Art. 4 
Fondo per il credito per i nuovi nati e disposizione per i  volontari
                    del servizio civile nazionale 
 
  1. Per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a
favorire l'accesso al credito delle famiglie con  un  figlio  nato  o
adottato nell'anno di riferimento e' istituito presso  la  Presidenza
del Consiglio dei Ministri un  apposito  fondo  rotativo,  dotato  di
personalita' giuridica, denominato: "Fondo di  credito  per  i  nuovi
nati", con una dotazione di 25 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
anni 2009, 2010, 2011, finalizzato al rilascio di  garanzie  dirette,
anche fidejussorie, alle banche e agli  intermediari  finanziari.  Al
relativo onere si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  delle
risorse del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo
19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto  2006,  n.  248,  come  integrato
dall'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296.
Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del  Consiglio
dei Ministri di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono stabiliti i criteri e le modalita' di organizzazione  e
di funzionamento del Fondo,  di  rilascio  e  di  operativita'  delle
garanzie. 
  2. Il comma 4 dell'articolo 9  del  decreto  legislativo  5  aprile
2002, n. 77 e successive modificazioni e' sostituito dai seguenti: 
"4. Per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e
alle gestioni speciali dei  lavoratori  autonomi,  agli  iscritti  ai
fondi   sostitutivi   ed   esclusivi   dell'assicurazione    generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed  alla
gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,
n.  335,  i  periodi  corrispondenti  al  servizio  civile  su   base
volontaria successivi al 1° gennaio 2009 sono riscattabili, in  tutto
o in parte, a domanda dell'assicurato, e senza  oneri  a  carico  del
Fondo  Nazionale  del  Servizio  civile,  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 13 della legge 12 agosto  1962,  n.  1338  e  successive
modificazioni ed integrazioni, e sempreche' gli stessi non siano gia'
coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi. 
4-bis. Gli  oneri  da  riscatto  possono  essere  versati  ai  regimi
previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in centoventi
rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione. 
4-ter. Dal 1° gennaio 2009, cessa a carico del  Fondo  Nazionale  del
Servizio Civile qualsiasi obbligo contributivo  ai  fini  di  cui  al
comma 4 per il periodo di  servizio  civile  prestato  dai  volontari
avviati dal 1° gennaio 2009.". 
  3. Nell'anno 2009, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di
euro,  al  personale  del  comparto  sicurezza,  difesa  e   soccorso
pubblico,  in  ragione  della  specificita'  dei  compiti   e   delle
condizioni di stato e di impiego del comparto,  titolare  di  reddito
complessivo di lavoro dipendente non  superiore,  nell'anno  2008,  a
35.000 euro, e' riconosciuta, in via  sperimentale,  sul  trattamento
economico accessorio dei fondi  della  produttivita',  una  riduzione
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche  e  delle  addizionali
regionali e comunali.  La  misura  della  riduzione  e  le  modalita'
applicative  della  stessa  saranno  individuate  con   decreto   del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  dei  Ministri
interessati,   di   concerto   con   il   Ministro   della   pubblica
amministrazione e dell'innovazione e con il Ministro dell'economia  e
delle finanze. 
  4. All'articolo 7, comma 3, della legge 8 marzo  2000,  n.  53,  la
parola  "definite"  e'  sostituita  dalle   seguenti:   "definiti   i
requisiti, i criteri e". 
  5. Il decreto ministeriale di cui all'articolo 7,  comma  3,  della
legge  8  marzo  2000,  n.  53,  e'  emanato  entro   trenta   giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.