IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una piu' concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti conseguire una maggiore funzionalita' delle pubbliche amministrazioni, nonche' di prevedere interventi di riassetto relativamente a disposizioni di carattere finanziario; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per i rapporti con il Parlamento e del Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Servizi radiotelevisivi 1. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato ad assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A.