Art. 3 
                  Blocco e riduzione delle tariffe 
 
  1. Al fine di contenere gli oneri finanziari a carico dei cittadini
e delle imprese, a decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto sino al 31 dicembre  2009,  e'  sospesa  l'efficacia
delle norme statali che, obbligano o autorizzano organi  dello  Stato
ad  emanare  atti  aventi  ad  oggetto  l'adeguamento   di   diritti,
contributi o tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche
in relazione al  tasso  di  inflazione  ovvero  ad  altri  meccanismi
automatici, fatta eccezione per i provvedimenti volti al recupero dei
soli  maggiori  oneri  effettivamente  sostenuti  e  per  le  tariffe
relative al  servizio  idrico.  Sono  fatte  salve,  per  il  settore
autostradale e per i settori dell'energia  elettrica  e  del  gas  le
disposizioni di cui ai commi 2 e  seguenti.  Per  quanto  riguarda  i
diritti,  i  contributi  e  le  tariffe  di  pertinenza  degli   enti
territoriali l'applicazione della disposizione  di  cui  al  presente
comma e' rimessa all'autonoma  decisione  dei  competenti  organi  di
governo. 
  2. Ferma restando la piena efficacia e validita'  delle  previsioni
tariffarie contenute negli atti convenzionali vigenti,  limitatamente
all'anno 2009 gli incrementi tariffari autostradali sono sospesi fino
al 30 aprile 2009 e sono applicati a decorrere dal 1° maggio 2009. 
  3. Entro  il  30  aprile  2009,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da formularsi entro il  28  febbraio  2009,  sono  approvate
misure  finalizzate  a  creare  le  condizioni  per   accelerare   la
realizzazione  dei  piani  di  investimento,  fermo  restando  quanto
stabilito dalle vigenti convenzioni autostradali. 
  4. Fino alla data  del  30  aprile  2009  e'  altresi'  sospesa  la
riscossione  dell'incremento  del  sovrapprezzo  sulle   tariffe   di
pedaggio autostradali decorrente dal  1°  gennaio  2009,  cosi'  come
stabilito dall'articolo 1, comma 1021, della legge 27 dicembre  2006,
n. 296. 
  5. All'articolo 8-duodecies, comma 2, del  decreto-legge  8  aprile
2008, n. 59, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
2008, n. 101, dopo le parole "alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto" e' aggiunto il seguente periodo: 
  "Le societa' concessionarie, ove  ne  facciano  richiesta,  possono
concordare con il concedente una formula semplificata del sistema  di
adeguamento annuale delle  tariffe  di  pedaggio  basata  su  di  una
percentuale   fissa,   per   l'intera   durata   della   convenzione,
dell'inflazione  reale,  anche  tenendo  conto   degli   investimenti
effettuati, oltre che sulle componenti  per  la  specifica  copertura
degli investimenti di  cui  all'articolo  21,  del  decreto-legge  24
dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2004, n. 47, nonche' dei nuovi investimenti come individuati
dalla direttiva approvata con deliberazione CIPE 15 giugno  2007,  n.
39, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del  25  agosto  2007,
ovvero di quelli eventualmente compensati attraverso il  parametro  X
della direttiva medesima.". 
  6. All'articolo  2  del  decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,
convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2006   e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 84, il penultimo e l'ultimo periodo sono soppressi; 
    b) i commi 87 e 88 sono abrogati; 
    c) il comma 89 e' sostituito dal seguente: "All'articolo  21  del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con  modificazioni
dalla legge 27 febbraio 2004,  n.  47,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
      a) il comma 5 e' sostituito dal  seguente:  "Il  concessionario
provvede a comunicare al concedente, entro  il  31  ottobre  di  ogni
anno, le variazioni  tariffarie  che  intende  applicare  nonche'  la
componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi
interventi aggiuntivi. Il concedente, nei successivi  trenta  giorni,
previa  verifica  della  correttezza  delle  variazioni   tariffarie,
trasmette la comunicazione, nonche' una  sua  proposta,  ai  Ministri
delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze,
i quali, di concerto, approvano o rigettano  le  variazioni  proposte
con  provvedimento  motivato  nei  quindici  giorni   successivi   al
ricevimento  della  comunicazione.  Il  provvedimento  motivato  puo'
riguardare esclusivamente le verifiche relative alla correttezza  dei
valori inseriti nella formula revisionale e  dei  relativi  conteggi,
nonche' alla sussistenza di  gravi  inadempienze  delle  disposizioni
previste dalla convenzione e che siano state  formalmente  contestate
dal concessionario entro il 30 giugno precedente."; 
      b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati. 
  7. All'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n.  498,
come modificato  dall'articolo  2,  comma  85,  del  decreto-legge  3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
novembre 2006, n. 286 e successive modificazioni, la  lettera  b)  e'
sostituita  dalla  seguente:  "b)  mantenere  adeguati  requisiti  di
solidita' patrimoniale, come individuati nelle convenzioni;". 
  8. L'Autorita' per  l'energia  elettrica  ed  il  gas  effettua  un
particolare  monitoraggio  sull'andamento  dei  prezzi,  nel  mercato
interno, relativi alla fornitura dell'energia  elettrica  e  del  gas
naturale, avendo riguardo alla diminuzione del  prezzo  dei  prodotti
petroliferi; entro il 28 febbraio 2009 adotta le misure e formula  ai
Ministri  competenti  le  proposte  necessarie  per  assicurare,   in
particolare, che le famiglie fruiscano dei vantaggi  derivanti  dalla
predetta diminuzione. 
  9. A decorrere dal  1°  gennaio  2009  le  famiglie  economicamente
svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle tariffe  agevolate
per la fornitura  di  energia  elettrica  hanno  diritto  anche  alla
compensazione della spesa per la fornitura  di  gas  naturale.  Hanno
accesso alla compensazione anche le famiglie con  almeno  4  figli  a
carico con isee non superiore a 20.000 euro. La  compensazione  della
spesa e' riconosciuta in forma  differenziata  per  zone  climatiche,
nonche' in forma parametrata al numero dei componenti della famiglia,
in modo tale da determinare una riduzione della spesa al netto  delle
imposte dell'utente tipo indicativamente del 15  per  cento.  Per  la
fruizione del predetto beneficio i soggetti interessati presentano al
comune  di  residenza  un'apposita  istanza  secondo   le   modalita'
stabilite per l'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura
di energia elettrica. Alla copertura  degli  oneri  derivanti,  nelle
regioni a statuto ordinario, dalla compensazione  sono  destinate  le
risorse stanziate ai sensi dell'articolo  2,  comma  3,  del  decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 e dell'articolo 14, comma 1, della
legge n. 448 del 2001. Nella eventualita' che gli oneri  eccedano  le
risorse di cui  al  precedente  periodo,  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica ed il gas istituisce un'apposita  componente  tariffaria  a
carico dei titolari di utenze non domestiche volta ad  alimentare  un
conto gestito dalla Cassa conguaglio settore elettrico  e  stabilisce
le altre misure tecniche necessarie per l'attribuzione del beneficio. 
  10.   In   considerazione    dell'eccezionale    crisi    economica
internazionale e dei suoi effetti anche sul mercato dei prezzi  delle
materie prime, al fine di garantire minori oneri per le famiglie e le
imprese e di ridurre  il  prezzo  dell'energia  elettrica,  entro  60
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, il
Ministero  per  lo  sviluppo  economico,  sentita   l'Autorita'   per
l'Energia elettrica ed il Gas, conforma  la  disciplina  relativa  al
mercato elettrico ai seguenti principi: 
    a) il prezzo dell'energia  e'  determinato  in  base  ai  diversi
prezzi di vendita offerti, in modo vincolante, da ciascuna azienda  e
accettati dal gestore del mercato elettrico, con  precedenza  per  le
forniture  offerte  ai   prezzi   piu'   bassi   fino   al   completo
soddisfacimento della domanda; 
    b)  l'Autorita'  puo'  effettuare   interventi   di   regolazione
asimmetrici, di carattere temporaneo, nelle zone dove  si  verificano
anomalie  nell'offerta  o  non  ci  sia  un  sufficiente  livello  di
concorrenza; 
    c) e' adottata ogni altra misura idonea a favorire  una  maggiore
concorrenza nella produzione e nell'offerta di energia. 
  11. Agli stessi fini ed entro lo stesso termine di cui al comma 10,
l'Autorita' per l'energia elettrica ed  il  gas,  adegua  le  proprie
deliberazioni ai seguenti principi e criteri direttivi: 
    a)  i  servizi  di  dispacciamento  vanno  assicurati  attraverso
l'acquisto di energia  dagli  impianti  essenziali,  individuati  dal
gestore della rete di trasmissione nazionale, che saranno  remunerati
con il prezzo offerto dagli stessi impianti il giorno prima; nei casi
in cui tale misura  risulti  economicamente  inefficace,  ovvero  gli
impianti  continuino  a  non  operare  in   piena   concorrenza,   la
remunerazione  del  mercato  dei   servizi   di   dispacciamento   e'
determinata dall'Autorita', in modo da assicurare  la  minimizzazione
degli oneri per  il  sistema  ed  un'equa  copertura  dei  costi  dei
produttori; 
    b) e' adottata ogni altra misura idonea a  favorire,  nell'ambito
dei  servizi  di  dispacciamento,  una  maggiore  concorrenza   nella
produzione e nell'offerta di energia. 
  12.  Entro  24   mesi   dall'entrata   in   vigore   del   presente
decreto-legge, l'Autorita' per l'energia  elettrica  ed  il  gas,  su
proposta del gestore della rete di trasmissione nazionale,  suddivide
la rete rilevante in non piu' di tre macro-zone. 
  13. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 10,  11
e 12, la relativa disciplina e' adottata,  in  via  transitoria,  con
decreto del Presidente Consiglio dei Ministri.