IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il Testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia,
emanato con  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385  (di
seguito: «Testo unico») e, in particolare: 
   l'articolo 1, comma 2, lettera f), relativo alle attivita' ammesse
al mutuo riconoscimento; 
   l'articolo 11, commi 3, 4, 4-bis, 4-ter e  4-quater,  relativo  ai
poteri attribuiti al Comitato Interministeriale per il Credito  e  il
Risparmio al fine di stabilire limiti e criteri inerenti la  raccolta
del risparmio fra il pubblico; 
   l'articolo 18, che disciplina  l'esercizio  nel  territorio  della
Repubblica, mediante stabilimento di succursale o in regime di libera
prestazione di servizi, di attivita' ammesse al mutuo  riconoscimento
da parte di societa' finanziarie aventi  sede  legale  in  uno  Stato
comunitario e controllate da una o piu' banche aventi sede legale nel
medesimo Stato; 
   l'articolo  59,  comma  1,  lettere  b)  e  c),   concernente   le
definizioni adottate, ai fini della vigilanza su base consolidata, in
tema di societa' finanziarie e strumentali, escluso l'ultimo  periodo
della lettera b), che include le attivita'  di  cui  all'articolo  1,
comma 1, lettera n), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
   l'articolo 106, comma 1,  che  prevede  l'obbligo  dell'iscrizione
nell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario; 
   l'articolo 106, comma 4, lettera a), in base al quale il  Ministro
dell'Economia e delle Finanze, sentito la Banca  d'Italia,  specifica
il contenuto delle attivita'  di  assunzione  di  partecipazioni,  di
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di
servizi di pagamento e  di  intermediazione  in  cambi  ed  in  quali
circostanze  ricorra  l'esercizio  delle   suddette   attivita'   nei
confronti del pubblico indicate nello stesso articolo 106, comma 1; 
   l'articolo 106, comma 4, lettera b), che attribuisce, tra l'altro,
al Ministro dell'Economia e delle Finanze il potere di stabilire, per
gli  intermediari  finanziari  che  svolgono  determinati   tipi   di
attivita', diversi requisiti patrimoniali in deroga a quanto previsto
dal medesimo articolo 106, comma 3; 
   l'articolo 106, comma 5, il quale prevede,  tra  l'altro,  che  le
modalita' di iscrizione  nell'elenco  generale  sono  indicate  dalla
Banca d'Italia; 
   l'articolo  107,  comma  1,  che  stabilisce   che   il   Ministro
dell'Economia e delle Finanze determina, sentite la Banca d'Italia  e
la Consob, criteri oggettivi riferibili  all'attivita'  svolta,  alla
dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in  base  ai
quali sono individuati gli  intermediari  finanziari  che  si  devono
iscrivere nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia; 
   l'articolo  113,  che  prevede  un'apposita  sezione   dell'elenco
generale nella quale vengono iscritti i  soggetti  non  operanti  nei
confronti del pubblico ed attribuisce  al  Ministro  dell'Economia  e
delle Finanze  il  compito  di  emanare  disposizioni  attuative  del
medesimo articolo; 
   l'articolo 114, che attribuisce al Ministro dell'Economia e  delle
Finanze il potere  di  disciplinare  l'esercizio  nei  confronti  del
pubblico e nel territorio della Repubblica delle  attivita'  indicate
nell'articolo 106, comma 1, del Testo  unico  da  parte  di  soggetti
aventi  sede  legale  all'estero,  non  rientranti   nell'ambito   di
applicazione dell'articolo 18  del  Testo  unico  e  prevede  che  le
disposizioni del Titolo V del Testo unico medesimo non  si  applicano
ai  soggetti  gia'  sottoposti,  per  legge,  a  forme  di  vigilanza
sostanzialmente  equivalenti   sull'attivita'   finanziaria   svolta,
disponendo che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la
Banca d'Italia, verifica se sussistono le condizioni per l'esenzione; 
   l'articolo 121, riguardante la nozione di credito al consumo; 
   l'articolo 132, che prevede sanzioni penali a carico  di  chiunque
svolga una o piu' delle attivita' finanziarie previste  dall'articolo
106, comma 1, del Testo unico senza  essere  iscritto  negli  Elenchi
previsti dal Titolo V del Testo unico medesimo; 
   l'articolo 155, comma 2, che include nell'ambito  di  applicazione
dell'articolo 107 le societa'  finanziarie  per  l'innovazione  e  lo
sviluppo di cui all'articolo 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317; 
   l'articolo 155, comma 3, che stabilisce che le agenzie di prestito
su pegno, previste dall'articolo 32,  terzo  comma,  della  legge  10
maggio 1938, n. 745, sono sottoposte alle disposizioni  dell'articolo
106 del Testo unico; 
   l'articolo 155, comma 4,  sulla  base  del  quale  i  consorzi  di
garanzia collettiva dei fidi, anche di secondo grado,  sono  iscritti
in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106,  comma
1, del Testo  unico,  non  sono  abilitati  ad  effettuare  le  altre
operazioni riservate agli intermediari finanziari iscritti nel citato
elenco, e non sono soggetti alle disposizioni di cui al Titolo V  del
medesimo Testo unico; 
   l'articolo 155, comma  5,  ove  si  dispone  che  i  soggetti  che
esercitano professionalmente l'attivita' di cambiavalute, consistente
nella negoziazione a pronti di mezzi di  pagamento  in  valuta,  sono
iscritti in un'apposita sezione dell'elenco  previsto  dall'art.  106
del Testo unico e che il  Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze,
sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni applicative del comma 5
medesimo, individuando in particolare le attivita' che possono essere
esercitate congiuntamente con quella di cambiavalute; 
  Vista la legge 30 aprile 1999, n. 130, recante «Disposizioni  sulla
cartolarizzazione dei crediti» e, in particolare: 
   l'articolo 2, comma 6, concernente le banche  e  gli  intermediari
finanziari iscritti nell'elenco speciale, previsto dall'articolo  107
del Testo unico, incaricati della riscossione dei crediti ceduti, dei
servizi di cassa e pagamento e di  verificare  la  conformita'  delle
operazioni alla legge e al prospetto informativo; 
   l'articolo 7-bis, comma 1, concernente  le  obbligazioni  bancarie
garantite; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista  la  deliberazione  del  Comitato  Interministeriale  per  il
Credito e il Risparmio del 19  luglio  2005,  come  modificata  dalla
deliberazione del 22  febbraio  2006,  concernente  la  raccolta  del
risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche; 
  Considerata l'esigenza di definire le condizioni in presenza  delle
quali sussiste l'esercizio in via prevalente delle attivita' indicate
nell'articolo 106, comma 1, del Testo unico; 
  Considerato che la finalita' di assoggettare a controllo  solo  gli
intermediari   finanziari   aventi   rilevanza   nei   circuiti    di
finanziamento dell'economia e' perseguibile con l'adozione di criteri
di selezione degli  intermediari  medesimi  riferiti  anche  solo  ad
alcuni dei parametri indicati dall'articolo 107, comma 1,  del  Testo
unico; 
  Considerato che, ai sensi dell'articolo 2  della  legge  5  ottobre
1991, n. 317, le societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo
devono  avere  come  oggetto  sociale   esclusivo   l'assunzione   di
partecipazioni temporanee al capitale di rischio di  piccole  imprese
costituite in forma di  societa'  di  capitali.  Esse  pertanto  sono
equiparabili agli intermediari che assumono partecipazioni; 
  Ravvisata,  alla  luce  dei  mutamenti  interventi   nel   contesto
normativo e nell'operativita' degli intermediari,  la  necessita'  di
modificare e di  coordinare  in  un  unico  provvedimento  i  Decreti
ministeriali emanati in materia  di  intermediari  finanziari  e,  in
particolare, i Decreti ministeriali del: 
   6 luglio 1994, recante la determinazione, ai  sensi  dell'articolo
106, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  del
contenuto delle attivita' indicate nello stesso articolo  106,  comma
1, nonche' in quali circostanze ricorre l'esercizio nei confronti del
pubblico; 
   6 luglio 1994, recante la determinazione, ai  sensi  dell'articolo
113, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  dei
criteri in base ai quali sussiste l'esercizio in via prevalente,  non
nei  confronti  del  pubblico  delle  attivita'  finanziarie  di  cui
all'articolo 106, comma 1; 
   6 luglio 1994, recante modalita' di iscrizione  dei  soggetti  che
operano nel settore finanziario di cui agli articoli 106, 113 e  155,
commi 3 e 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
   28  luglio  1994,  recante  la   disciplina   dell'esercizio   nel
territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede  legale
all'estero, delle attivita' finanziarie  elencate  all'articolo  106,
comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
   13 maggio 1996, recante i criteri di iscrizione degli intermediari
finanziari nell'elenco speciale di cui all'articolo 107, comma 1, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
   2 aprile 1999, recante la determinazione, ai  sensi  dell'articolo
106, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 1° settembre  1993,
n. 385, dei requisiti patrimoniali  relativi  agli  intermediari  che
svolgono in via esclusiva  o  prevalente  attivita'  di  rilascio  di
garanzie nonche' a quelli che operano  quali  intermediari  in  cambi
senza assunzione di rischi in proprio (money brokers); 
   31 luglio 2001, n. 372,  contenente  le  disposizioni  applicative
dell'articolo 155, comma 5,  del  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n.  385,  recante  disposizioni  sui  soggetti  che  esercitano
professionalmente l'attivita' di cambiavalute; 
   9 novembre 2007, concernente i criteri di iscrizione  dei  Confidi
nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107, comma 1, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  Visto il decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.  231,  recante
«Attuazione della Direttiva 2005/60/CE,  concernente  la  prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei
proventi di attivita' criminose e  di  finanziamento  del  terrorismo
nonche' della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di  esecuzione»
e, in particolare: 
   l'art. 62, comma 1,  che  trasferisce,  tra  l'altro,  alla  Banca
d'Italia le competenze e i poteri attribuiti all'Ufficio Italiano dei
Cambi  (UIC)  in  tema  di  controlli  finanziari,  prevenzione   del
riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale; 
   l'art. 62, comma 2, in base  al  quale  ogni  riferimento  all'UIC
contenuto nelle leggi o in atti normativi si intende effettuato  alla
Banca d'Italia; 
   l'art. 62,  comma  3,  che,  tra  l'altro,  sopprime  l'UIC  e  fa
succedere la Banca d'Italia nei diritti e nei rapporti  giuridici  di
cui l'UIC e' titolare. 
  Sentite la Banca d'Italia e la Consob; 
  Visto il parere del Consiglio di Stato numero 2903 del 24  novembre
2008; 
 
                   Adotta il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
 
 
                             Definizioni 
 
 
  1. Ai sensi del presente decreto si intende per: 
   a) «Testo unico», il Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, emanato con decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.
385; 
   b) «Testo unico della finanza», il Testo unico delle  disposizioni
in  materia  di  intermediazione  finanziaria,  emanato  con  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
   c) «elenco generale», l'elenco di cui all'articolo 106,  comma  1,
del Testo unico; 
   d) «elenco speciale», l'elenco di cui all'articolo 107,  comma  1,
del Testo unico; 
   e) «CICR», il Comitato  Interministeriale  per  il  Credito  e  il
Risparmio; 
   f)  «confidi»,  i   soggetti   indicati   nell'articolo   13   del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed iscritti,  ai
sensi dell'articolo 155,  comma  4,  del  Testo  unico  nell'apposita
sezione dell'elenco generale; 
   g) «cambiavalute», i soggetti di cui all'articolo  155,  comma  5,
del  Testo  unico  che   esercitano   professionalmente   l'attivita'
consistente nella negoziazione a pronti  di  mezzi  di  pagamento  in
valuta; 
   h) «gruppo di appartenenza», le societa' controllanti, controllate
o collegate ai sensi dell'articolo 2359  del  codice  civile  nonche'
controllate dalla stessa  controllante.  Ai  fini  della  definizione
dell'ambito dei soggetti  di  natura  cooperativa  che  costituiscono
gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario si  applica  la
delibera del CICR 19 luglio 2005, come modificata dalla deliberazione
del 22 febbraio 2006, concernente la raccolta del risparmio da  parte
di soggetti diversi dalle banche; 
   i)  «mezzi  patrimoniali»,  l'ammontare  determinato  dalla  Banca
d'Italia ai sensi dell'articolo 18 del presente decreto; 
   j) «carte di credito», le carte che, quali strumenti di pagamento,
danno luogo ad un regolamento posticipato rispetto alla transazione; 
   k) «carte di debito», le carte che realizzano una mera funzione di
trasmissione della moneta dando luogo ad un  regolamento  contestuale
alla transazione; 
   l)  «esercizio  di  attivita'  finanziarie  nel  territorio  della
Repubblica da parte di soggetti esteri»,  l'esercizio  nei  confronti
del pubblico in Italia, con organizzazione stabile,  delle  attivita'
di cui all'articolo 106,  comma  1,  del  Testo  unico  da  parte  di
societa' finanziarie aventi sede legale all'estero; 
   m) «esercizio in via  prevalente  dell'attivita'  di  rilascio  di
garanzie», la situazione in cui, in  base  al  bilancio  ovvero  alla
situazione semestrale di cui al successivo articolo  10,  l'ammontare
delle garanzie in essere sia  superiore  al  totale  delle  attivita'
dello stato patrimoniale, ovvero l'ammontare dei ricavi prodotti  dal
rilascio di garanzie sia superiore  al  50%  dei  ricavi  complessivi
dell'intermediario finanziario; 
   n) «esercizio in  via  rilevante  dell'attivita'  di  rilascio  di
garanzie», la situazione in cui l'ammontare medio delle garanzie  nel
semestre sia superiore a euro 25 milioni; 
   o) «intermediari  finanziari»,  i  soggetti  iscritti  nell'elenco
generale; 
   p) «intermediari finanziari comunitari», i  soggetti  aventi  sede
legale in  uno  Stato  dell'Unione  europea,  non  ammessi  al  mutuo
riconoscimento  ai  sensi  dell'articolo  18  del  Testo  unico   che
esercitano nei confronti del pubblico, nello stesso Paese, una o piu'
delle attivita' di cui all'articolo 106, comma 1, del Testo unico; 
   q) «intermediari finanziari extracomunitari»,  i  soggetti  aventi
sede legale in uno Stato diverso da quelli  dell'Unione  europea  che
esercitano nei confronti del pubblico, nello stesso Paese, una o piu'
delle attivita' di cui all'articolo 106, comma 1, del Testo unico; 
   r) «rilascio di garanzie», l'attivita' indicata  dall'articolo  3,
comma 1, lettera f), del presente decreto; 
   s)  «societa'  cessionarie  per  la   garanzia   di   obbligazioni
bancarie», le societa' che, ai sensi dell'articolo  7-bis,  comma  1,
della legge 30 aprile 1999,  n.  130,  hanno  per  oggetto  esclusivo
l'acquisto dei crediti e dei titoli individuati dal  regolamento  del
Ministro dell'Economia e delle Finanze  14  dicembre  2006,  n.  310,
mediante l'assunzione di finanziamenti  concessi  o  garantiti  anche
dalle  banche  cedenti,  e  la  prestazione  di   garanzie   per   le
obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre; 
   t) «rete limitata di prestatori di beni o servizi», ridotto numero
di imprese che puo' essere chiaramente individuato in base: alla loro
ubicazione negli stessi luoghi o in un'area locale circoscritta; allo
stretto  rapporto  finanziario  o  commerciale  con  un  soggetto  in
funzione, ad esempio, di un sistema comune di  commercializzazione  o
distribuzione. 
 
          Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operante  il  rinvio. Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli:  1, comma 2,
          lettera f); 11, commi 3, 4, 4-bis,4-ter e 4-quater; 18; 59,
          comma  1,  lettere  b) e c); 106, comma 1, comma 4, lettera
          a), lettera b) e comma 5; 107, comma 1; 113; 114; 121; 132,
          155  del  Testo  unico  delle  leggi  in materia bancaria e
          creditizia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre
          1993, n. 230, supplemento ordinario:
             «Art.  1,  comma  2,  lettera  f) «UIC» indica l'Ufficio
          italiano dei cambi;
             Art. 11, commi 3, 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater.
             3.  Il  CICR  stabilisce  limiti  e  criteri,  anche con
          riguardo all'attivita' ed alla forma giuridica del soggetto
          che  acquisisce  fondi,  in  base  ai quali non costituisce
          raccolta  del  risparmio  tra il pubblico quella effettuata
          presso  specifiche  categorie  individuate  in  ragione  di
          rapporti societari o di lavoro.
             4.  Il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico
          non si applica:
              a) agli Stati comunitari, agli organismi internazionali
          ai  quali aderiscono uno o piu' Stati comunitari, agli enti
          pubblici territoriali ai quali la raccolta del risparmio e'
          consentita  in  base agli ordinamenti nazionali degli Stati
          comunitari;
              b)  agli  Stati  extracomunitari  ed ai soggetti esteri
          abilitati da speciali disposizioni del diritto italiano;
              c)  alle  societa', per la raccolta effettuata ai sensi
          del  codice  civile mediante obbligazioni, titoli di debito
          od altri strumenti finanziari;
              d)   alle   altre  ipotesi  di  raccolta  espressamente
          consentite  dalla  legge,  nel  rispetto  del  principio di
          tutela del risparmio.
             4-bis.  Il CICR determina i criteri per l'individuazione
          degli  strumenti  finanziari,  comunque  denominati, la cui
          emissione costituisce raccolta del risparmio.
             4-ter.  Se  non  disciplinati dalla legge, il CICR fissa
          limiti  all'emissione  e, su proposta formulata dalla Banca
          d'Italia  sentita  la  CONSOB,  puo'  determinare  durata e
          taglio    degli   strumenti   finanziari,   diversi   dalle
          obbligazioni, utilizzati per la raccolta tra il pubblico.
             4-quater.  Il  CICR,  a  fini  di  tutela  della riserva
          dell'attivita' bancaria, stabilisce criteri e limiti, anche
          in  deroga  a  quanto  previsto  dal  codice civile, per la
          raccolta   effettuata   dai  soggetti  che  esercitano  nei
          confronti   del   pubblico   attivita'  di  concessione  di
          finanziamenti sotto qualsiasi forma.
             Art.   18 (Societa'   finanziarie   ammesse   al   mutuo
          riconoscimento).  -  1. Le disposizioni dell'art. 15, comma
          1,  e  dell'art.  16,  comma  1,  si  applicano  anche alle
          societa' finanziarie con sede legale in Italia sottoposte a
          forme di vigilanza prudenziale, quando la partecipazione di
          controllo  e'  detenuta  da  una  o  piu' banche italiane e
          ricorrono le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia.
             2.  Le  disposizioni  dell'art. 15, comma 3, e dell'art.
          16,  comma  3,  si  applicano,  in armonia con la normativa
          comunitaria,  anche  alle  societa' finanziarie aventi sede
          legale in uno Stato comunitario quando la partecipazione di
          controllo  e'  detenuta  da  una  o piu' banche aventi sede
          legale nel medesimo Stato.
             3.  La  Banca  d'Italia,  nei  casi  in cui sia previsto
          l'esercizio  di  attivita'  di  intermediazione  mobiliare,
          comunica  alla  CONSOB  le  societa' finanziarie ammesse al
          mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2.
             4.   Alle   societa'   finanziarie   ammesse   al  mutuo
          riconoscimento  ai  sensi  dei  commi 1 e 2 si applicano le
          disposizioni previste dall'art. 54, commi 1, 2 e 3.
             5.   Alle   societa'   finanziarie   ammesse   al  mutuo
          riconoscimento  ai  sensi del comma 2 si applicano altresi'
          le disposizioni previste dall'art. 79.
             Art. 59 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente capo:
              a) Omissis;
              b)  per «societa' finanziarie» si intendono le societa'
          che  esercitano, in via esclusiva o prevalente: l'attivita'
          di  assunzione  di partecipazioni aventi le caratteristiche
          indicate  dalla Banca d'Italia in conformita' alle delibere
          del  CICR; una o piu' delle attivita' previste dall'art. 1,
          comma  2,  lettera  f),  numeri  da 2 a 12; altre attivita'
          finanziarie  previste ai sensi del numero 15 della medesima
          lettera;  le  attivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera
          n), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
              c)  per «societa' strumentali» si intendono le societa'
          che  esercitano,  in  via esclusiva o prevalente, attivita'
          che   hanno   carattere   ausiliario  dell'attivita'  delle
          societa'  del  gruppo,  comprese  quelle  consistenti nella
          proprieta'  e  nell'amministrazione  di  immobili  e  nella
          gestione di servizi anche informatici.
             1-bis.  Le  disposizioni del presente capo relative alle
          banche   si   applicano   anche  agli  istituti  di  moneta
          elettronica.
             Art.   106  (Elenco  generale).  - 5.  L'UIC  indica  le
          modalita'  di  iscrizione  nell'elenco  e da' comunicazione
          delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB.
             Art.   107   (Elenco   speciale).   -   1.  Il  Ministro
          dell'economia  e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e
          la   CONSOB,   determina   criteri   oggettivi,  riferibili
          all'attivita'  svolta,  alla  dimensione  e al rapporto tra
          indebitamento   e   patrimonio,   in  base  ai  quali  sono
          individuati  gli  intermediari  finanziari  che  si  devono
          iscrivere   in   un  elenco  speciale  tenuto  dalla  Banca
          d'Italia.
             Art.  113  (Soggetti  non  operanti  nei  confronti  del
          pubblico).  - 1.  L'esercizio  in  via  prevalente, non nei
          confronti  del pubblico, delle attivita' indicate nell'art.
          106,  comma  1,  e'  riservato  ai soggetti iscritti in una
          apposita   sezione   dell'elenco   generale.   Il  Ministro
          dell'economia  e delle finanze emana disposizioni attuative
          del presente comma.
             2.  Si  applicano  l'art.  108,  commi  1,  2 e 3 e, con
          esclusivo  riferimento  ai  requisiti  di onorabilita' e di
          indipendenza, l'art. 109.
             Art.  114  (Norme  finali).  - 1.  Fermo quanto disposto
          dall'art.  18,  il  Ministro  dell'economia e delle finanze
          disciplina  l'esercizio nel territorio della Repubblica, da
          parte  di  soggetti  aventi  sede  legale all'estero, delle
          attivita' indicate nell'art. 106, comma 1.
             2.  Le disposizioni del presente titolo non si applicano
          ai soggetti gia' sottoposti, in base alla legge, a forme di
          vigilanza    sostanzialmente   equivalenti   sull'attivita'
          finanziaria  svolta.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  sentiti  la  Banca  d'Italia e l'UIC, verifica se
          sussistono le condizioni per l'esenzione.
             Art.  121  (Nozione).  - 1.  Per  credito  al consumo si
          intende  la  concessione,  nell'esercizio  di  un'attivita'
          commerciale  o  professionale,  di  credito  sotto forma di
          dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga
          facilitazione  finanziaria  a  favore di una persona fisica
          che agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale
          o professionale eventualmente svolta (consumatore).
             2. L'esercizio del credito al consumo e' riservato:
              a) alle banche;
              b) agli intermediari finanziari;
              c)  ai  soggetti  autorizzati alla vendita di beni o di
          servizi  nel  territorio della Repubblica, nella sola forma
          della dilazione del pagamento del prezzo.
             3.  Le  disposizioni del presente capo e del capo III si
          applicano,  in  quanto  compatibili,  ai  soggetti  che  si
          interpongono nell'attivita' di credito al consumo.
             4.   Le   norme  contenute  nel  presente  capo  non  si
          applicano:
              a)   ai   finanziamenti   di   importo  rispettivamente
          inferiore  e  superiore  ai  limiti  stabiliti dal CICR con
          delibera  avente  effetto  dal trentesimo giorno successivo
          alla  relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana;
              b)  ai  contratti  di  somministrazione  previsti dagli
          articoli   1559  e  seguenti  del  codice  civile,  purche'
          stipulati  preventivamente  in  forma  scritta e consegnati
          contestualmente in copia al consumatore;
              c)  ai finanziamenti rimborsabili in un'unica soluzione
          entro  diciotto  mesi,  con  il  solo eventuale addebito di
          oneri non calcolati in forma di interesse, purche' previsti
          contrattualmente nel loro ammontare;
              d)    ai    finanziamenti    privi,    direttamente   o
          indirettamente,  di  corrispettivo  di interessi o di altri
          oneri,  fatta  eccezione  per  il rimborso delle spese vive
          sostenute e documentate;
              e)  ai  finanziamenti  destinati  all'acquisto  o  alla
          conservazione  di  un diritto di proprieta' su un terreno o
          su   un   immobile   edificato   o   da  edificare,  ovvero
          all'esecuzione di opere di restauro o di miglioramento;
              f)  ai contratti di locazione, a condizione che in essi
          sia  prevista  l'espressa clausola che in nessun momento la
          proprieta' della cosa locata possa trasferirsi, con o senza
          corrispettivo, al locatario.
             Art.  132 (Abusiva attivita' finanziaria). - 1. Chiunque
          svolge,  nei  confronti  del  pubblico,  una  o  piu' delle
          attivita'  finanziarie  previste  dall'art.  106,  comma 1,
          senza  essere  iscritto  nell'elenco  previsto dal medesimo
          articolo  e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro
          anni  e  con  la multa da lire quattro milioni a lire venti
          milioni.  [La  pena  pecuniaria e' aumentata fino al doppio
          quando  il  fatto e' commesso adottando modalita' operative
          tipiche  delle banche o comunque idonee a trarre in inganno
          il   pubblico  circa  la  legittimazione  allo  svolgimento
          dell'attivita'  bancaria].  La  stessa  pena  si  applica a
          chiunque  svolge  l'attivita'  riservata  agli intermediari
          finanziari    iscritti    nell'elenco   speciale   di   cui
          all'articolo  107,  in assenza dell'iscrizione nel medesimo
          elenco.
             2.  Chiunque svolge in via prevalente, non nei confronti
          del  pubblico,  una  o  piu'  delle  attivita'  finanziarie
          previste  dall'articolo 106, comma 1, senza essere iscritto
          nell'apposita   sezione   dell'elenco   generale   indicata
          nell'articolo 113 e' punito con l'arresto da sei mesi a tre
          anni.
             Art.  155  (Soggetti  operanti nel settore finanziario).
          - 1.  I  soggetti  che  esercitano  le  attivita'  previste
          dall'art.  106,  comma 1, si adeguano alle disposizioni del
          comma  2  e  del comma 3, lettera b), del medesimo articolo
          entro  diciotto  mesi  dalla  data di entrata in vigore del
          presente decreto legislativo.
             2.  L'art.  107  trova  applicazione anche nei confronti
          delle  societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo
          previste dall'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 .
             3.  Le  agenzie  di prestito su pegno previste dal terzo
          comma  dell'art.  32  della  legge 10 maggio 1938, n. 745 ,
          sono sottoposte alle disposizioni dell'art. 106.
             4.  I  confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in
          un'apposita  sezione  dell'elenco  previsto  dall'art. 106,
          comma   1.   L'iscrizione   nella  sezione  non  abilita  a
          effettuare  le altre operazioni riservate agli intermediari
          finanziari  iscritti  nel  citato  elenco.  A  essi  non si
          applica il titolo V del presente decreto legislativo.
             4-bis.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita  la  Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi,
          riferibili  al  volume  di attivita' finanziaria e ai mezzi
          patrimoniali,  in  base ai quali sono individuati i confidi
          che   sono   tenuti  a  chiedere  l'iscrizione  nell'elenco
          speciale   previsto   dall'art.   107.  La  Banca  d'Italia
          stabilisce,  con  proprio  provvedimento,  gli  elementi da
          prendere  in  considerazione  per  il calcolo del volume di
          attivita'   finanziaria   e  dei  mezzi  patrimoniali.  Per
          l'iscrizione nell'elenco speciale i confidi devono adottare
          una delle forme societarie previste dall'art. 106, comma 3.
             4-ter.   I   confidi   iscritti   nell'elenco   speciale
          esercitano   in  via  prevalente  l'attivita'  di  garanzia
          collettiva dei fidi.
             4-quater.   I   confidi  iscritti  nell'elenco  speciale
          possono   svolgere,  prevalentemente  nei  confronti  delle
          imprese consorziate o socie, le seguenti attivita':
              a)     prestazione     di     garanzie     a     favore
          dell'amministrazione   finanziaria  dello  Stato,  al  fine
          dell'esecuzione   dei  rimborsi  di  imposte  alle  imprese
          consorziate o socie;
              b)  gestione,  ai sensi dell'art. 47, comma 2, di fondi
          pubblici di agevolazione;
              c)   stipula,  ai  sensi  dell'art.  47,  comma  3,  di
          contratti  con  le banche assegnatarie di fondi pubblici di
          garanzia   per  disciplinare  i  rapporti  con  le  imprese
          consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.
             4-quinquies.  I  confidi  iscritti  nell'elenco speciale
          possono  svolgere  in  via  residuale,  nei  limiti massimi
          stabiliti dalla Banca d'Italia, le attivita' riservate agli
          intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco.
             4-sexies.  Ai  confidi  iscritti nell'elenco speciale si
          applicano  gli  articoli  107,  commi 2, 3, 4 e 4-bis, 108,
          109,  110 e 112. La Banca d'Italia dispone la cancellazione
          dall'elenco  speciale qualora risultino gravi violazioni di
          norme  di  legge  o delle disposizioni emanate ai sensi del
          presente  decreto legislativo; si applica l'art. 111, commi
          3 e 4.
             5.   I   soggetti   che   esercitano   professionalmente
          l'attivita' di cambiavalute, consistente nella negoziazione
          a  pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono iscritti in
          un'apposita  sezione  dell'elenco  previsto  dall'art. 106,
          comma   1.   A   tali  soggetti  si  applicano,  in  quanto
          compatibili,  le  disposizioni degli articoli 106, comma 6,
          108,   109,  con  esclusivo  riferimento  ai  requisiti  di
          onorabilita', e 111. L'iscrizione nella sezione non abilita
          a   effettuare   le   altre   operazioni   riservate   agli
          intermediari  finanziari. Il Ministro dell'economia e delle
          finanze,   sentiti   la   Banca  d'Italia  e  l'UIC,  emana
          disposizioni  applicative  del presente comma individuando,
          in  particolare, le attivita' che possono essere esercitate
          congiuntamente  con  quella  di  cambiavalute.  Il Ministro
          dell'economia   e   delle   finanze  detta  altresi'  norme
          transitorie  dirette  a  disciplinare  le abilitazioni gia'
          concesse ai cambiavalute ai sensi dell'art. 4, comma 2, del
          decreto-legge  3  maggio  1991,  n.  143,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.
             6.  I  soggetti diversi dalle banche, gia' operanti alla
          data  di  entrata  in vigore della presente disposizione, i
          quali,  senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in
          ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli
          prestiti,   possono   continuare   a  svolgere  la  propria
          attivita',  in considerazione del carattere marginale della
          stessa, nel rispetto delle modalita' operative e dei limiti
          quantitativi determinati dal CICR.».
             -  Si  riporta  il  testo degli articoli 2 e 7-bis della
          legge  30  aprile  1999  n. 130, recante disposizioni sulla
          cartolarizzazione  dei  crediti  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale 14 maggio 1999, n. 111:
             «Art.  2  (Programma  dell'operazione). - 1. I titoli di
          cui  all'art.  1 sono strumenti finanziari e agli stessi si
          applicano   le  disposizioni  del  decreto  legislativo  24
          febbraio   1998,  n.  58,  recante  il  testo  unico  delle
          disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.
             2.  La  societa'  cessionaria  o la societa' emittente i
          titoli,  se  diversa  dalla societa' cessionaria, redige il
          prospetto informativo.
             3.  Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di
          cartolarizzazione     siano    offerti    ad    investitori
          professionali,   il   prospetto   informativo  contiene  le
          seguenti indicazioni:
              a)  il  soggetto  cedente,  la societa' cessionaria, le
          caratteristiche   dell'operazione,   con  riguardo  sia  ai
          crediti sia ai titoli emessi per finanziarla;
              b)  i  soggetti  incaricati di curare l'emissione ed il
          collocamento dei titoli;
              c)  i soggetti incaricati della riscossione dei crediti
          ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento;
              d)  le  condizioni in presenza delle quali, a vantaggio
          dei  portatori  dei  titoli,  e'  consentita  alla societa'
          cessionaria la cessione dei crediti acquistati;
              e)  le  condizioni  in presenza delle quali la societa'
          cessionaria puo' reinvestire in altre attivita' finanziarie
          i  fondi  derivanti  dalla  gestione dei crediti ceduti non
          immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti
          derivanti dai titoli;
              f)   le  eventuali  operazioni  finanziarie  accessorie
          stipulate    per    il   buon   fine   dell'operazione   di
          cartolarizzazione;
              g)  il  contenuto minimo essenziale dei titoli emessi e
          l'indicazione  delle  forme  di  pubblicita'  del prospetto
          informativo idonee a garantirne l'agevole conoscibilita' da
          parte dei portatori dei titoli;
              h)  i  costi dell'operazione e le condizioni alle quali
          la   societa'   cessionaria   puo'   detrarli  dalle  somme
          corrisposte  dal  debitore  o  dai debitori ceduti, nonche'
          l'indicazione  degli  utili  previsti  dall'operazione e il
          percettore;
              i)  gli  eventuali  rapporti  di  partecipazione tra il
          soggetto cedente e la societa' cessionaria.
             4.  Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di
          cartolarizzazione   siano   offerti   ad   investitori  non
          professionali,  l'operazione  deve  essere  sottoposta alla
          valutazione  del  merito  di  credito da parte di operatori
          terzi.
             5.  La  Commissione nazionale per le societa' e la borsa
          (CONSOB),  con  proprio  regolamento  da  pubblicare  nella
          Gazzetta    Ufficiale,    stabilisce    i    requisiti   di
          professionalita'  e i criteri per assicurare l'indipendenza
          degli  operatori  che svolgono la valutazione del merito di
          credito e l'informazione sugli eventuali rapporti esistenti
          tra  questi  e  i  soggetti  che a vario titolo partecipano
          all'operazione,   anche  qualora  la  valutazione  non  sia
          obbligatoria.
             6.  I  servizi  indicati  nel  comma  3, lettera c), del
          presente  articolo  sono svolti da banche o da intermediari
          finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art.
          107  del  testo  unico  bancario, i quali verificano che le
          operazioni  siano  conformi  alla  legge  ed  al  prospetto
          informativo.
             7.  Il  prospetto  informativo  deve  essere, a semplice
          richiesta, consegnato ai portatori dei titoli.».
             «Art.  7-bis  (Obbligazioni bancarie garantite). - 1. Le
          disposizioni  di  cui all'art. 3, commi 2 e 3, all'art. 4 e
          all'art. 6, comma 2, si applicano, salvo quanto specificato
          ai  commi  2  e  3  del  presente articolo, alle operazioni
          aventi  ad  oggetto  le  cessioni  di  crediti  fondiari  e
          ipotecari,   di   crediti  nei  confronti  delle  pubbliche
          amministrazioni   o   garantiti   dalle   medesime,   anche
          individuabili   in   blocco,   nonche'   di  titoli  emessi
          nell'ambito  di  operazioni  di cartolarizzazione aventi ad
          oggetto crediti della medesima natura, effettuate da banche
          in   favore  di  societa'  il  cui  oggetto  esclusivo  sia
          l'acquisto  di tali crediti e titoli, mediante l'assunzione
          di  finanziamenti  concessi  o garantiti anche dalle banche
          cedenti,  e  la prestazione di garanzia per le obbligazioni
          emesse dalle stesse banche ovvero da altre.
             2.  I  crediti  ed i titoli acquistati dalla societa' di
          cui al comma 1 e le somme corrisposte dai relativi debitori
          sono  destinati  al  soddisfacimento  dei diritti, anche ai
          sensi dell'art. 1180 del codice civile, dei portatori delle
          obbligazioni  di  cui  al  comma  1 e delle controparti dei
          contratti  derivati  con  finalita' di copertura dei rischi
          insiti  nei  crediti  e  nei  titoli  ceduti  e degli altri
          contratti accessori, nonche' al pagamento degli altri costi
          dell'operazione,  in  via  prioritaria rispetto al rimborso
          dei finanziamenti di cui al comma 1.
             3. Le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, e 4,
          comma  2,  si  applicano a beneficio dei soggetti di cui al
          comma  2  del presente articolo. A tali fini, per portatori
          di  titoli devono intendersi i portatori delle obbligazioni
          di cui al comma 1.
             4.  Alle cessioni di cui al comma 1 non si applicano gli
          articoli  69  e  70  del regio decreto 18 novembre 1923, n.
          2440.  Dell'affidamento  o  trasferimento delle funzioni di
          cui  all'art.  2,  comma  3, lettera c), a soggetti diversi
          dalla  banca cedente, e' dato avviso mediante pubblicazione
          nella  Gazzetta  Ufficiale  nonche'  comunicazione mediante
          lettera   raccomandata   con  avviso  di  ricevimento  alle
          pubbliche   amministrazioni   debitrici.  Ai  finanziamenti
          concessi  alle  societa'  di cui al comma 1 e alla garanzia
          prestata  dalle  medesime  societa'  si  applica l'art. 67,
          quarto  comma,  del  regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
          successive modificazioni.
             5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con
          regolamento emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  sentita  la  Banca  d'Italia,  adotta disposizioni di
          attuazione  del  presente  articolo  aventi  ad oggetto, in
          particolare,   il  rapporto  massimo  tra  le  obbligazioni
          oggetto  di garanzia e le attivita' cedute, la tipologia di
          tali  attivita'  e  di quelle, dagli equivalenti profili di
          rischio,  utilizzabili per la loro successiva integrazione,
          nonche'  le  caratteristiche della garanzia di cui al comma
          1.
             6.  Ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi in
          materia   bancaria   e   creditizia,   di  cui  al  decreto
          legislativo   1°  settembre  1993,  n.  385,  e  successive
          modificazioni,  sono emanate disposizioni di attuazione del
          presente  articolo.  Tali disposizioni disciplinano anche i
          requisiti  delle  banche emittenti, i criteri che le banche
          cedenti  adottano  per  la  valutazione  dei  crediti e dei
          titoli  ceduti  e  le  relative  modalita' di integrazione,
          nonche'  i  controlli  che  le  banche  effettuano  per  il
          rispetto  degli  obblighi  previsti  dal presente articolo,
          anche  per  il  tramite di societa' di revisione allo scopo
          incaricate.
             7.  Ogni  imposta  e  tassa  e'  dovuta  considerando le
          operazioni  di  cui  al  comma  1  come  non effettuate e i
          crediti  e  i  titoli che hanno formato oggetto di cessione
          come  iscritti  nel bilancio della banca cedente, se per le
          cessioni  e' pagato un corrispettivo pari all'ultimo valore
          di  iscrizione  in  bilancio dei crediti e dei titoli, e il
          finanziamento  di  cui  al  comma 1 e' concesso o garantito
          dalla medesima banca cedente.».
             - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto
          1988, n. 400,  recante disciplina dell'attivita' di Governo
          e  ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
          214, supplemento ordinario:
             «Art.  17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
              a)  l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari;
              b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
              c)  le  materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
              e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali].
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
             3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione  di  ''regolamento'',  sono  adottati  previo
          parere  del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
             4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
          Ministeri  sono  determinate,  con  regolamenti  emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
              a)  riordino degli uffici di diretta collaborazione con
          i  Ministri  ed  i  Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
              b)  individuazione degli uffici di livello dirigenziale
          generale,  centrali e periferici, mediante diversificazione
          tra   strutture   con   funzioni   finali  e  con  funzioni
          strumentali  e  loro organizzazione per funzioni omogenee e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali;
              c)   previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
              d)  indicazione e revisione periodica della consistenza
          delle piante organiche;
              e)  previsione  di  decreti  ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.».
             - Si  riporta il testo della Delibera CICR del 19 luglio
          2005  recante  disposizioni sulla raccolta del risparmio da
          parte  di  soggetti  diversi  dalle banche pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2005, n. 188:
             «Sezione  I  -  Disposizioni  di  carattere generale - 1
          (Raccolta  del  risparmio).  - 1. E' raccolta del risparmio
          l'acquisizione  di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto
          forma di depositi sia sotto altra forma.
             2.  I  tempi  e  l'entita'  del  rimborso possono essere
          condizionati  da  clausole  di postergazione o dipendere da
          parametri    oggettivi,    compresi    quelli    rapportati
          all'andamento   economico  dell'impresa  o  dell'affare  in
          relazione ai quali i fondi sono stati acquisiti.
             3.  L'obbligo  di  rimborso,  anche  se  escluso  o  non
          esplicitamente  previsto, si considera sussistente nei casi
          in cui esso sia desumibile dalle caratteristiche dei flussi
          finanziari connessi con l'operazione.
             4.  Non  costituisce  rimborso  la  partecipazione a una
          quota  degli  utili netti o del patrimonio netto risultante
          dalla   liquidazione   dei  beni  dell'impresa  o  relativi
          all'affare  in  relazione  ai  quali  i  fondi  sono  stati
          acquisiti.
             2  (Raccolta  del  risparmio  tra  il pubblico). - 1. La
          raccolta  del  risparmio  tra  il  pubblico  e'  vietata ai
          soggetti  diversi dalle banche, fatto salvo quanto previsto
          dall'art.  11  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia
          bancaria  e  creditizia  e,  con  riguardo all'emissione di
          strumenti finanziari, dalla presente delibera.
             2.   Non  costituisce  raccolta  del  risparmio  tra  il
          pubblico quella effettuata:
              in connessione all'emissione di moneta elettronica;
              presso  soci,  dipendenti o societa' del gruppo secondo
          le disposizioni della presente delibera;
              sulla  base  di  trattative  personalizzate con singoli
          soggetti, mediante contratti dai quali risulti la natura di
          finanziamento.
             Sezione  II -  Raccolta  mediante emissione di strumenti
          finanziari  -  3  (Strumenti  finanziari di raccolta). - 1.
          Costituiscono   strumenti   finanziari   di   raccolta  del
          risparmio  le  obbligazioni, i titoli di debito e gli altri
          strumenti   finanziari   che,   comunque   denominati  e  a
          prescindere    dall'eventuale   attribuzione   di   diritti
          amministrativi,  contengono un obbligo di rimborso ai sensi
          dell'art. 1.
             4  (Limiti  all'emissione  degli strumenti finanziari di
          raccolta).  -  1.  L'importo complessivo delle emissioni di
          strumenti   finanziari  di  raccolta  di  cui  all'art.  3,
          effettuate  da  societa'  per  azioni  e in accomandita per
          azioni  e da societa' cooperative, comprese quelle indicate
          al  comma 2, non deve eccedere il limite previsto dall'art.
          2412,   primo  comma,  del  codice  civile;  alle  suddette
          emissioni  si  applicano  le  deroghe previste dallo stesso
          articolo del codice civile.
             1-bis.  Al  computo  del  limite  di  cui al primo comma
          concorrono   gli   importi  relativi  a  garanzie  comunque
          prestate  dalla societa' per obbligazioni e altri strumenti
          finanziari  di  raccolta di cui all'art. 3, emessi da altre
          societa', anche estere.
             2.  Le societa' a responsabilita' limitata e le societa'
          cooperative  cui  si  applicano  le  norme sulla societa' a
          responsabilita'  limitata  emettono strumenti finanziari di
          raccolta  nel rispetto di quanto previsto, rispettivamente,
          dagli articoli 2483 e 2526 del codice civile.
             5   (Caratteristiche   degli   strumenti  finanziari  di
          raccolta). - 1. Gli strumenti finanziari di raccolta di cui
          all'art.  3,  diversi dalle obbligazioni, con esclusione di
          quelli  destinati  alla quotazione in mercati regolamentati
          emessi   da   societa'   con   azioni  quotate  in  mercati
          regolamentati,  sono  emessi  con un taglio minimo unitario
          non inferiore a euro 50.000.
             2.  L'identita' del garante e l'ammontare della garanzia
          devono   essere  indicati  sugli  strumenti  finanziari  di
          raccolta di cui all'art. 3 e sui registri a essi relativi.
             Sezione   III -   Raccolta  presso  soci,  dipendenti  e
          nell'ambito  di  gruppi - 6 (Raccolta presso soci). - 1. Le
          societa'  possono  raccogliere  risparmio  presso soci, con
          modalita'  diverse  dall'emissione di strumenti finanziari,
          purche'  tale  facolta'  sia  prevista nello statuto. Resta
          comunque preclusa la raccolta di fondi a vista e ogni forma
          di  raccolta  collegata  all'emissione  o  alla gestione di
          mezzi di pagamento.
             2.   Le   societa'  diverse  dalle  cooperative  possono
          effettuare  la  raccolta  di  cui al comma 1 esclusivamente
          presso  i  soci  che  detengano  almeno  il 2 per cento del
          capitale  sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato
          e  siano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi. Per le
          societa' di persone tali condizioni non sono richieste.
             3.   Le   societa'  cooperative  possono  effettuare  la
          raccolta  di  cui al comma 1 purche' non abbiano piu' di 50
          soci.  Per  le  societa'  cooperative  con piu' di 50 soci,
          l'ammontare  complessivo  della  suddetta raccolta non deve
          eccedere  il  triplo  del  capitale  sociale, della riserva
          legale  e  delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo
          bilancio  approvato. Tale limite viene elevato al quintuplo
          qualora  la  raccolta  sia  assistita, per almeno il 30 per
          cento,  da  garanzia  rilasciata  dai  soggetti individuati
          nelle  istruzioni  applicative  della Banca d'Italia ovvero
          quando la societa' aderisca a uno schema di garanzia avente
          le caratteristiche indicate nelle medesime istruzioni.
             7 (Raccolta presso dipendenti). - 1. Le societa' possono
          raccogliere   risparmio   presso   propri  dipendenti,  con
          modalita'  diverse  dall'emissione di strumenti finanziari,
          purche'  tale  facolta'  sia  prevista nello statuto. Resta
          comunque  preclusa  la  raccolta  di  fondi a vista ed ogni
          forma  di  raccolta collegata all'emissione o alla gestione
          di mezzi di pagamento.
             2. Per le societa' diverse dalle cooperative l'ammontare
          complessivo  della  raccolta  di  cui  al  comma 1 non deve
          eccedere  il  capitale  sociale,  la  riserva  legale  e le
          riserve   disponibili   risultanti   dall'ultimo   bilancio
          approvato.
             3.  Per  le societa' cooperative l'ammontare complessivo
          della  raccolta  di  cui  al  comma  1  non  deve eccedere,
          unitamente  a  quella  presso  soci,  i limiti previsti dal
          comma 3 dell'art. 6 per le cooperative con piu' di 50 soci.
             8  (Raccolta  nell'ambito  di  gruppi). - 1. Le societa'
          possono   raccogliere   risparmio,  con  modalita'  diverse
          dall'emissione  di  strumenti  finanziari,  presso societa'
          controllanti,  controllate  o  collegate ai sensi dell'art.
          2359  del  codice civile e presso controllate da una stessa
          controllante.
             2.  La  Banca d'Italia ai fini della presente disciplina
          definisce  la  nozione  di  «gruppo»  al  quale partecipano
          soggetti di natura cooperativa.
             Sezione  IV -  Societa'  finanziarie - 9 (Raccolta delle
          societa'  finanziarie).  -  1. Per le societa' che svolgono
          l'attivita' di concessione di finanziamenti tra il pubblico
          sotto  qualsiasi forma, l'emissione di strumenti finanziari
          di  raccolta  e'  consentita per somma complessivamente non
          eccedente  il  capitale  sociale,  la  riserva  legale e le
          riserve   disponibili   risultanti   dall'ultimo   bilancio
          approvato.
             2.   Per  le  societa'  di  cui  al  comma  1,  iscritte
          nell'elenco  speciale  di cui all'art. 107 TUB, l'emissione
          di strumenti finanziari di raccolta e' consentita per somma
          complessivamente  non  eccedente  il  doppio  del  capitale
          sociale,  della  riserva legale e delle riserve disponibili
          risultanti   dall'ultimo   bilancio   approvato.  La  Banca
          d'Italia  puo' elevare tale limite fino al quintuplo ove le
          predette   societa'   abbiano  azioni  quotate  in  mercati
          regolamentati  e gli strumenti finanziari di raccolta siano
          destinati alla quotazione in mercati regolamentati.
             3.  Per le societa' di cui ai commi 1 e 2, costituite in
          forma  di societa' a responsabilita' limitata e di societa'
          cooperativa  cui  si  applicano  le  norme sulla societa' a
          responsabilita'  limitata,  la  raccolta di cui agli stessi
          commi  1  e  2  viene  effettuata  nel  rispetto  di quanto
          previsto,  rispettivamente,  dagli articoli 2483 e 2526 del
          codice civile.
             4.  Alle  societa'  di cui ai commi 1 e 2, costituite in
          forma   di  societa'  cooperativa,  non  e'  consentita  la
          raccolta  del  risparmio  presso soci con modalita' diverse
          dall'emissione di strumenti finanziari.
             Sezione   V -  Disposizioni  finali  - 10  (Disposizioni
          transitorie).  -  1.  La  Banca  d'Italia  emana istruzioni
          applicative  della  presente  delibera, avendo riguardo, in
          particolare,  alla  tutela  delle  riserve  di attivita' di
          raccolta  del  risparmio  tra  il  pubblico  e di attivita'
          bancaria.
             2.  Le  disposizioni  della presente delibera entrano in
          vigore  decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione
          nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana delle
          istruzioni applicative della Banca d'Italia.
             11   (Disposizioni  revocate).  -  1.  Con  la  presente
          delibera vengono revocate le seguenti disposizioni:
              Del.CICR   3   marzo  1994,  contenente  la  disciplina
          generale  di  attuazione dell'art. 11 del testo unico delle
          leggi  in  materia  bancaria  e  creditizia,  ad esclusione
          dell'art. 5, comma 1;
               decreto    ministeriale    7   ottobre   1994,   sulle
          caratteristiche    delle   cambiali   finanziarie   e   dei
          certificati di investimento;
                decreto  ministeriale  29  marzo 1995, concernente la
          raccolta  del  risparmio  tra  i  propri  dipendenti  delle
          societa' di capitali e cooperative, ad esclusione dell'art.
          2,  sulla  disciplina  della raccolta tra soci di organismi
          costituiti  tra  dipendenti di una medesima amministrazione
          pubblica;
              Del.CICR 3 maggio 1999, concernente limiti e criteri di
          emissione    di   obbligazioni   da   parte   di   societa'
          cooperative».
             - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 5 ottobere
          1991,  n.  317,  recante  interventi per l'innovazione e lo
          sviluppo  delle  piccole  imprese pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 9 ottobre 1991, n. 237, supplemento ordinario.
             «Art.  2  (Societa'  finanziarie  per l'innovazione e lo
          sviluppo).   - 1.   Al  fine  di  poter  beneficiare  delle
          agevolazioni  di  cui all'art. 9, possono essere costituite
          societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo aventi
          come    oggetto    sociale    esclusivo   l'assunzione   di
          partecipazioni temporanee al capitale di rischio di piccole
          imprese  costituite  in  forma di societa' di capitali, che
          non  possano  comunque  dar luogo alla determinazione delle
          condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile.
             2.  Le  societa'  finanziarie  per  l'innovazione  e  lo
          sviluppo,  ivi  comprese  le societa' finanziarie regionali
          aventi i requisiti di cui al comma 1, devono avere forma di
          societa' per azioni.
             3.  Con  decreto  da emanare entro sessanta giorni dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a
          istituire  un  albo  al  quale  devono  essere  iscritte le
          societa' finanziarie di cui al comma 2 per poter esercitare
          l'attivita'   di   cui  al  comma  1  e  beneficiare  delle
          agevolazioni di cui all'art. 9.
             4. Il decreto di cui al comma 3 determina:
              a)  le modalita' della domanda di iscrizione all'albo e
          dell'iscrizione medesima;
              b) i requisiti della societa', dei suoi amministratori,
          dei  dirigenti  muniti  di  poteri  di  rappresentanza, dei
          componenti  il collegio sindacale, nonche' dei soggetti che
          esercitano  il  controllo  della  societa'  stessa ai sensi
          dell'art. 2359 del codice civile;
              c)  l'ammontare  minimo  del capitale sociale, i limiti
          dell'indebitamento,  i  rapporti  tra il patrimonio netto e
          l'ammontare degli investimenti in partecipazioni;
              d)  le  modalita'  di  verifica  della  sussistenza dei
          requisiti  e  delle condizioni di cui alle lettere a), b) e
          c), ai fini dell'iscrizione all'albo;
              e)    le   modalita'   applicative   del   vincolo   di
          temporaneita' delle partecipazioni assunte.
             5.   Il   Ministro   dell'industria,   del  commercio  e
          dell'artigianato  trasmette  alla Commissione nazionale per
          le  societa'  e  la  borsa (CONSOB) l'elenco delle societa'
          iscritte all'albo di cui al comma 3.».
             -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  62  del  decreto
          legislativo  21  novembre  2007, n. 231, recante attuazione
          della   direttiva  2005/60/CE  concernente  la  prevenzione
          dell'utilizzo   del   sistema   finanziario   a   scopo  di
          riciclaggio  dei  proventi  di  attivita'  criminose  e  di
          finanziamento    del   terrorismo   nonchedella   direttiva
          2006/70/CE  che  ne  reca  misure  di esecuzione pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale  14  dicembre  2007,  n.  290,
          supplemento ordinario:
             «Art. 62 (Disposizioni sull'Ufficio italiano dei cambi).
          - 1.  Alla Banca d'Italia sono trasferiti le competenze e i
          poteri,  con  le  relative  risorse  strumentali,  umane  e
          finanziarie,  attribuiti  all'Ufficio  italiano  dei  cambi
          (UIC)  dal  decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, dal
          testo  unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993,
          dal  decreto-legge  3  maggio 1991, n. 143, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  5  luglio 1991, n. 197, e dai
          successivi  provvedimenti  in tema di controlli finanziari,
          prevenzione   del   riciclaggio  e  del  finanziamento  del
          terrorismo internazionale.
             2.  Ogni  riferimento  all'Ufficio  italiano  dei  cambi
          contenuto  nelle  leggi  o  in  atti  normativi  si intende
          effettuato alla Banca d'Italia.
             3. L'Ufficio italiano dei cambi e' soppresso. Ai sensi e
          per   gli   effetti  dell'art.  5,  comma  3,  del  decreto
          legislativo  26  agosto  1998,  n.  319,  la Banca d'Italia
          succede  nei  diritti  e  nei  rapporti  giuridici  di  cui
          l'Ufficio italiano cambi e' titolare. Ai fini delle imposte
          sui  redditi  si applica, in quanto compatibile, l'art. 172
          del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  ad  eccezione del comma 7. La successione avviene
          applicando ai dipendenti dell'Ufficio italiano dei cambi la
          medesima disciplina del rapporto di impiego prevista per il
          personale  della  Banca  d'Italia,  con  mantenimento delle
          anzianita'   di  grado  e  di  servizio  maturate  e  senza
          pregiudizio  del trattamento economico e previdenziale gia'
          riconosciuto ai dipendenti medesimi dall'Ufficio.
             4.  Fino  all'emanazione del regolamento di cui all'art.
          6,  comma  2,  i  compiti e le funzioni attribuiti alla UIF
          sono   esercitati,   in   via   transitoria,  dal  Servizio
          antiriciclaggio del soppresso Ufficio italiano dei cambi.
             5.  Le  disposizioni di cui al presente articolo entrano
          in vigore il 1° gennaio 2008.».