Art. 3
Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad
        uso non abitativo; indennizzi a favore delle imprese

  1.  Per  soccorrere le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma
del 6 aprile 2009 sono disposti:
a) la  concessione  di contributi, anche con le modalita' del credito
   di  imposta,  e di finanziamenti agevolati, garantiti dallo Stato,
   per   la  ricostruzione  o  riparazione  di  immobili  adibiti  ad
   abitazione  principale distrutti o dichiarati inagibili ovvero per
   l'acquisto   di   nuove   abitazioni  sostitutive  dell'abitazione
   principale distrutta;
b) l'intervento  di  Fintecna  S.p.a.  ovvero di societa' controllata
   dalla  stessa  indicata,  a  domanda  del  soggetto richiedente il
   finanziamento,  per  assisterlo  nella  stipula  del  contratto di
   finanziamento di cui alla lettera a) e nella gestione del rapporto
   contrattuale;
c) il  subentro,  a  domanda  del soggetto debitore non moroso, dello
   Stato,  per  un  importo  non  superiore al contributo di cui alla
   lettera  a),  nel  debito  derivante da finanziamenti preesistenti
   garantiti  da immobili adibiti ad abitazione principale distrutti,
   con  la  contestuale cessione alla societa' di cui alla lettera b)
   dei  diritti  di proprieta' sui predetti immobili. In tale caso il
   prezzo  della  cessione, stabilito dall'Agenzia del territorio, e'
   detratto dal debito nel quale lo Stato subentra;
d) l'esenzione  da  ogni  tributo,  con  esclusione  dell'imposta sul
   valore  aggiunto, e diritto degli atti e delle operazioni relativi
   ai  finanziamenti  ed agli acquisti di cui alla lettera a) inclusi
   quelli   concernenti   la  prestazione  delle  eventuali  garanzie
   personali  o  reali,  nonche'  degli atti conseguenti e connessi e
   degli  atti  di cui alla lettera c), con la riduzione dell'ottanta
   per cento degli onorari e dei diritti notarili;
e) la  concessione  di contributi, anche con le modalita' del credito
   di imposta, per la ricostruzione o riparazione di immobili diversi
   da quelli adibiti ad abitazione principale, nonche' di immobili ad
   uso non abitativo distrutti o dichiarati non agibili;
f) la  concessione  di indennizzi a favore delle attivita' produttive
   che  hanno  subito  conseguenze economiche sfavorevoli per effetto
   degli eventi sismici;
g) la  concessione  di indennizzi a favore delle attivita' produttive
   per  la  riparazione e la ricostruzione di beni mobili distrutti o
   danneggiati,  il  ripristino  delle  scorte  andate distrutte o il
   ristoro   di   danni   derivanti  dalla  perdita  di  beni  mobili
   strumentali all'esercizio delle attivita' ivi espletate;
h) la  concessione  di  indennizzi  per  il  ristoro di danni ai beni
   mobili anche non registrati;
i) la concessione di indennizzi per i danni alle strutture adibite ad
   attivita' sociali, ricreative, sportive e religiose;
l) la  non concorrenza dei contributi e degli indennizzi erogati alle
   imprese  ai  sensi  del  presente  comma ai fini delle imposte sui
   redditi  e  della  imposta  regionale  sulle attivita' produttive,
   nonche'  le  modalita'  della loro indicazione nella dichiarazione
   dei redditi.
  2.   Per   l'individuazione   dell'ambito   di  applicazione  delle
disposizioni  di cui al presente articolo resta fermo quanto previsto
ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3.
  3.  Per  la realizzazione degli investimenti di interesse nazionale
di   cui   alla  lettera  a)  del  comma  1  i  soggetti  autorizzati
all'esercizio del credito, operanti nei territori di cui all'articolo
1 possono contrarre finanziamenti fino ad un massimo di 2.000 milioni
di  euro,  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma 7, lettera a), secondo
periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n. 326, al fine di
concedere  finanziamenti  assistiti da garanzia dello Stato, a favore
di  persone  fisiche,  per la ricostruzione o riparazione di immobili
adibiti  ad  abitazione  principale  ovvero  per  l'acquisto di nuove
abitazioni   sostitutive  dell'abitazione  principale  distrutta  nei
territori  sopra individuati. La garanzia dello Stato e' concessa dal
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  con  uno o piu' decreti
dirigenziali,  per  l'adempimento  delle  obbligazioni  principali ed
accessorie  assunte in relazione a detti finanziamenti da parte delle
persone  fisiche  cui  e'  stato  concesso  il  credito  ai sensi del
presente  comma.  La  garanzia  dello Stato resta in vigore fino alla
scadenza  del  termine  di  rimborso  di  ciascun  finanziamento.  Le
modalita'  di  concessione  della garanzia, il termine entro il quale
puo'  essere  concessa,  nonche' la definizione delle caratteristiche
degli  interventi  finanziabili  ai sensi del comma 1, sono stabiliti
con  i  decreti  di  cui  al  presente  comma.  Agli  eventuali oneri
derivanti  dall'escussione  della  garanzia  concessa  ai  sensi  del
presente  comma  si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma,
numero   2),  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni,   con  imputazione  all'unita'  previsionale  di  base
[3.2.4.2]  "garanzie dello Stato", iscritta nello stato di previsione
del  Ministero dell'economia e delle finanze. Al fine dell'attuazione
del comma 1, lettera b), e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 per la stipula di una
convenzione  tra  Fintecna  spa ed il Ministero dell'economia e delle
finanze.
  4.   La   realizzazione   di  complessi  residenziali  puo'  essere
effettuata  anche nell'ambito del "Piano casa" di cui all'articolo 11
del   decreto-legge   25   giugno   2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133, e successive
modificazioni.
  5.  Il contributo ed ogni altra agevolazione per la ricostruzione o
la  riparazione  degli immobili non spettano per i beni alienati dopo
la  data  del 6 aprile 2009. La proprieta' degli immobili per i quali
e'  stato  concesso  il  contributo  o ogni altra agevolazione per la
ricostruzione non puo' essere alienata per due anni dalla concessione
del  contributo.  Gli  atti  di compravendita stipulati in violazione
della presente disposizione sono nulli.
  6. Al fine dell'attuazione dei commi 1, esclusa la lettera b), e 2,
con  esclusione  dei  contributi  che sono concessi nell'ambito delle
risorse  di  cui all'articolo 14, comma 1, e' autorizzata la spesa di
euro 88.500.000 per l'anno 2010, di euro 177.000.000 per l'anno 2011,
di euro 265.500.000 per l'anno 2012, di euro 295.000.000 per ciascuno
degli anni 2013 e 2014, di euro 240.300.000 per l'anno 2015, di 185,6
milioni  di euro per l'anno 2016, di 130,9 milioni di euro per l'anno
2017,  di  112,7  milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al
2029,  di  78,9  milioni  di euro per l'anno 2030, di 45,1 milioni di
euro per l'anno 2031 e di 11,3 milioni di euro per l'anno 2032.