
    r) "pericolo": proprieta' o qualita' intrinseca di un determinato
fattore avente il potenziale di causare danni;
    s)   "rischio":   probabilita'   di  raggiungimento  del  livello
potenziale  di  danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad
un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
    t) "unita' produttiva": stabilimento o struttura finalizzati alla
produzione  di  beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia
finanziaria e tecnico funzionale;
    u)  "norma tecnica": specifica tecnica, approvata e pubblicata da
un'organizzazione  internazionale,  da  un  organismo europeo o da un
organismo  nazionale  di  normalizzazione,  la cui osservanza non sia
obbligatoria;
    v) "buone prassi": soluzioni organizzative o procedurali coerenti
con  la  normativa  vigente e con le norme di buona tecnica, adottate
volontariamente  e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui
luoghi   di   lavoro   attraverso   la  riduzione  dei  rischi  e  il
miglioramento  delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle
regioni,  dall'Istituto  superiore  per la prevenzione e la sicurezza
del  lavoro  (ISPESL),  dall'Istituto  nazionale  per l'assicurazione
contro  gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici
di   cui  all'articolo  51,  validate  dalla  Commissione  consultiva
permanente   di   cui  all'articolo  6,  previa  istruttoria  tecnica
dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la piu' ampia diffusione;
    z)   "linee   guida":  atti  di  indirizzo  e  coordinamento  per
l'applicazione  della  normativa  in  materia  di  salute e sicurezza
predisposti  dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e
approvati  in  sede  di  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
    aa)   "formazione":   processo   educativo  attraverso  il  quale
trasferire  ai  lavoratori  ed  agli  altri  soggetti  del sistema di
prevenzione  e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla
acquisizione  di  competenze  per  lo  svolgimento  in  sicurezza dei
rispettivi  compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione
e alla gestione dei rischi;
    bb)  "informazione":  complesso delle attivita' dirette a fornire
conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione
dei rischi in ambiente di lavoro;
    cc)  "addestramento":  complesso  delle  attivita' dirette a fare
apprendere  ai  lavoratori  l'uso corretto di attrezzature, macchine,
impianti,  sostanze,  dispositivi, anche di protezione individuale, e
le procedure di lavoro;
    dd)   "modello   di   organizzazione   e  di  gestione":  modello
organizzativo  e  gestionale per la definizione e l'attuazione di una
politica  aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo
6,  comma  1,  lettera  a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo
comma,  del  codice  penale,  commessi  con  violazione  delle  norme
antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;
    ee)  "organismi paritetici": organismi costituiti a iniziativa di
una  o  piu'  associazioni  dei  datori  e  dei  prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, quali sedi
privilegiate   per:   la  programmazione  di  attivita'  formative  e
l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici;
lo  sviluppo  di  azioni  inerenti  alla  salute e alla sicurezza sul
lavoro;  l'assistenza  alle  imprese finalizzata all'attuazione degli
adempimenti  in  materia;  ogni  altra attivita' o funzione assegnata
loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;
    ff)   "responsabilita'   sociale   delle  imprese":  integrazione
volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e
organizzazioni  nelle  loro attivita' commerciali e nei loro rapporti
con le parti interessate.
 
          Note all'art. 2:
              -  Il  testo  dell'art.  2549  del codice civile, e' il
          seguente:
              «Art.   2549   (Nozione).   -   Con   il  contratto  di
          associazione  in  partecipazione  l'associante  attribuisce
          all'associato  una  partecipazione  agli  utili  della  sua
          impresa o di uno o piu' affari verso il corrispettivo di un
          determinato apporto».
              -  Il testo dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n.
          196  (Norme  in materia di promozione dell'occupazione), e'
          il seguente:
              «Art.  18  (Tirocini  formativi  e  di orientamento). -
          1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e
          lavoro  e  di agevolare le scelte professionali mediante la
          conoscenza   diretta   del  mondo  del  lavoro,  attraverso
          iniziative  di  tirocini  pratici  e  stages  a  favore  di
          soggetti  che  hanno  gia'  assolto l'obbligo scolastico ai
          sensi  della  legge  31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto
          del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di
          concerto   con   il  Ministro  della  pubblica  istruzione,
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          da  adottarsi  ai  sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto
          1988,  n.  400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di
          entrata  in  vigore  della presente legge, disposizioni nel
          rispetto dei seguenti principi e criteri generali:
                a) possibilita'  di  promozione delle iniziative, nei
          limiti   delle   risorse  rese  disponibili  dalla  vigente
          legislazione,  anche  su  proposta  degli enti bilaterali e
          delle  associazioni  sindacali  dei  datori di lavoro e dei
          lavoratori,   da   parte   di   soggetti   pubblici   o   a
          partecipazione  pubblica  e  di soggetti privati non aventi
          scopo  di  lucro,  in  possesso  degli  specifici requisiti
          preventivamente  determinati in funzione di idonee garanzie
          all'espletamento    delle    iniziative   medesime   e   in
          particolare:  agenzie  regionali  per  l'impiego  e  uffici
          periferici  del  Ministero  del  lavoro  e della previdenza
          sociale;    universita';    provveditorati    agli   studi;
          istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di
          studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o
          orientamento,  ovvero  a partecipazione pubblica o operanti
          in  regime  di convenzione ai sensi dell'art. 5 della legge
          21 dicembre  1978,  n.  845;  comunita'  terapeutiche  enti
          ausiliari  e  cooperative  sociali,  purche' iscritti negli
          specifici   albi   regionali,  ove  esistenti;  servizi  di
          inserimento   lavorativo   per  disabili  gestiti  da  enti
          pubblici delegati dalla regione;
                b) attuazione   delle   iniziative   nell'ambito   di
          progetti di orientamento e di formazione, con priorita' per
          quelli  definiti  all'interno di programmi operativi quadro
          predisposti   dalle   regioni,  sentite  le  organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
                c) svolgimento  dei  tirocini  sulla base di apposite
          convenzioni   intervenute   tra  i  soggetti  di  cui  alla
          lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati;
                d) previsione   della   durata   dei   rapporti   non
          costituenti  rapporti  di lavoro, in misura non superiore a
          dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti
          portatori  di  handicap,  da  modulare  in  funzione  della
          specificita' dei diversi tipi di utenti;
                e) obbligo   da   parte  dei  soggetti  promotori  di
          assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con
          l'Istituto   nazionale   per   l'assicurazione  contro  gli
          infortuni  sul  lavoro  (INAIL)  e  per  la responsabilita'
          civile  e  di  garantire  la  presenza  di  un  tutore come
          responsabile  didattico-organizzativo  delle attivita'; nel
          caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali
          per  l'impiego  e  gli  uffici periferici del Ministero del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  il datore di lavoro
          ospitante   puo'  stipulare  la  predetta  convenzione  con
          l'INAIL direttamente e a proprio carico;
                f) attribuzione  del valore di crediti formativi alle
          attivita'  svolte nel corso degli stages e delle iniziative
          di  tirocinio  pratico di cui al comma 1 da utilizzare, ove
          debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di
          lavoro;
                g) possibilita'  di  ammissione,  secondo modalita' e
          criteri  stabiliti  con  decreto  del Ministro del lavoro e
          della  previdenza  sociale,  e  nei  limiti  delle  risorse
          finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di
          cui  all'art.  1  del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n.   236,   al  rimborso  totale  o  parziale  degli  oneri
          finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio
          di  cui  al  presente  articoli a  favore  dei  giovani del
          Mezzogiorno  presso  imprese  di  regioni diverse da quelle
          operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui
          i  progetti  lo  prevedano,  gli  oneri relativi alla spesa
          sostenuta  dall'impresa  per  il  vitto  e  l'alloggio  del
          tirocinante;
                h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;
                i) computabilita'  dei soggetti portatori di handicap
          impiegati  nei  tirocini ai fini della legge 2 aprile 1968,
          n.  482,  e  successive  modificazioni,  purche' gli stessi
          tirocini  siano  oggetto  di  convenzione  ai  sensi  degli
          articoli 5  e  17  della  legge  28 febbraio 1987, n. 56, e
          siano finalizzati all'occupazione.».
              - Il   testo   della   legge  1° agosto  1991,  n.  266
          (Legge-quadro   sul   volontariato),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1991, n. 196.
              - Il testo del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.
          468  (Revisione  della  disciplina  sui  lavori socialmente
          utili,  a norma dell'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n.
          196),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 8 gennaio
          1998, n. 5.
              - Il   testo   dell'art.   1,   comma 2,   del  decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n.   165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche), e' il seguente:
              «Art.  1  (Finalita'  ed  ambito  di  applicazione).  -
          1. (Omissis).
              2.  Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
          autonomo,  le  Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
          montane,  e  loro  consorzi  e associazioni, le istituzioni
          universitarie,  gli  Istituti  autonomi  case  popolari, le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  e  le  Agenzie  di  cui al decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
              - Il testo dell'art. 6, comma 1, lettera a) del decreto
          legislativo   8 giugno   2001,  n.  231  (Disciplina  della
          responsabilita'  amministrativa  delle  persone giuridiche,
          delle   societa'   e  delle  associazioni  anche  prive  di
          personalita'  giuridica,  a  norma dell'art. 11 della legge
          29 settembre 2000, n. 300), e' il seguente:
              «Art.  6  (Soggetti  in  posizione apicale e modelli di
          organizzazione  dell'ente).  -  1.  Se  il  reato  e' stato
          commesso  dalle  persone  indicate  nell'art.  5,  comma 1,
          lettera a), l'ente non risponde se prova che:
                a) l'organo  dirigente  ha  adottato ed efficacemente
          attuato,  prima  della  commissione  del  fatto, modelli di
          organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della
          specie di quello verificatosi;».
              - Il  testo  degli  articoli 589 e 590, terzo comma del
          codice penale, e' il seguente:
              «Art.  589  (Omicidio  colposo). - Chiunque cagiona per
          colpa  la  morte di una persona e' punito con la reclusione
          da sei mesi a cinque anni.
              Se  il  fatto  e'  commesso  con violazione delle norme
          sulla  disciplina  della  circolazione stradale o di quelle
          per  la  prevenzione  degli infortuni sul lavoro la pena e'
          della reclusione da due a cinque anni.
              Nel  caso  di morte di piu' persone, ovvero di morte di
          una  o  piu' persone e di lesioni di una o piu' persone, si
          applica  la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave
          delle  violazioni  commesse aumentata fino al triplo, ma la
          pena non puo' superare gli anni dodici.
          «Art. 590 (Lesioni personali colpose). - (Omissis).
              Se  i  fatti  di cui al secondo comma sono commessi con
          violazione  delle norme sulla disciplina della circolazione
          stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul
          lavoro  la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da
          tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e
          la  pena  per  le lesioni gravissime e' della reclusione da
          uno a tre anni.».