Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti»: l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilita' del vettore, e per i rischi del ramo 12 di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; b) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private; c) «imprese»: le imprese di assicurazione autorizzate in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti nonche' le imprese di assicurazione aventi sede legale in un altro Stato membro dello Spazio economico europeo abilitate in Italia all'esercizio dei rami 10 (esclusa la responsabilita' del vettore) e 12 in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi; d) «natante»: qualsiasi unita' che e' destinata alla navigazione marittima, fluviale o lacustre e che e' azionata da propulsione meccanica; e) «Stato membro»: uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea; f) «Stato terzo»: uno Stato che non e' membro dell'Unione europea o non e' aderente allo Spazio economico europeo; g) «Ufficio centrale italiano»: l'ente costituito dalle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilita' civile autoveicoli che e' stato abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione nel territorio della Repubblica ed allo svolgimento degli altri compiti previsti dall'ordinamento comunitario e italiano; h) «unita' da diporto»: ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice sulla nautica da diporto; i) «veicolo»: qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che puo' essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata, nonche' i rimorchi, anche se non agganciati ad una motrice.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 2, comma 3, decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, supplemento ordinario e' il seguente: «3. Nei rami danni la classificazione dei rischi e' la seguente: 1) infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali); prestazioni forfettarie; indennita' temporanee; forme miste; persone trasportate; 2) malattia: prestazioni forfettarie; indennita' temporanee; forme miste; 3) corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari): ogni danno subito da: veicoli terrestri automotori; veicoli terrestri non automotori; 4) corpi di veicoli ferroviari: ogni danno subito da veicoli ferroviari; 5) corpi di veicoli aerei: ogni danno subito da veicoli aerei; 6) corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni danno subito da: veicoli fluviali; veicoli lacustri; veicoli marittimi; 7) merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene): ogni danno subito dalle merci trasportate o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto; 8) incendio ed elementi naturali: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da: incendio; esplosione; tempesta; elementi naturali diversi dalla tempesta; energia nucleare; cedimento del terreno; 9) altri danni ai beni: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato dalla grandine o dal gelo, nonche' da qualsiasi altro evento, quale il furto, diverso da quelli compresi al n. 8; 10) responsabilita' civile autoveicoli terrestri: ogni responsabilita' risultante dall'uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilita' del vettore); 11) responsabilita' civile aeromobili: ogni responsabilita' risultante dall'uso di veicoli aerei (compresa la responsabilita' del vettore); 12) responsabilita' civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni responsabilita' risultante dall'uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilita' del vettore); 13) responsabilita' civile generale: ogni responsabilita' diversa da quelle menzionate ai numeri 10, 11 e 12; 14) credito: perdite patrimoniali derivanti da insolvenze; credito all'esportazione; vendita a rate; credito ipotecario; credito agricolo; 15) cauzione: cauzione diretta; cauzione indiretta; 16) perdite pecuniarie di vario genere: rischi relativi all'occupazione; insufficienza di entrate (generale); intemperie; perdite di utili; persistenza di spese generali; spese commerciali impreviste; perdita di valore venale; perdita di fitti o di redditi; perdite commerciali indirette diverse da quelle menzionate precedentemente; perdite pecuniarie non commerciali; altre perdite pecuniarie; 17) tutela legale: tutela legale; 18) assistenza: assistenza alle persone in situazione di difficolta». - Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante «Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2005, n. 202, supplemento ordinario, e' il seguente: «Art. 3 (Unita' da diporto). - 1. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate: a) unita' da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto.