Art. 2 
  Mutui prima casa: per i mutui in corso le rate variabili 2009 non 
possono superare il 4 per cento grazie all'accollo da parte dello 
Stato dell'eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di  base
      su cui si calcola gli spread e' costituito dal saggio BCE 
 
  1. L'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso
non fisso da corrispondere  nel  corso  del  2009  e'  calcolato  con
riferimento al maggiore tra il 4 per cento senza spread, spese  varie
o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale  alla  data  di
sottoscrizione del contratto. Tale criterio di calcolo non si applica
nel caso in cui le condizioni contrattuali determinano  una  rata  di
importo inferiore. 
  2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai mutui per l'acquisto  la
costruzione e  la  ristrutturazione  dell'abitazione  principale,  ad
eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9, sottoscritti da persone
fisiche fino al 31 ottobre 2008. Il comma 1 si applica anche ai mutui
rinegoziati in applicazione  dell'articolo  3  del  decreto-legge  27
maggio 2008, n. 93, convertito in legge dalla legge 24  luglio  2008,
n. 126, con effetto sul conto di finanziamento accessorio, ovvero,  a
partire dal momento in cui il conto di finanziamento accessorio ha un
saldo pari a zero, sulle rate da corrispondere nel corso del 2009. 
  3. La differenza tra gli importi, a carico  del  mutuatario,  delle
rate  determinati   secondo   il   comma   1   e   quelli   derivanti
dall'applicazione delle condizioni contrattuali dei mutui e'  assunta
a carico dello Stato. Con decreto del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate sono stabilite  le  modalita'  tecniche  per  garantire  alle
banche il pagamento della parte di rata a carico dello Stato ai sensi
del comma 2 e per il monitoraggio  dei  relativi  flussi  finanziari,
anche ai  fini  dell'eventuale  adozione  dei  provvedimenti  di  cui
all'articolo 16, comma 9, del presente decreto. 
  4. Gli oneri derivanti dal comma 3 sono  coperti  con  le  maggiori
entrate derivanti dal presente decreto. 
  5. A partire dal 1°  gennaio  2009,  le  banche  che  offrono  alla
clientela mutui garantiti da ipoteca per  l'acquisto  dell'abitazione
principale devono assicurare ai medesimi clienti la  possibilita'  di
stipulare tali contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle
operazioni  di  rifinanziamento  principale  della   Banca   centrale
europea. Il tasso complessivo applicato in tali contratti e' in linea
con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte. Le
banche sono tenute a osservare le disposizioni  emanate  dalla  Banca
d'Italia  per   assicurare   adeguata   pubblicita'   e   trasparenza
all'offerta di tali contratti e alle relative condizioni.  Le  banche
trasmettono alla Banca d'Italia, con le modalita' e  nei  termini  da
questa indicate, segnalazioni statistiche periodiche sulle condizioni
offerte  e  su  numero  e  ammontare   dei   mutui   stipulati.   Per
l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente  comma  e  delle
relative istruzioni applicative  emanate  dalla  Banca  d'Italia,  si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria  prevista  all'articolo
144, comma 3 del D.lgs. 1°  settembre  1993,  n.  385.  Si  applicano
altresi' le disposizioni  di  cui  all'articolo  145  del  D.lgs.  1°
settembre 1993, n. 385.