Art. 5
Disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali e
   amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione dei
       termini, nonche' alle comunicazioni e notifiche di atti

  1.  Fino  al  31  luglio  2009,  sono  sospesi  i processi civili e
amministrativi pendenti alla data del 6 aprile 2009 presso gli uffici
giudiziari  aventi sede nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ad
eccezione   delle   cause   relative  ad  alimenti,  ai  procedimenti
cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia
di  amministrazione  di sostegno, di interdizione, di inabilitazione,
ai  procedimenti  per  l'adozione  di ordini di protezione contro gli
abusi  familiari ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata
trattazione  potrebbe  produrre  grave  pregiudizio  alle  parti.  In
quest'ultimo   caso,   la  dichiarazione  di  urgenza  e'  fatta  dal
presidente  in  calce  alla  citazione  o al ricorso, con decreto non
impugnabile,  e,  per  le  cause gia' iniziate, con provvedimento del
giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.
  2. Sono rinviate d'ufficio, a data successiva al 31 luglio 2009, le
udienze  processuali civili e amministrative in cui le parti o i loro
difensori,  con  nomina  antecedente  al 5 aprile 2009, sono soggetti
che,  alla data del 5 aprile 2009, erano residenti o avevano sede nei
comuni individuati ai sensi dell'articolo 1.
  3.  Per i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti,
avevano   sede   operativa   o   esercitavano  la  propria  attivita'
lavorativa,  produttiva  o  di  funzione  nei  comuni e nei territori
individuati  con  i  provvedimenti  di cui al comma 1, il decorso dei
termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali,
comportanti  prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed
eccezione,  nonche'  dei  termini per gli adempimenti contrattuali e'
sospeso  dal  6  aprile 2009 al 31 luglio 2009 e riprende a decorrere
dalla  fine del periodo di sospensione. E' fatta salva la facolta' di
rinuncia espressa alla sospensione da parte degli interessati. Ove il
decorso  abbia  inizio  durante  il  periodo di sospensione, l'inizio
stesso e' differito alla fine del periodo. Sono altresi' sospesi, per
lo  stesso  periodo  e  nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini
relativi  ai  processi  esecutivi, escluse le procedure di esecuzione
coattiva tributaria, e i termini relativi alle procedure concorsuali,
nonche'   i   termini  di  notificazione  dei  processi  verbali,  di
esecuzione  del  pagamento  in  misura  ridotta,  di  svolgimento  di
attivita'  difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi
e giurisdizionali.
  4.  Nei riguardi degli stessi soggetti di cui al comma 3, i termini
di  scadenza,  ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 6 aprile
2009  al  31 luglio 2009, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad
ogni  altro  titolo  di  credito  o atto avente forza esecutiva, sono
sospesi  per  lo  stesso  periodo.  La sospensione opera a favore dei
debitori  ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva
la facolta' degli stessi di rinunciarvi espressamente.
  5.  Per  il periodo e nei comuni individuati ai sensi dell'articolo
1,  sono  sospesi  i  termini  stabiliti  per  la fase delle indagini
preliminari,  nonche'  i termini per proporre querela e sono altresi'
sospesi  i processi penali, in qualsiasi stato e grado, pendenti alla
data del 6 aprile 2009.
  6.  Nei  processi  penali  in cui, alla data del 6 aprile 2009, una
delle parti o dei loro difensori, nominati prima della medesima data,
era residente nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1:
a) sono  sospesi,  per  il  periodo  indicato  al  comma 1, i termini
   previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilita'
   o  decadenza  per  lo  svolgimento di attivita' difensiva e per la
   proposizione di reclami o impugnazioni;
b) salvo  quanto  previsto  al  comma  7,  il  giudice,  ove  risulti
   contumace  o assente una delle parti o dei loro difensori, dispone
   d'ufficio il rinvio a data successiva al 31 luglio 2009.
  7.  La sospensione di cui ai commi 5 e 6 non opera per l'udienza di
convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per
la  convalida  dei sequestri, e nei processi con imputati in stato di
custodia  cautelare.  La  sospensione  di  cui  al comma 6 non opera,
altresi',  qualora  le  parti  processuali  interessate  o i relativi
difensori rinuncino alla stessa.
  8.  Il  corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui
il  processo o i termini procedurali sono sospesi, ai sensi dei commi
5  e  6,  lettera  a), nonche' durante il tempo in cui il processo e'
rinviato ai sensi del comma 6, lettera b).
  9.  E'  istituito presso la sede temporanea degli uffici giudiziari
di  L'Aquila  il  presidio  per le comunicazioni e le notifiche degli
atti giudiziari.
  10.  Nei  confronti delle parti o dei loro difensori, gia' nominati
alla data del 5 aprile 2009 e che, alla stessa data, erano residenti,
avevano   sede   operativa   o   esercitavano  la  propria  attivita'
lavorativa,  produttiva  o  di  funzione  nei  comuni e nei territori
individuati  nei  decreti  di  cui  al comma 1, la comunicazione e la
notifica di atti del procedimento o del processo deve essere eseguita
fino al 31 luglio 2009, a pena di nullita', presso il presidio per le
comunicazioni e le notifiche di cui al comma 9.
  11.  Fino  al  31 luglio 2009, le notificazioni da eseguirsi presso
l'Avvocatura  dello  Stato  in  L'Aquila  si  eseguono presso la sede
temporanea della medesima Avvocatura.