IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare, con ulteriori interventi, gli eccezionali eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo, nonche' per potenziare le attivita' e gli interventi di protezione civile; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2009; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, per i beni e le attivita' culturali, della difesa, della giustizia, dello sviluppo economico, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali e della gioventu'; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Modalita' di attuazione del presente decreto; ambito oggettivo e soggettivo 1. Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, necessarie per l'attuazione del presente decreto sono emanate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario. 2. I predetti provvedimenti hanno effetto esclusivamente nei confronti dei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, hanno risentito un'intensita' MSC uguale o superiore al sesto grado, identificati con il decreto del Commissario delegato n. 3 emanato in data 16 aprile 2009; i predetti provvedimenti riguardano le persone fisiche ivi residenti, le imprese operanti e gli enti aventi sede nei predetti territori alla data del 6 aprile 2009. 3. Gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, ad eccezione di quelli di cui alla lettera f), possono riguardare anche beni localizzati al di fuori dei territori dei comuni di cui al comma 2, in presenza di un nesso di causalita' diretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata.