Art. 3
Campo di applicazione
1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di
attivita', privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile,
dei servizi di protezione civile, nonche' nell'ambito delle strutture
giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalita'
istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in materia di
ordine e sicurezza pubblica, delle universita', degli istituti di
istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione
artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di
ogni ordine e grado, delle organizzazioni di volontariato di cui alla
legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei mezzi di trasporto aerei e
marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono
applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse
al servizio espletato o alle peculiarita' organizzative, individuate
entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai
Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, della salute e per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale nonche',
relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate,
compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza,
gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale
militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi,
le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari
vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali. Con i
successivi decreti, da emanare entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri
competenti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e della salute, acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le
disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la
disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle
attivita' lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle
navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298,
e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal
II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto
ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi
decreti di attuazione.
3. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, sono fatte
salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonche' le disposizioni di cui
al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo
27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della
Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile
1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione; decorso
inutilmente tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui
al presente decreto.
4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori
e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonche' ai soggetti ad essi
equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del
presente articolo.
5. Nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto
di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20, e seguenti,
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, fermo restando quanto specificamente previsto dal
comma 5 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 276 del
2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al
presente decreto sono a carico dell'utilizzatore.
6. Nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui all'articolo 30
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a
carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del
distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici
generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali
egli viene distaccato. Per il personale delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio con rapporto
di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche,
organi o autorita' nazionali, gli obblighi di cui al presente decreto
sono a carico del datore di lavoro designato dall'amministrazione,
organo o autorita' ospitante.
7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61,
e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni, e dei collaboratori coordinati e
continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del codice
di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si
applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di
lavoro del committente.
8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni
occasionali di tipo accessorio, ai sensi dell'articolo 70 e seguenti
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni e integrazioni, il presente decreto legislativo e tutte
le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela
della salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici
a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato
supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani,
agli ammalati e ai disabili.
9. Nei confronti dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18
dicembre 1973, n. 877, e dei lavoratori che rientrano nel campo di
applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati
trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui
agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i
necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle
effettive mansioni assegnate. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro
fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali
attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al
titolo III.
10. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione
continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico
e telematico, compresi quelli di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e di cui all'accordo-quadro europeo
sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le
disposizioni di cui al titolo VII, indipendentemente dall'ambito in
cui si svolge la prestazione stessa. Nell'ipotesi in cui il datore di
lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali
attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al
titolo III. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di
lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai
videoterminali ed applicano correttamente le direttive aziendali di
sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della
normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del
lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei
lavoratori e le autorita' competenti hanno accesso al luogo in cui
viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei
contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al
preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia
svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza puo'
chiedere ispezioni. Il datore di lavoro garantisce l'adozione di
misure dirette a prevenire l'isolamento del lavoratore a distanza
rispetto agli altri lavoratori interni all'azienda, permettendogli di
incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni
dell'azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali.
11. Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222
del codice civile si applicano le disposizioni di cui agli articoli
21 e 26.
12. Nei confronti dei componenti dell'impresa familiare di cui
all'articolo 230-bis del codice civile, dei piccoli imprenditori di
cui all'articolo 2083 del codice civile e dei soci delle societa'
semplici operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 21.
13. In considerazione della specificita' dell'attivita' esercitata
dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri della salute e delle politiche agricole, alimentari e
forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui
alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro,
e limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali
ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per
un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti
colturali aziendali, provvede ad emanare disposizioni per
semplificare gli adempimenti relativi all'informazione, formazione e
sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto, sentite le
organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente piu'
rappresentative del settore sul piano nazionale. I contratti
collettivi stipulati dalle predette organizzazioni definiscono
specifiche modalita' di attuazione delle previsioni del presente
decreto legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza nel caso le imprese utilizzino esclusivamente la
tipologia di lavoratori stagionali di cui al precedente periodo.
Note all'art. 3:
- Per i riferimenti della legge n. 266 del 1991, si
veda nota all'art. 2.
- Il testo dell'art. 17, commi 2 e 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. (Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
- Il testo del decreto legislativo 27 luglio 1999, n.
271 (Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute
dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da
pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n.
485), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999,
n. 185, supplemento ordinario.
- Il testo del decreto legislativo 27 luglio 1999, n.
272 (Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute
dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi
portuali, nonche' di operazioni di manutenzione,
riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale,
a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485), e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185, supplemento
ordinario.
- Il testo del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
298 (Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle
prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro
a bordo delle navi da pesca), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 agosto 1999, n. 201.
- Il testo della legge 26 aprile 1974, n. 191
(Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli
impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio
1974, n. 134.
- Il testo dell'art. 1, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 626 del 1994, e' il seguente:
"Art. 1 (Campo di applicazione). - 1. (Omissis).
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei
servizi di protezione civile, nonche' nell'ambito delle
strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate
per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con
compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle
universita', degli istituti di istruzione universitaria,
degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e
grado, degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle
aree archeologiche dello Stato delle rappresentanze
diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e
marittimi, le norme del presente decreto sono applicate
tenendo conto delle particolari esigenze connesse al
servizio espletato, individuate con decreto del Ministro
competente di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, della sanita' e della funzione
pubblica.".
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro), e' pubblicato nel Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1955, n. 158.
- Per i riferimenti del citato decreto del Presidente
delle Repubblica n. 164 del 1956, si veda nota alle
premesse.
- Gli articoli da 20 a 28 del citato decreto
legislativo n. 276 del 2003 sono compresi nel titolo III
capo I (Somministrazione di lavoro) dello stesso decreto.
- Il testo dell'art. 23, comma 5 del citato decreto
legislativo n. 276 del 2003, e' il seguente:
"Art. 23 (Tutela del prestatore di lavoro esercizio del
potere disciplinare e regime della solidarieta). - 1.-4.
(Omissis).
5. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi
per la sicurezza e la salute connessi alle attivita'
produttive in generale e li forma e addestra all'uso delle
attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della
attivita' lavorativa per la quale essi vengono assunti in
conformita' alle disposizioni recate dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni ed integrazioni. Il contratto di
somministrazione puo' prevedere che tale obbligo sia
adempiuto dall'utilizzatore; in tale caso ne va fatta
indicazione nel contratto con il lavoratore. Nel caso in
cui le mansioni cui e' adibito il prestatore di lavoro
richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino
rischi specifici, l'utilizzatore ne informa il lavoratore
conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed
integrazioni. L'utilizzatore osserva altresi', nei
confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di
protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed
e' responsabile per la violazione degli obblighi di
sicurezza individuati dalla legge e dai contratti
collettivi.".
- Il testo dell'art. 30 del citato decreto legislativo
n. 276 del 2003, e' il seguente:
"Art. 30 (Distacco). - 1. L'ipotesi del distacco si
configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un
proprio interesse, pone temporaneamente uno o piu'
lavoratori a disposizione di altro soggetto per
l'esecuzione di una determinata attivita' lavorativa.
2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane
responsabile del trattamento economico e normativo a favore
del lavoratore.
3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni
deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato.
Quando comporti un trasferimento a una unita' produttiva
sita a piu' di 50 km da quella in cui il lavoratore e'
adibito, il distacco puo' avvenire soltanto per comprovate
ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
4. Resta ferma la disciplina prevista dall'art. 8,
comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236.
4-bis. Quando il distacco avvenga in violazione di
quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato puo'
chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'art. 414
del codice di procedura civile, notificato anche soltanto
al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la
costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di
quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto
dell'art. 27, comma 2.".
- Il testo dell'art. 1, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, e' il seguente:
"Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1.
(Omissis).
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.".
- Gli articoli da 61 a 69 del citato decreto
legislativo n. 276 del 2003 sono compresi nel titolo VII,
capo I (Lavoro a progetto e lavoro occasionale) dello
stesso decreto.
- Il testo dell'art. 409, primo comma, n. 3, del codice
di procedura civile, e' il seguente:
"Art. 409 (Controversie individuali di lavoro). Si
osservano le disposizioni del presente capo nelle
controversie relative a:
1)-2) (Omissis).
3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale
ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in
una prestazione di opera continuativa e coordinata,
prevalentemente personale, anche se non a carattere
subordinato;".
- Gli articoli da 70 a 74 del citato decreto
legislativo n. 276 del 2003 sono compresi nel titolo VII -
capo II (Prestazioni occasionali di tipo accesssorio rese
da particolari soggetti) dello stesso decreto.
- Il testo della legge 18 dicembre 1973, n. 877 (Nuove
norme per la tutela del lavoro a domicilio), e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1974, n. 5.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
8 marzo 1999, n. 70 (Regolamento recante disciplina del
telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma
dell'art. 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 1999, n.
70.
- Il testo dell'art. 2222 del codice civile e' il
seguente:
"Art. 2222 (Contratto d'opera). - Quando una persona si
obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un
servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza
vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si
applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto
abbia una disciplina particolare nel libro IV.".
- Il testo dell'art. 230-bis del codice civile e' il
seguente:
"Art. 230-bis (Impresa familiare). - Salvo che sia
configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta
in modo continuativo la sua attivita' di lavoro nella
famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al
mantenimento secondo la condizione patrimoniale della
famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed
ai beni acquistati con essi nonche' agli incrementi
dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in
proporzione alla quantita' e qualita' del lavoro prestato.
Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli
incrementi nonche' quelle inerenti alla gestione
straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione
dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari
che partecipano all'impresa stessa. I familiari
partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacita'
di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la
potesta' su di essi.
Il lavoro della donna e' considerato equivalente a
quello dell'uomo.
Ai fini della disposizione di cui al primo comma si
intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo
grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare
quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo
grado, gli affini entro il secondo.
Il diritto di partecipazione di cui al primo comma e
intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore
di familiari indicati nel comma precedente col consenso di
tutti i partecipi. Esso puo' essere liquidato in danaro
alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del
lavoro, ed altresi' in caso di alienazione dell'azienda. Il
pagamento puo' avvenire in piu' annualita', determinate, in
difetto di accordo, dal giudice.
In caso di divisione ereditaria o di trasferimento
dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno
diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti
in cui e' compatibile, la disposizione dell'art. 732.
Le comunioni tacite familiari nell'esercizio
dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non
contrastino con le precedenti norme.".
- Il testo dell'art. 2083 del codice civile e' il
seguente:
"Art. 2083 (Piccoli imprenditori). - Sono piccoli
imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli
artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano
un'attivita' professionale organizzata prevalentemente con
il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.".