Art. 2
                 Realizzazione urgente di abitazioni

  1.  Il  Commissario  delegato nominato dal Presidente del Consiglio
dei  Ministri  con  decreto  emanato ai sensi della legge 24 febbraio
1992,  n.  225,  oltre  ai  compiti  specificamente attribuitigli con
ordinanze  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, provvede in
termini  di  somma  urgenza  alla  progettazione  e realizzazione nei
comuni  di  cui  all'articolo  1 di moduli abitativi destinati ad una
durevole    utilizzazione,    nonche'   delle   connesse   opere   di
urbanizzazione   e   servizi,   per   consentire  la  piu'  sollecita
sistemazione  delle  persone le cui abitazioni sono state distrutte o
dichiarate  non  agibili  dai  competenti  organi tecnici pubblici in
attesa della ricostruzione o riparazione degli stessi.
  2.  I  moduli  abitativi  garantiscono, nel rispetto delle norme di
sicurezza  sanitarie  vigenti,  anche  elevati  livelli  di qualita',
innovazione  tecnologica orientata all'autosufficienza impiantistica,
protezione  dalle  azioni  sismiche anche mediante isolamento sismico
per interi complessi abitativi, risparmio energetico e sostenibilita'
ambientale.
  3. Il Commissario delegato approva il piano degli interventi di cui
al  comma  1  previo  parere di un'apposita conferenza di servizi che
delibera a maggioranza dei presenti validamente intervenuti.
  4.  Il  Commissario  delegato  provvede, d'intesa con il Presidente
della  regione  Abruzzo  e  sentiti i sindaci dei comuni interessati,
alla  localizzazione  delle  aree  destinate alla realizzazione degli
edifici  di  cui  al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni
urbanistiche.  Non  si  applicano  gli  articoli 7 ed 8 della legge 7
agosto  1990,  n.  241.  Il  provvedimento di localizzazione comporta
dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle
opere  di  cui  al  comma  1  e  costituisce  decreto  di occupazione
d'urgenza delle aree individuate.
  5.  L'approvazione  delle  localizzazioni  di  cui  al  comma 4, se
derogatoria  dei  vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante
degli  stessi  e  produce  l'effetto  della  imposizione  del vincolo
preordinato  alla espropriazione. In deroga alla normativa vigente ed
in  sostituzione  delle  notificazioni  ai  proprietari ed ogni altro
avente  diritto  o  interessato  da  essa  previste,  il  Commissario
delegato  da'  notizia  della  avvenuta  localizzazione e conseguente
variante mediante pubblicazione del provvedimento all'albo del comune
e  su  due  giornali,  di  cui  uno  a  diffusione nazionale ed uno a
diffusione regionale. L'efficacia del provvedimento di localizzazione
decorre  dal  momento  della  pubblicazione all'albo comunale. Non si
applica  l'articolo  11 del decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327.
  6.  Per  le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni
delle  aree  per  l'attuazione  del  piano  di  cui  al  comma  3, il
Commissario   delegato   provvede,   prescindendo   da   ogni   altro
adempimento,  alla redazione dello stato di consistenza e del verbale
di  immissione  in  possesso  dei  suoli. Il verbale di immissione in
possesso  costituisce  provvedimento  di  provvisoria  occupazione  a
favore del Commissario delegato o di espropriazione, se espressamente
indicato,  a  favore  della  Regione  o di altro ente pubblico, anche
locale, specificatamente indicato nel verbale stesso. L'indennita' di
provvisoria  occupazione  o  di  espropriazione  e'  determinata  dal
Commissario  delegato  entro  sei  mesi  dalla  data di immissione in
possesso.
  7.  Avverso  il  provvedimento  di  localizzazione ed il verbale di
immissione    in   possesso   e'   ammesso   esclusivamente   ricorso
giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato. Non sono
ammesse   le  opposizioni  amministrative  previste  dalla  normativa
vigente.
  8. L'utilizzazione di un bene immobile in assenza del provvedimento
di localizzazione o del verbale di immissione in possesso, o comunque
di  un  titolo ablatorio valido, puo' essere disposta dal Commissario
delegato,  in  via  di  somma  urgenza,  con  proprio  provvedimento,
espressamente   motivando   la   contingibilita'   ed  urgenza  della
utilizzazione.  L'atto  di acquisizione di cui all'articolo 43, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
e'  adottato,  ove ritenuto necessario, con successiva ordinanza, dal
Commissario  delegato  a  favore  del  patrimonio indisponibile della
Regione o di altro ente pubblico anche locale.
  9. L'affidamento degli interventi avviene entro trenta giorni dalla
data  di  entrata  in vigore del presente decreto con le modalita' di
cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n.  163,  anche in caso di affidamento ai sensi dell'articolo 176 del
medesimo   decreto   legislativo,   compatibilmente   con  il  quadro
emergenziale  e con la collaborazione delle associazioni di categoria
di  settore  anche  di  ambito locale. In deroga all'articolo 118 del
decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e'  consentito  il
subappalto  delle  lavorazioni  della  categoria  prevalente  fino al
cinquanta per cento.
  10.  Il  Commissario  delegato,  a  valere  sulle  risorse  di  cui
all'articolo 7, comma 1, puo' procedere al reperimento di alloggi per
le  persone sgomberate anche individuando immobili non utilizzati per
il  tempo  necessario  al  rientro delle popolazioni nelle abitazioni
riparate   o   ricostruite,  assicurando  l'applicazione  di  criteri
uniformi per la determinazione del corrispettivo d'uso.
  11.  L'assegnazione  degli  alloggi  e'  effettuata dal sindaco del
comune   interessato,   il  quale  definisce  le  modalita'  dell'uso
provvisorio,  anche  gratuito, degli stessi da parte dei beneficiari,
secondo criteri indicati con i provvedimenti di cui all'articolo 1.
  12.  Al  fine  di coadiuvare il Commissario delegato nell'esercizio
delle  proprie  funzioni,  sono  nominati, con i provvedimenti di cui
all'articolo  1,  quattro  vice  commissari  per specifici settori di
intervento,  di  cui  uno  con funzioni vicarie. Agli eventuali oneri
derivanti  dal  presente  comma si provvede nell'ambito delle risorse
stanziate ai sensi dell'articolo 7, comma 1.
  13.  Per  le  finalita'  di  cui  al presente articolo, fatto salvo
quanto  previsto dal comma 10, e' autorizzata la spesa di 400 milioni
di euro per l'anno 2009 e 300 milioni di euro per l'anno 2010.