Art. 8
 Provvidenze in favore delle famiglie, dei lavoratori, delle imprese

  1. Al fine di sostenere l'economia delle zone colpite dal sisma del
6  aprile  2009  ed il reddito delle famiglie, lavoratori ed imprese,
sono disposti:
    a)  la  proroga  dell'indennita'  ordinaria di disoccupazione con
requisiti  normali  di  cui  all'articolo 1, comma 25, della legge 24
dicembre   2007,  n.  247,  con  riconoscimento  della  contribuzione
figurativa;
    b)   l'indennizzo   in  favore  dei  collaboratori  coordinati  e
continuativi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, comma
2,  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio 2009, n. 2, dei titolari di
rapporti  agenzia  e  di  rappresentanza  commerciale, dei lavoratori
autonomi,   ivi  compresi  i  titolari  di  attivita'  di  impresa  e
professionali,  iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza
e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attivita' a causa degli
eventi sismici;
    c)  l'estensione  alle imprese ed ai lavoratori autonomi che alla
data del 6 aprile 2009 erano assistiti da professionisti operanti nei
comuni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  della  sospensione  dal
versamento  dei  contributi previdenziali e assistenziali e dei premi
per  l'assicurazione  obbligatoria contro gli infortuni e le malattie
professionali,   nonche'   la   non   applicazione   delle   sanzioni
amministrative  per inadempimenti in materia di lavoro e fiscale, per
ritardate  comunicazioni  di  assunzione, cessazione e variazione del
rapporto  di lavoro, in scadenza a fare data dal 6 aprile 2009 e fino
al  30 giugno 2009, nei confronti sia dei soggetti operanti alla data
degli  eventi  sismici nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, sia
delle  imprese  e  dei  lavoratori  autonomi  operanti  in comuni non
interessati  dagli  eventi  sismici,  che alla data del 6 aprile 2009
erano assistiti da professionisti operanti nei predetti comuni di cui
all'articolo 1, comma 2;
    d) la non computabilita' ai fini della definizione del reddito di
lavoro  dipendente  di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente
della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, dei sussidi occasionali,
erogazioni  liberali o benefici di qualsiasi genere concessi da parte
sia  dei  datori  di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti
nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, sia da parte dei datori di
lavoro  privati  operanti nei predetti territori, a favore dei propri
lavoratori,   anche   non   residenti  nei  predetti  comuni  di  cui
all'articolo 1, comma 2;
    e)  modalita'  speciali  di attuazione delle misure in materia di
politica agricola comunitaria (PAC) e di programmi di sviluppo rurale
finalizzate   all'anticipazione   dei  termini  di  erogazione  delle
provvidenze  previste,  nel  rispetto  della disciplina comunitaria e
nell'ambito   delle   disponibilita'   della   gestione   finanziaria
dell'AGEA;
    f)  l'esenzione  dal  pagamento del pedaggio autostradale per gli
utenti  residenti  nei comuni di cui al comma 1 in transito nell'area
colpita fino alla data del 31 dicembre 2009.
  2.  Al  fine di sostenere il rapido recupero di adeguate condizioni
di  vita  delle famiglie residenti nei territori colpiti dal sisma, e
per  un  ammontare  massimo  di  12.000.000  di  euro, a valere sulle
risorse del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo
19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  4  agosto 2006, n. 248, come modificato
dall'articolo  1,  comma  1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
relative  all'anno 2009, sono realizzati interventi, anche integrati,
per le seguenti finalita':
    a)  costruzione  e  attivazione di servizi socio-educativi per la
prima  infanzia;  b)  costruzione  e  attivazione  di  residenze  per
anziani;
    c)   costruzione   e   attivazione   di   residenze   per  nuclei
monoparentali madre bambino;
    d) realizzazione di altri servizi da individuare con le modalita'
di cui all'articolo 1.
  3. Al fine dell'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa, per
l'anno  2009,  di  53,5  milioni  di  euro  e, per l'anno 2010, di 30
milioni di euro.