Art. 3. Obiettivi di risparmio energetico 1. Gli obiettivi nazionali indicativi di risparmio energetico sono individuati con i Piani di azione sull'efficienza energetica, PAEE, di cui all'articolo 14 della direttiva 2006/32/CE, predisposti secondo le modalita' di cui all'articolo 5, comma 2. 2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, ai fini della misurazione del contributo delle diverse misure di risparmio energetico agli obiettivi nazionali di cui al comma 1, si applicano: a) per la conversione delle unita' di misura, i fattori di cui all'allegato I; b) per la misurazione e la verifica del risparmio energetico, i metodi approvati con decreti del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Agenzia di cui all'articolo 4, secondo le modalita' di cui all'allegato IV della direttiva 2006/32/CE. Tali metodi sono aggiornati sulla base delle regole armonizzate che la Commissione mettera' a disposizione.
Nota all'art. 3: - Per la direttiva 2006/32/CE si vedano le note alle premesse.