Art. 7
             Attivita' urgenti della Protezione civile,
             delle Forze di polizia, delle Forze armate

  1. Per gli interventi di assistenza gia' realizzati in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici ai sensi delle ordinanze del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n.
3754  del  9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009 e n. 3757 del 21
aprile  2009,  nonche'  per  la loro prosecuzione fino al 31 dicembre
2009,   in  aggiunta  alle  somme  gia'  trasferite  al  fondo  della
Protezione civile, e' autorizzata la spesa di euro 580 milioni, fatto
salvo quanto previsto ai commi 2 e 3.
  2.   Per  la  prosecuzione  dell'intervento  di  soccorso  e  delle
attivita'   necessarie   al  superamento  dell'emergenza  dell'evento
sismico  in  Abruzzo, da parte del personale del Corpo dei vigili del
fuoco  e  delle  Forze  di  polizia,  fino  al  31  dicembre 2009, e'
autorizzata,  a  decorrere dal 1° giugno 2009, la spesa di 80 milioni
di   euro.   Nell'ambito   della  predetta  autorizzazione  di  spesa
complessiva,  per il personale del Corpo dei vigili del fuoco e delle
Forze  di  polizia  direttamente impegnato nell'attivita' indicate al
presente  comma,  sono autorizzate per il periodo dal 1° giugno al 31
dicembre 2009, in deroga alla vigente normativa prestazioni di lavoro
straordinario  nel  limite  massimo di 75 ore mensili proâ€'capite da
ripartire  con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  3.  Per  la  prosecuzione  dell'intervento di soccorso da parte del
Corpo  dei  vigili  del  fuoco,  e' autorizzata, in aggiunta a quanto
previsto  dal  comma  2,  la  spesa di 8,4 milioni di euro per l'anno
2009.  Al comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, primo periodo, con effetto dal 1° gennaio 2009, le parole: "e
di  polizia"  sono sostituite dalle seguenti: "di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco".
  4.  La  regione  Abruzzo  e'  autorizzata  a  prorogare  fino al 31
dicembre  2009  i  contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato  e di
collaborazione  coordinata,  continuativa  od  occasionale  stipulati
dalla  predetta  regione Abruzzo nei settori della protezione civile,
della  sanita'  e dell'informatica ed in corso alla data del 6 aprile
2009,  nel  limite delle risorse disponibili, a legislazione vigente,
nel  bilancio regionale e, per le aziende sanitarie, nei limiti delle
risorse indicate ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera b).