Art. 4 Ricostruzione e funzionalita' degli edifici e dei servizi pubblici 1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1 sono stabiliti: a) i criteri e modalita' per il trasferimento, in esenzione da ogni imposta e tassa, alla regione Abruzzo, ovvero ai comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009, di immobili che non siano piu' utilizzabili o che siano dismissibili perche' non piu' rispondenti alle esigenze delle amministrazioni statali e non risultino interessati da piani di dismissione o alienazione del patrimonio immobiliare, per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, siti nel suo territorio appartenenti allo Stato gestiti dall'Agenzia del demanio o dal Ministero della difesa, liberi e disponibili, nonche' gli immobili di cui all'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, non ancora destinati; b) le modalita' di predisposizione e di attuazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le amministrazioni interessate e con la regione Abruzzo, sentiti i sindaci dei comuni interessati, di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, comprese le strutture edilizie universitarie e del Conservatorio di musica di L'Aquila, nonche' le caserme in uso all'amministrazione della difesa e gli immobili demaniali o di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di interesse storico-artistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; c) le modalita' organizzative per consentire la pronta ripresa delle attivita' degli uffici delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici e le disposizioni necessarie per assicurare al personale non in servizio a causa della chiusura degli uffici il trattamento economico fisso e continuativo. 2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b), provvede il Presidente della regione Abruzzo in qualita' di Commissario delegato, avvalendosi del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche. 3. Al fine di concentrare nei territori di cui all'articolo 1 interventi di ricostruzione delle infrastrutture viarie e ferroviarie, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono destinati a tali interventi, rispettivamente, fino a 200 milioni di euro a valere sulle risorse stanziate, per l'anno 2009, per gli investimenti di ANAS S.p.A., nell'ambito del contratto di programma da stipularsi per lo stesso anno, e fino a 100 milioni di euro nell'ambito dell'aggiornamento, per l'anno 2009, del contratto di programma Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A. 2007-2011. 4. Con delibera del CIPE, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla regione Abruzzo e' riservata una quota aggiuntiva delle risorse previste dall'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica. La regione Abruzzo e' autorizzata, con le risorse di cui al presente comma, a modificare il piano annuale 2009 di edilizia scolastica, gia' predisposto ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, anche con l'inserimento di nuove opere in precedenza non contemplate; il termine per la relativa presentazione e' prorogato di sessanta giorni. 5. Le risorse disponibili sul bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca finalizzate agli arredi scolastici, possono essere destinate alle istituzioni scolastiche ubicate nella regione Abruzzo. Al fine di assicurare una sollecita ripresa delle attivita' didattiche e delle attivita' dell'amministrazione scolastica nelle zone colpite dagli eventi sismici, anche in correlazione con gli obiettivi finanziari di cui all'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' autorizzata la spesa di euro 19,4 milioni per l'anno 2009, di euro 14,3 milioni per l'anno 2010 e di euro 2,3 milioni per l'anno 2011. L'utilizzazione delle risorse di cui al presente comma e' disposta con le modalita' previste dall'articolo 1, comma 1, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 6. Alla regione Abruzzo, con riferimento agli interventi in materia di edilizia sanitaria, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' riconosciuta priorita' nell'utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio statale ai fini della sottoscrizione di un nuovo Accordo di programma finalizzato alla ricostruzione ed alla riorganizzazione delle strutture sanitarie regionali riducendo il rischio sismico; nell'ambito degli interventi gia' programmati dalla regione Abruzzo nell'Accordo di programma vigente, la Regione procede, previo parere del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alle opportune rimodulazioni, al fine di favorire le opere di consolidamento e di ripristino delle strutture danneggiate. 7. I programmi finanziati con fondi statali o con il contributo dello Stato a favore della regione Abruzzo possono essere riprogrammati nell'ambito delle originarie tipologie di intervento prescindendo dai termini riferiti ai singoli programmi, non previsti da norme comunitarie. 8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 62, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con riguardo alla durata massima di una singola operazione di indebitamento, la regione Abruzzo, la provincia di L'Aquila e gli altri comuni di cui all'articolo 1, comma 2, sono autorizzati a rinegoziare con la controparte attuale i prestiti, in qualsiasi forma contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. La durata di ogni singolo prestito puo' essere estesa per un periodo non superiore a cinquanta anni a partire dalla data della rinegoziazione. 9. All'attuazione del comma 1, lettera b), si provvede con le risorse di cui all'articolo 14, comma 1.