Art. 6 
Sospensione e proroga di  termini,  deroga  al  patto  di  stabilita'
interno, modalita' di attuazione del Piano di rientro  dai  disavanzi
                              sanitari 
  
  1. Al fine di agevolare  la  ripresa  delle  attivita'  nelle  zone
colpite dal sisma del 6  aprile  2009  mediante  il  differimento  di
adempimenti onerosi per gli enti pubblici, le famiglie, i  lavoratori
e le imprese, sono disposti: 
a) la sospensione dei termini relativi ai  certificati  di  pagamento
   dei contratti pubblici; 
b) la sospensione dei termini  di  versamento  delle  entrate  aventi
   natura  patrimoniale  ed  assimilata,  dovute  all'amministrazione
   finanziaria ed agli  enti  pubblici  anche  locali,  nonche'  alla
   Regione, nonche' di quelli riferiti  al  diritto  annuale  di  cui
   all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive
   modificazioni; 
c) la sospensione dei termini  per  la  notifica  delle  cartelle  di
   pagamento da parte  degli  agenti  della  riscossione,  nonche'  i
   termini di prescrizione e decadenza relativi  all'attivita'  degli
   uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali  e  della
   Regione; 
d) la  sospensione  del  versamento  dei  contributi  consortili   di
   bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo,  gravanti  sugli
   immobili agricoli ed extragricoli; 
e) il differimento dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio  per
   finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso
   abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo; 
f) la sospensione del pagamento dei canoni di concessione e locazione
   relativi  a  immobili  distrutti  o  dichiarati  non  agibili,  di
   proprieta'  dello  Stato  ovvero  adibiti  ad  uffici  statali   o
   pubblici; 
g) la rideterminazione della sospensione del versamento dei  tributi,
   dei  contributi  previdenziali  ed  assistenziali  e   premi   per
   l'assicurazione obbligatoria, nonche' la ripresa della riscossione
   dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi
   per l'assicurazione obbligatoria sospesi, nonche'  di  ogni  altro
   termine sospeso ai sensi del presente  articolo,  anche  in  forma
   rateizzata; 
h) la eventuale proroga di un anno del  termine  di  validita'  delle
   tessere sanitarie, previste dall'articolo 50 del decreto-legge  30
   settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
   24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; 
i) la proroga del termine per le iniziative agevolate a valere  sugli
   strumenti della programmazione negoziata e per le altre misure  di
   incentivazione  di  competenza  del   Ministero   dello   sviluppo
   economico, nonche' i progetti regionali sui distretti  industriali
   cofinanziati  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  di   cui
   all'articolo 1, comma 890, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
   successive modificazioni; 
l) la proroga del termine di scadenza del consiglio della  Camera  di
   commercio, industria, artigianato  e  agricoltura  di  L'Aquila  e
   degli organi necessari al funzionamento degli enti  impegnati  nel
   rilancio delle attivita' produttive e  per  la  ricostruzione  dei
   territori colpiti dal sisma; 
m) la non applicazione delle sanzioni amministrative per  le  imprese
   che presentano in ritardo, purche' entro il 30 novembre  2009,  le
   domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di  cui
   all'articolo 9 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
   dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione  previsto
   dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70; 
n) la  sospensione  del  pagamento  delle  rate  dei  mutui   e   dei
   finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse  le  operazioni  di
   credito agrario di esercizio  e  di  miglioramento  e  di  credito
   ordinario,  erogati  dalle  banche,  nonche'  dagli   intermediari
   finanziari iscritti negli elenchi speciali di  cui  agli  articoli
   106  e  107  del  testo  unico  bancario,  approvato  con  decreto
   legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni,
   e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., con  la  previsione  che
   gli interessi attivi relativi alle rate  sospese  concorrano  alla
   formazione del reddito d'impresa,  nonche'  alla  base  imponibile
   dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati; 
o) l'esclusione dal patto di stabilita' interno  relativo  agli  anni
   2009 e 2010 delle spese sostenute  dalla  regione  Abruzzo,  dalla
   provincia di L'Aquila e dai  comuni  di  cui  all'articolo  1  per
   fronteggiare gli eccezionali eventi sismici; 
p) l'esclusione dal patto di stabilita' interno  relativo  agli  anni
   2009 e 2010 degli enti  locali  indicati  alla  lettera  o)  delle
   entrate allo stesso titolo acquisite  da  altri  enti  o  soggetti
   pubblici o privati; 
q) le modalita' di attuazione del  Piano  di  rientro  dai  disavanzi
   sanitari nei limiti delle risorse individuate con  l'articolo  13,
   comma 3, lettera b); 
r) la sospensione dell'applicazione delle disposizioni concernenti il
   procedimento  sanzionatorio  di  cui  ai  commi  8-bis,  8-ter   e
   8-quater, dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
   269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,
   n. 326. 
  2. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  puo'  essere  disposto  il
differimento dei termini per: 
a) la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione  2009,   di   cui
   all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
b) la  deliberazione  di  approvazione  del  rendiconto  di  gestione
   dell'esercizio  2008,  di  cui  all'articolo   227   del   decreto
   legislativo n. 267 del 2000; 
c) la  presentazione  della  certificazione  attestante  il   mancato
   gettito ICI derivante dall'esenzione riconosciuta  sugli  immobili
   adibiti ad abitazione principale, di cui al decreto del  Ministero
   dell'interno in data 1° aprile  2009,  pubblicato  nella  Gazzetta
   Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 2009; 
d) la presentazione da parte degli enti locali  della  certificazione
   attestante  l'IVA  corrisposta  per  prestazioni  di  servizi  non
   commerciali, della certificazione attestante l'IVA corrisposta per
   i contratti di servizio per il trasporto pubblico locale  e  della
   certificazione attestante la perdita di gettito ICI sugli  edifici
   classificati in categoria D. 
  3. Nella provincia di L'Aquila le  elezioni  del  presidente  della
provincia, del consiglio provinciale,  dei  sindaci  e  dei  consigli
comunali, da tenersi nella primavera 2009, sono rinviate ad una  data
fissata con decreto del Ministro dell'interno tra il 1°  novembre  ed
il 15 dicembre 2009. Il mandato dei relativi organi e' prorogato fino
allo svolgimento delle elezioni di cui al periodo precedente. 
  4. Al fine dell'attuazione del comma 1, lettera  da  a)  ad  n)  e'
autorizzata la spesa, per l'anno 2009, di euro 6.300.000 e per l'anno
2010 di euro 51.000.000.