Art. 4
 Ricostruzione e funzionalita' degli edifici e dei servizi pubblici

  1.  Con  provvedimenti  adottati  ai  sensi  dell'articolo  1  sono
stabiliti:
    a)  i  criteri  e modalita' per il trasferimento, in esenzione da
ogni  imposta  e  tassa,  alla  regione  Abruzzo,  ovvero  ai  comuni
interessati  dal  sisma  del 6 aprile 2009, di immobili che non siano
piu'   utilizzabili   o  che  siano  dismissibili  perche'  non  piu'
rispondenti   alle  esigenze  delle  amministrazioni  statali  e  non
risultino  interessati  da  piani  di  dismissione  o alienazione del
patrimonio immobiliare, per le finalita' di cui all'articolo 1, comma
5,  della  legge  23  dicembre  2005, n. 266, siti nel suo territorio
appartenenti  allo  Stato  gestiti  dall'Agenzia  del  demanio  o dal
Ministero della difesa, liberi e disponibili, nonche' gli immobili di
cui  all'articolo  2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, non
ancora destinati;
    b)  le modalita' di predisposizione e di attuazione, da parte del
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  d'intesa con le
amministrazioni  interessate  e  con  la  regione  Abruzzo, sentiti i
sindaci dei comuni interessati, di un piano di interventi urgenti per
il  ripristino  degli  immobili  pubblici,  danneggiati  dagli eventi
sismici,   comprese   le   strutture  edilizie  universitarie  e  del
Conservatorio  di  musica  di  L'Aquila,  nonche'  le  caserme in uso
all'amministrazione  della  difesa  e  gli  immobili  demaniali  o di
proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di interesse
storico-artistico  ai  sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42;
    c)  le  modalita'  organizzative per consentire la pronta ripresa
delle  attivita'  degli  uffici  delle amministrazioni statali, degli
enti  pubblici  nazionali  e  delle  agenzie  fiscali  nel territorio
colpito  dagli  eventi  sismici  e  le  disposizioni  necessarie  per
assicurare  al personale non in servizio a causa della chiusura degli
uffici il trattamento economico fisso e continuativo.
  2.  Alla  realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera
b),  provvede  il  Presidente  della  regione  Abruzzo in qualita' di
Commissario   delegato,  avvalendosi  del  competente  provveditorato
interregionale alle opere pubbliche.
  3.  Al  fine  di  concentrare  nei  territori di cui all'articolo 1
interventi   di   ricostruzione   delle   infrastrutture   viarie   e
ferroviarie,  entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto, sono destinati a tali interventi, rispettivamente,
fino  a  200  milioni  di  euro a valere sulle risorse stanziate, per
l'anno  2009,  per  gli  investimenti di ANAS S.p.A., nell'ambito del
contratto di programma da stipularsi per lo stesso anno, e fino a 100
milioni  di euro nell'ambito dell'aggiornamento, per l'anno 2009, del
contratto   di  programma  Rete  ferroviaria  italiana  (RFI)  S.p.A.
2007-2011.
  4.  Con  delibera  del  CIPE, da adottare entro trenta giorni dalla
data  di entrata in vigore del presente decreto, alla regione Abruzzo
e'   riservata   una   quota   aggiuntiva   delle   risorse  previste
dall'articolo   18  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 28 gennaio 2009, n. 2,
destinate  al  finanziamento  degli interventi in materia di edilizia
scolastica.  La regione Abruzzo e' autorizzata, con le risorse di cui
al  presente  comma,  a  modificare il piano annuale 2009 di edilizia
scolastica,  gia' predisposto ai sensi dell'articolo 4 della legge 11
gennaio  1996,  n.  23,  anche  con  l'inserimento  di nuove opere in
precedenza  non contemplate; il termine per la relativa presentazione
e' prorogato di sessanta giorni.
  5.    Le   risorse   disponibili   sul   bilancio   del   Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca finalizzate agli
arredi   scolastici,   possono   essere  destinate  alle  istituzioni
scolastiche  ubicate nella regione Abruzzo. Al fine di assicurare una
sollecita  ripresa  delle  attivita'  didattiche  e  delle  attivita'
dell'amministrazione  scolastica  nelle  zone  colpite  dagli  eventi
sismici,  anche  in  correlazione con gli obiettivi finanziari di cui
all'articolo  64,  comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
autorizzata  la  spesa  di euro 19,4 milioni per l'anno 2009, di euro
14,3  milioni  per l'anno 2010 e di euro 2,3 milioni per l'anno 2011.
L'utilizzazione  delle  risorse  di cui al presente comma e' disposta
con  le  modalita' previste dall'articolo 1, comma 1, su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
  6. Alla regione Abruzzo, con riferimento agli interventi in materia
di  edilizia  sanitaria,  di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo
1988,  n.  67,  e' riconosciuta priorita' nell'utilizzo delle risorse
disponibili  nel  bilancio statale ai fini della sottoscrizione di un
nuovo  Accordo  di  programma  finalizzato alla ricostruzione ed alla
riorganizzazione  delle  strutture  sanitarie  regionali riducendo il
rischio  sismico; nell'ambito degli interventi gia' programmati dalla
regione   Abruzzo  nell'Accordo  di  programma  vigente,  la  Regione
procede, previo parere del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche  sociali, alle opportune rimodulazioni, al fine di favorire
le   opere   di   consolidamento  e  di  ripristino  delle  strutture
danneggiate.
  7.  I  programmi  finanziati  con fondi statali o con il contributo
dello   Stato   a   favore   della  regione  Abruzzo  possono  essere
riprogrammati  nell'ambito  delle  originarie tipologie di intervento
prescindendo  dai termini riferiti ai singoli programmi, non previsti
da norme comunitarie.
  8.  In  deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo 62, comma 2, del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  6 agosto 2008, n. 133, con riguardo alla durata massima
di  una  singola  operazione di indebitamento, la regione Abruzzo, la
provincia di L'Aquila e gli altri comuni di cui all'articolo 1, comma
2,  sono  autorizzati  a  rinegoziare  con  la  controparte attuale i
prestiti, in qualsiasi forma contratti in essere alla data di entrata
in  vigore  del  presente decreto. La durata di ogni singolo prestito
puo'  essere  estesa  per un periodo non superiore a cinquanta anni a
partire dalla data della rinegoziazione.
  9.  All'attuazione  del  comma  1,  lettera  b), si provvede con le
risorse di cui all'articolo 14, comma 1.