IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni   per   fronteggiare,   con  ulteriori  interventi,  gli
eccezionali   eventi  sismici  verificatisi  nella  regione  Abruzzo,
nonche'  per  potenziare  le attivita' e gli interventi di protezione
civile;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 aprile 2009;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di concerto con i Ministri
dell'interno,  del  lavoro,  della  salute e delle politiche sociali,
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare, delle
infrastrutture  e dei trasporti, per i beni e le attivita' culturali,
della    difesa,   della   giustizia,   dello   sviluppo   economico,
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca, delle politiche
agricole alimentari e forestali e della gioventu';

                                Emana
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
            Modalita' di attuazione del presente decreto;
                    ambito oggettivo e soggettivo

  1.  Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'articolo  5,  comma  2,  della  legge  24 febbraio 1992, n. 225,
necessarie  per  l'attuazione  del  presente  decreto sono emanate di
concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario.
  2.  I  predetti  provvedimenti  hanno  effetto  esclusivamente  nei
confronti  dei  comuni  interessati  dagli  eventi  sismici che hanno
colpito  la  regione  Abruzzo  a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla
base  dei  dati  risultanti  dai  rilievi macrosismici effettuati dal
Dipartimento  della  protezione civile, hanno risentito un'intensita'
MSC  uguale  o  superiore al sesto grado, identificati con il decreto
del  Commissario  delegato  n.  3  emanato  in data 16 aprile 2009; i
predetti  provvedimenti  riguardano le persone fisiche ivi residenti,
le  imprese  operanti  e  gli enti aventi sede nei predetti territori
alla data del 6 aprile 2009.
  3.  Gli  interventi di cui all'articolo 3, comma 1, ad eccezione di
quelli  di  cui  alla  lettera  f),  possono  riguardare  anche  beni
localizzati  al  di fuori dei territori dei comuni di cui al comma 2,
in  presenza  di un nesso di causalita' diretto tra il danno subito e
l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata.