Art. 2.
                        (Oggetto e finalita')

1.  Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla
data  di  entrata  in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi  aventi  ad  oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione,  al  fine  di assicurare, attraverso la definizione dei
principi  fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del
sistema  tributario  e la definizione della perequazione, l'autonomia
finanziaria di comuni, province, citta' metropolitane e regioni.
2.   Fermi  restando  gli  specifici  principi  e  criteri  direttivi
stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11,
12,  13,  15,  16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28 e 29, i decreti
legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
 a)  autonomia  di entrata e di spesa e maggiore responsabilizzazione
amministrativa,  finanziaria  e  contabile  di  tutti  i  livelli  di
governo;
 b)  lealta'  istituzionale fra tutti i livelli di governo e concorso
di   tutte   le  amministrazioni  pubbliche  al  conseguimento  degli
obiettivi  di  finanza  pubblica  nazionale in coerenza con i vincoli
posti dall'Unione europea e dai trattati internazionali;
 c)  razionalita'  e  coerenza  dei  singoli  tributi  e  del sistema
tributario nel suo complesso; semplificazione del sistema tributario,
riduzione  degli  adempimenti  a carico dei contribuenti, trasparenza
del  prelievo,  efficienza nell'amministrazione dei tributi; rispetto
dei  principi  sanciti  dallo statuto dei diritti del contribuente di
cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212;
 d)  coinvolgimento  dei diversi livelli istituzionali nell'attivita'
di   contrasto   all'evasione   e   all'elusione  fiscale  prevedendo
meccanismi di carattere premiale;
 e)  attribuzione  di risorse autonome ai comuni, alle province, alle
citta'  metropolitane  e  alle  regioni, in relazione alle rispettive
competenze,  secondo  il  principio di territorialita' e nel rispetto
del  principio  di  solidarieta'  e  dei  principi di sussidiarieta',
differenziazione   ed  adeguatezza  di  cui  all'articolo  118  della
Costituzione; le risorse derivanti dai tributi e dalle entrate propri
di  regioni  ed  enti  locali,  dalle compartecipazioni al gettito di
tributi  erariali  e  dal  fondo perequativo consentono di finanziare
integralmente   il   normale   esercizio   delle  funzioni  pubbliche
attribuite;
 f)  determinazione del costo e del fabbisogno standard quale costo e
fabbisogno  che, valorizzando l'efficienza e l'efficacia, costituisce
l'indicatore   rispetto   al  quale  comparare  e  valutare  l'azione
pubblica;  definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere
le  amministrazioni  regionali e locali nell'esercizio delle funzioni
riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni
fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p),
della Costituzione;
 g)  adozione  per  le  proprie  politiche  di  bilancio  da parte di
regioni,  citta'  metropolitane, province e comuni di regole coerenti
con  quelle  derivanti  dall'applicazione  del  patto di stabilita' e
crescita;
 h)  individuazione dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei
bilanci  pubblici,  in modo da assicurare la redazione dei bilanci di
comuni,  province,  citta'  metropolitane e regioni in base a criteri
predefiniti e uniformi, concordati in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di
seguito  denominata  "Conferenza  unificata", coerenti con quelli che
disciplinano  la redazione del bilancio dello Stato. La registrazione
delle  poste  di  entrata  e  di spesa nei bilanci dello Stato, delle
regioni, delle citta' metropolitane, delle province e dei comuni deve
essere  eseguita  in forme che consentano di ricondurre tali poste ai
criteri   rilevanti  per  l'osservanza  del  patto  di  stabilita'  e
crescita;   al  fine  di  dare  attuazione  agli  articoli  9  e  13,
individuazione  del  termine  entro  il  quale regioni ed enti locali
devono   comunicare   al   Governo  i  propri  bilanci  preventivi  e
consuntivi,  come  approvati,  e  previsione  di  sanzioni  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera e), in caso di mancato rispetto di
tale   termine;  individuazione  dei  principi  fondamentali  per  la
redazione,  entro  un  determinato  termine,  dei bilanci consolidati
delle  regioni  e  degli  enti  locali  in modo tale da assicurare le
informazioni  relative  ai  servizi esternalizzati, con previsione di
sanzioni  ai  sensi  dell'articolo  17, comma 1, lettera e), a carico
dell'ente in caso di mancato rispetto di tale termine;
 i)  previsione  dell'obbligo  di  pubblicazione in siti internet dei
bilanci  delle  regioni, delle citta' metropolitane, delle province e
dei  comuni,  tali  da riportare in modo semplificato le entrate e le
spese  pro  capite  secondo  modelli  uniformi  concordati in sede di
Conferenza unificata;
l)  salvaguardia  dell'obiettivo  di  non  alterare il criterio della
progressivita'  del sistema tributario e rispetto del principio della
capacita' contributiva ai fini del concorso alle spese pubbliche;
 m)  superamento  graduale,  per  tutti  i livelli istituzionali, del
criterio della spesa storica a favore:
  1)  del  fabbisogno  standard  per  il  finanziamento  dei  livelli
essenziali  di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione,  e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117,
secondo comma, lettera p), della Costituzione;
  2)   della  perequazione  della  capacita'  fiscale  per  le  altre
funzioni;
 n)  rispetto  della  ripartizione  delle  competenze legislative fra
Stato e regioni in tema di coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario;
 o)  esclusione  di ogni doppia imposizione sul medesimo presupposto,
salvo le addizionali previste dalla legge statale o regionale;
 p)   tendenziale  correlazione  tra  prelievo  fiscale  e  beneficio
connesso  alle funzioni esercitate sul territorio in modo da favorire
la  corrispondenza  tra responsabilita' finanziaria e amministrativa;
continenza e responsabilita' nell'imposizione di tributi propri;
 q)  previsione  che  la  legge  regionale  possa,  con  riguardo  ai
presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato:
  1) istituire tributi regionali e locali;
  2)  determinare  le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che
comuni,   province   e   citta'   metropolitane   possono   applicare
nell'esercizio  della  propria  autonomia  con riferimento ai tributi
locali di cui al numero 1);
 r)  previsione  che  la  legge  regionale  possa, nel rispetto della
normativa  comunitaria  e  nei  limiti stabiliti dalla legge statale,
valutare la modulazione delle accise sulla benzina, sul gasolio e sul
gas  di  petrolio  liquefatto,  utilizzati  dai cittadini residenti e
dalle  imprese  con sede legale e operativa nelle regioni interessate
dalle  concessioni di coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e successive modificazioni;
 s)  facolta'  delle  regioni di istituire a favore degli enti locali
compartecipazioni  al  gettito  dei tributi e delle compartecipazioni
regionali;
 t)  esclusione  di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote
dei  tributi  che  non  siano  del  proprio livello di governo; ove i
predetti   interventi   siano   effettuati  dallo  Stato  sulle  basi
imponibili e sulle aliquote riguardanti i tributi degli enti locali e
quelli  di  cui  all'articolo 7, comma l, lettera b), numeri 1) e 2),
essi  sono possibili, a parita' di funzioni amministrative conferite,
solo  se  prevedono la contestuale adozione di misure per la completa
compensazione  tramite  modifica  di aliquota o attribuzione di altri
tributi  e  previa  quantificazione finanziaria delle predette misure
nella Conferenza di cui all'articolo 5; se i predetti interventi sono
accompagnati  da una riduzione di funzioni amministrative dei livelli
di  governo  i cui tributi sono oggetto degli interventi medesimi, la
compensazione  e'  effettuata in misura corrispondente alla riduzione
delle funzioni;
 u)  previsione  di  strumenti  e  meccanismi  di  accertamento  e di
riscossione  che  assicurino  modalita'  efficienti di accreditamento
diretto  o di riversamento automatico del riscosso agli enti titolari
del tributo; previsione che i tributi erariali compartecipati abbiano
integrale evidenza contabile nel bilancio dello Stato;
 v)  definizione  di  modalita'  che  assicurino  a  ciascun soggetto
titolare  del  tributo l'accesso diretto alle anagrafi e a ogni altra
banca  dati  utile alle attivita' di gestione tributaria, assicurando
il  rispetto  della  normativa  a  tutela della riservatezza dei dati
personali;
 z)    premialita'   dei   comportamenti   virtuosi   ed   efficienti
nell'esercizio  della potesta' tributaria, nella gestione finanziaria
ed economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che
non  rispettano gli equilibri economico-finanziari o non assicurano i
livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo
comma,  lettera  m),  della Costituzione o l'esercizio delle funzioni
fondamentali  di  cui  all'articolo  117,  secondo comma, lettera p),
della  Costituzione; previsione delle specifiche modalita' attraverso
le  quali  il Governo, nel caso in cui la regione o l'ente locale non
assicuri  i  livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo
117,  secondo  comma,  lettera  m), della Costituzione, o l'esercizio
delle  funzioni  fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma,
lettera  p),  della Costituzione, o qualora gli scostamenti dal patto
di  convergenza  di  cui all'articolo 18 della presente legge abbiano
caratteristiche    permanenti    e    sistematiche,   adotta   misure
sanzionatorie  ai  sensi  dell'articolo  17, comma 1, lettera e), che
sono commisurate all'entita' di tali scostamenti e possono comportare
l'applicazione  di  misure automatiche per l'incremento delle entrate
tributarie ed extra-tributarie, e puo' esercitare nei casi piu' gravi
il  potere  sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della
Costituzione,  secondo  quanto disposto dall'articolo 8 della legge 5
giugno  2003,  n.  131,  e  secondo  il  principio di responsabilita'
amministrativa e finanziaria;
aa)  previsione che le sanzioni di cui alla lettera z) a carico degli
enti  inadempienti  si  applichino anche nel caso di mancato rispetto
dei  criteri  uniformi di redazione dei bilanci, predefiniti ai sensi
della  lettera  h), o nel caso di mancata o tardiva comunicazione dei
dati ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
bb) garanzia del mantenimento di un adeguato livello di flessibilita'
fiscale nella costituzione di insiemi di tributi e compartecipazioni,
da  attribuire  alle  regioni e agli enti locali, la cui composizione
sia  rappresentata  in  misura  rilevante da tributi manovrabili, con
determinazione,  per ciascun livello di governo, di un adeguato grado
di autonomia di entrata, derivante da tali tributi;
cc)  previsione  di  una adeguata flessibilita' fiscale articolata su
piu'  tributi  con  una base imponibile stabile e distribuita in modo
tendenzialmente uniforme sul territorio nazionale, tale da consentire
a  tutte  le  regioni  ed  enti  locali, comprese quelle a piu' basso
potenziale    fiscale,    di   finanziare,   attivando   le   proprie
potenzialita',  il  livello  di  spesa  non  riconducibile ai livelli
essenziali  delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli enti
locali;
dd)  trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa,
rivolte a garantire l'effettiva attuazione dei principi di efficacia,
efficienza  ed  economicita'  di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
b);
ee)   riduzione   della   imposizione   fiscale   statale  in  misura
corrispondente  alla  piu'  ampia  autonomia di entrata di regioni ed
enti locali calcolata ad aliquota standard e corrispondente riduzione
delle  risorse statali umane e strumentali; eliminazione dal bilancio
dello Stato delle previsioni di spesa relative al finanziamento delle
funzioni   attribuite   a   regioni,   province,   comuni   e  citta'
metropolitane,  con  esclusione dei fondi perequativi e delle risorse
per  gli  interventi  di  cui  all'articolo  119, quinto comma, della
Costituzione;
ff)  definizione  di  una  disciplina  dei  tributi locali in modo da
consentire  anche  una piu' piena valorizzazione della sussidiarieta'
orizzontale;
gg) individuazione di strumenti idonei a favorire la piena attuazione
degli  articoli  29,  30  e  31  della  Costituzione, con riguardo ai
diritti  e  alla  formazione  della  famiglia  e  all'adempimento dei
relativi compiti;
hh) territorialita' dei tributi regionali e locali e riferibilita' al
territorio  delle  compartecipazioni al gettito dei tributi erariali,
in   conformita'   a   quanto   previsto   dall'articolo   119  della
Costituzione;
ii)  tendenziale  corrispondenza tra autonomia impositiva e autonomia
di  gestione  delle  proprie risorse umane e strumentali da parte del
settore pubblico; previsione di strumenti che consentano autonomia ai
diversi  livelli  di  governo  nella  gestione  della  contrattazione
collettiva;
ll)  certezza  delle  risorse  e stabilita' tendenziale del quadro di
finanziamento, in misura corrispondente alle funzioni attribuite;
mm)  individuazione,  in  conformita'  con il diritto comunitario, di
forme  di  fiscalita'  di  sviluppo,  con  particolare  riguardo alla
creazione di nuove attivita' di impresa nelle aree sottoutilizzate.
3.  I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  del Ministro per le
riforme  per  il  federalismo,  del  Ministro  per la semplificazione
normativa,  del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro
per  le  politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno,
con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con
gli  altri Ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di
tali  decreti.  Gli  schemi  di decreto legislativo, previa intesa da
sancire  in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del
decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281, sono trasmessi alle
Camere,  ciascuno  corredato  di  relazione  tecnica che evidenzi gli
effetti  delle disposizioni recate dal medesimo schema di decreto sul
saldo   netto   da   finanziare,   sull'indebitamento   netto   delle
amministrazioni  pubbliche  e  sul  fabbisogno  del settore pubblico,
perche'  su  di  essi sia espresso il parere della Commissione di cui
all'articolo  3  e  delle  Commissioni parlamentari competenti per le
conseguenze  di  carattere  finanziario,  entro sessanta giorni dalla
trasmissione. In mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3
del  decreto  legislativo  28  agosto  1997, n. 281, il Consiglio dei
ministri  delibera,  approvando  una  relazione che e' trasmessa alle
Camere.  Nella  relazione sono indicate le specifiche motivazioni per
cui l'intesa non e' stata raggiunta.
4. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 3,
i'  decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non
intenda  conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle
Camere  con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende
comunicazioni  davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla
data  della  nuova  trasmissione,  i  decreti possono comunque essere
adottati  in via definitiva dal Governo. Il Governo, qualora, anche a
seguito   dell'espressione   dei  pareri  parlamentari,  non  intenda
conformarsi  all'intesa  raggiunta in Conferenza unificata, trasmette
alle  Camere  e  alla stessa Conferenza unificata una relazione nella
quale   sono   indicate  le  specifiche  motivazioni  di  difformita'
dall'intesa.
5. Il Governo assicura, nella predisposizione dei decreti legislativi
di  cui  al  comma  l, piena collaborazione con le regioni e gli enti
locali.
6.  Almeno  uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 e' adottato
entro  dodici  mesi  dalla  data  di entrata in vigore della presente
legge e reca i principi fondamentali in materia di armonizzazione dei
bilanci  pubblici  di  cui  al  comma 2, lettera h). Un altro decreto
legislativo,  da  adottare  entro  il termine previsto al comma 1 del
presente  articolo,  contiene  la  determinazione  dei  costi  e  dei
fabbisogni   standard   sulla   base  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni  di  cui  al  comma  2  dell'articolo 20. Contestualmente
all'adozione  del  primo  schema  di  decreto legislativo, il Governo
trasmette  alle  Camere,  in  allegato  a  tale schema, una relazione
concernente   il   quadro   generale   di  finanziamento  degli  enti
territoriali  ed  ipotesi  di  definizione su base quantitativa della
struttura  fondamentale  dei  rapporti  finanziari  tra  lo Stato, le
regioni  a  statuto  ordinario  e  a  statuto  speciale,  le province
autonome  e  gli  enti  locali,  con  l'indicazione  delle  possibili
distribuzioni delle risorse.
7.  Entro  due  anni  dalla  data  di  entrata  in vigore dei decreti
legislativi  di  cui  al  comma  1,  possono  essere adottati decreti
legislativi   recanti   disposizioni  integrative  e  correttive  nel
rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi previsti dalla presente
legge e con la procedura di cui ai commi 3 e 4.
 
          Note all'art. 2:
             -  Per  il  testo dell'art. 119 della Costituzione della
          Repubblica italiana si veda nelle note all'art. 1.
             - La legge 27 luglio 2000, n. 212, reca «Disposizioni in
          materia di statuto dei diritti del contribuente».
             -  Si  riporta il testo dell'art. 118 della Costituzione
          della Repubblica Italiana:
             «Art.  118. - Le funzioni amministrative sono attribuite
          ai  Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
          siano conferite a Province, Citta' metropolitane, Regioni e
          Stato,   sulla   base   dei   principi  di  sussidiarieta',
          differenziazione ed adeguatezza.
             I  Comuni,  le  Province  e le Citta' metropolitane sono
          titolari  di  funzioni  amministrative  proprie e di quelle
          conferite   con  legge  statale  o  regionale,  secondo  le
          rispettive competenze.
             La  legge  statale disciplina forme di coordinamento fra
          Stato  e  Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h)
          del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme
          di  intesa  e  coordinamento nella materia della tutela dei
          beni culturali.
             Stato,  Regioni, Citta' metropolitane, Province e Comuni
          favoriscono  l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
          associati,  per  lo  svolgimento  di attivita' di interesse
          generale, sulla base del principio di sussidiarieta'».
             -  Si  riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione
          della Repubblica italiana:
             «Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo
          Stato  e  dalle  Regioni  nel  rispetto della Costituzione,
          nonche'  dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
          e dagli obblighi internazionali.
             Lo   Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie:
              a)  politica  estera  e  rapporti  internazionali dello
          Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
          di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
          appartenenti all'Unione europea;
              b) immigrazione;
              c)   rapporti   tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose;
              d)  difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
          munizioni ed esplosivi;
              e)  moneta,  tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema
          tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle
          risorse finanziarie;
              f)  organi  dello  Stato  e  relative leggi elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
              g)  ordinamento  e  organizzazione amministrativa dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali;
              h)  ordine  pubblico  e  sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale;
              i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
              l)   giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa;
              m)   determinazione   dei   livelli   essenziali  delle
          prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
              n) norme generali sull'istruzione;
              o) previdenza sociale;
              p)   legislazione   elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni   fondamentali   di   Comuni,  Province  e  Citta'
          metropolitane;
              q)   dogane,   protezione   dei   confini  nazionali  e
          profilassi internazionale;
              r)   pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere
          dell'ingegno;
              s)  tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema  e dei beni
          culturali.
             Sono materie di legislazione concorrente quelle relative
          a:  rapporti  internazionali  e  con l'Unione europea delle
          Regioni;  commercio  con  l'estero;  tutela e sicurezza del
          lavoro;  istruzione,  salva  l'autonomia  delle istituzioni
          scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
          formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
          e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti
          e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
          navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
          trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
          previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
          bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
          credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione  concorrente  spetta  alle Regioni la potesta'
          legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
             Spetta   alle   Regioni   la   potesta'  legislativa  in
          riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata
          alla legislazione dello Stato.
             Le  Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
             La   potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie   di  legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle
          Regioni.  La  potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
          ogni  altra  materia.  I  Comuni,  le  Province e le Citta'
          metropolitane  hanno  potesta' regolamentare in ordine alla
          disciplina  dell'organizzazione  e  dello svolgimento delle
          funzioni loro attribuite.
             Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce
          la  piena  parita'  degli  uomini  e delle donne nella vita
          sociale,  culturale ed economica e promuovono la parita' di
          accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
             La  legge regionale ratifica le intese della Regione con
          altre  Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
             Nelle   materie   di  sua  competenza  la  Regione  puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni   ad   altro   Stato,  nei  casi  e  con  le  forme
          disciplinati da leggi dello Stato.».
             -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali»:
             «Art.  8  (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
             2.  La  Conferenza  Stato-citta'  ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli   affari   regionali   nella   materia   di  rispettiva
          competenza;  ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
          e   del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro  della  sanita',  il  presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8  giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
             3.  La  Conferenza  Stato-citta'  ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
             4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».
             -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  19  del  decreto
          legislativo  25  novembre 1996, n. 625, recante «Attuazione
          della  direttiva  94/22/CEE  relativa  alle  condizioni  di
          rilascio   e   di   esercizio   delle  autorizzazioni  alla
          prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi»:
             «Art. 19 (Armonizzazione della disciplina sulle aliquote
          di  prodotto  della  coltivazione).  - 1. Per le produzioni
          ottenute  a  decorrere  dal 1° gennaio 1997, il titolare di
          ciascuna   concessione   di   coltivazione   e'   tenuto  a
          corrispondere   annualmente   allo   Stato   il  valore  di
          un'aliquota  del  prodotto  della  coltivazione  pari al 7%
          della  quantita'  di idrocarburi liquidi e gassosi estratti
          in  terraferma,  e  al  7%  della  quantita' di idrocarburi
          gassosi  e  al  4%  della  quantita' di idrocarburi liquidi
          estratti in mare.
             2.  L'aliquota non e' dovuta per le produzioni disperse,
          bruciate,  impiegate  nelle  operazioni di cantiere o nelle
          operazioni di campo oppure reimmesse in giacimento. Nessuna
          aliquota e' dovuta per le produzioni ottenute durante prove
          di produzione effettuate in regime di permesso di ricerca.
             3.  Per  ciascuna  concessione sono esenti dal pagamento
          dell'aliquota, al netto delle produzioni di cui al comma 2,
          i primi 20 milioni di Smc di gas e 20000 tonnellate di olio
          prodotti annualmente in terraferma, e i primi 50 milioni di
          Smc  di gas e 50000 tonnellate di olio prodotti annualmente
          in mare.
             4.   Per   ciascuna   concessione   di  coltivazione  il
          rappresentante  unico comunica mensilmente all'UNMIG e alla
          Sezione   competente   i   quantitativi  degli  idrocarburi
          prodotti  e  di  quelli avviati al consumo per ciascuno dei
          titolari.  Il  rappresentante  unico  e' responsabile della
          corretta  misurazione delle quantita' prodotte e avviate al
          consumo,  ferma restando la facolta' dell'UNMIG e delle sue
          Sezioni   di   disporre   accertamenti   sulle   produzioni
          effettuate. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello
          cui  si  riferiscono  le  aliquote  il rappresentante unico
          comunica   all'UNMIG   ed   alle   Sezioni   competenti   i
          quantitativi  di  idrocarburi prodotti e avviati al consumo
          nell'anno  precedente  per  ciascuna  concessione e ciascun
          contitolare. Le comunicazioni di cui al presente comma sono
          sottoscritte  dal  legale rappresentante o un suo delegato,
          che  attesta  esplicitamente  la esattezza dei dati in esse
          contenuti.
             5.  I  valori unitari dell'aliquota per ogni concessione
          di  coltivazione  sono determinati, per ciascun titolare in
          essa  presente,  come media ponderale dei prezzi di vendita
          da esso fatturati nell'anno di riferimento.
             5-bis.  Per  le  produzioni  ottenute a decorrere dal 1°
          gennaio 2002 i valori unitari dell'aliquota di coltivazione
          sono determinati:
              a)  per  l'olio, per ciascuna concessione e per ciascun
          titolare  in essa presente, come media ponderale dei prezzi
          di  vendita da esso fatturati nell'anno di riferimento. Nel
          caso   di   utilizzo   diretto   dell'olio   da  parte  del
          concessionario,  il  valore  dell'aliquota  e'  determinato
          dallo  stesso  concessionario  sulla  base  dei  prezzi sul
          mercato   internazionale   di  greggi  di  riferimento  con
          caratteristiche  similari,  tenuto  conto del differenziale
          delle rese di produzione;
              b)  per  il gas, per tutte le concessioni e per tutti i
          titolari,  in  base alla media aritmetica relativa all'anno
          di  riferimento  dell'indice QE, quota energetica del costo
          della   materia   prima  gas,  espresso  in  euro  per  MJ,
          determinato dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
          ai  sensi  della  Del.Aut.en.el.  e  gas 22 aprile 1999, n.
          52/99,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30
          aprile  1999,  e  successive modificazioni, assumendo fissa
          l'equivalenza  1 Smc = 38,52 MJ. A decorrere dal 1° gennaio
          2003,  l'aggiornamento  di  tale  indice,  ai soli fini del
          presente   articolo,   e'   effettuato  dall'Autorita'  per
          l'energia  elettrica  e  il gas sulla base dei parametri di
          cui alla stessa deliberazione.
             6. Il valore unitario dell'aliquota di cui al comma 5 e'
          ridotto  per  l'anno  1997  di  30  lire  per  Smc  per  le
          produzioni di gas in terraferma e di 20 lire per Smc per le
          produzioni  di  gas in mare, e di 30000 lire per tonnellata
          per le produzioni di olio in terraferma e di 60000 lire per
          tonnellata  per  le  produzioni di olio in mare, per tenere
          conto  di  qualunque  onere, compresi gli oneri relativi al
          trattamento   e  trasporto.  In  terraferma,  nel  caso  di
          vettoriamento  il  valore unitario e' ulteriormente ridotto
          dei  costi  fatturati  di  vettoriamento  fino  al punto di
          riconsegna,  mentre  nel caso di trasporto mediante sistema
          di  proprieta'  del concessionario la riduzione e' pari a 1
          lira per ogni 5 km di condotta, a partire dalla centrale di
          raccolta  e  trattamento,  con esclusione dei primi 30 km e
          con  un massimo di 30 lire per Smc di gas o per chilogrammo
          di  olio. Per produzioni di idrocarburi con caratteristiche
          di  marginalita'  economica causata da speciali trattamenti
          necessari  per  portare  tali  produzioni  a  specifiche di
          commerciabilita', ai concessionari puo' essere riconosciuta
          dal   Ministero,   su   documentata   istanza,  sentita  la
          Commissione di cui al comma 7, una ulteriore detrazione, in
          ogni caso non superiore ai costi aggiuntivi sostenuti; tale
          detrazione  puo'  essere  altresi' riconosciuta per i costi
          sostenuti per il flussaggio di olii pesanti.
             6-bis. Per le produzioni di gas ottenute a decorrere dal
          1°  gennaio  2002,  al  fine  di  tenere conto di qualunque
          onere,  compresi  gli  oneri relativi alla coltivazione, al
          trattamento e al trasporto, in luogo delle riduzioni di cui
          al  comma  6,  l'ammontare  della produzione annuale di gas
          esentata   dal   pagamento   dell'aliquota   per   ciascuna
          concessione   di  coltivazione,  di  cui  al  comma  3,  e'
          stabilita  in 25 milioni di Smc di gas per le produzioni in
          terraferma  e in 80 milioni di Smc di gas per le produzioni
          in mare.
             7.  Le  riduzioni  di  cui  al  comma  6  per  gli  anni
          successivi sono determinate, tenendo conto delle variazioni
          annuali dei prezzi della produzione di prodotti industriali
          e   del   costo   del   lavoro   per   unita'  di  prodotto
          nell'industria,  con  decreto del Ministero di concerto col
          Ministero  delle  finanze,  da  emanare  entro  il 31 marzo
          dell'anno   successivo  a  quello  cui  si  riferiscono  le
          aliquote.
             8.   Ciascun   titolare,   in   tempo   utile   al  fine
          dell'effettuazione  dei  versamenti  di cui al comma 9, per
          tutte  le  concessioni  di  coltivazione  di  cui  e' stato
          titolare   unico,   rappresentante   unico   o  contitolare
          nell'anno  precedente, effettua il calcolo del valore delle
          aliquote  dovute,  sulla  base  delle  quote  di produzione
          spettanti,  del  valore  calcolato  in  base  al  comma 5 e
          tenendo  conto  delle  riduzioni  di cui al comma 6 e delle
          variazioni  di  cui  al  comma  7.  Egli redige altresi' un
          prospetto  complessivo  del  valore delle aliquote dovute e
          delle relative ripartizioni tra Stato, regioni e comuni, in
          base al disposto degli articoli 20 e 22.
             9.  Ciascun  titolare,  sulla  base  dei  risultati  del
          prospetto, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello
          cui   si  riferiscono  le  aliquote,  effettua  i  relativi
          versamenti  da  esso  dovuti  allo  Stato,  alle  regioni a
          statuto ordinario e ai comuni interessati.
             10.  I  versamenti dovuti allo Stato sono effettuati, in
          forma  cumulativa  per  tutte le concessioni delle quali e'
          titolare, presso la Tesoreria centrale dello Stato. Analogo
          versamento  e'  effettuato  in forma cumulata, per le quote
          spettanti  ad  ogni  regione  a  statuto  ordinario, presso
          l'ufficio  finanziario  regionale e sul capitolo di entrata
          che  ogni regione e' tenuta, entro tre mesi dall'entrata in
          vigore  del  presente  decreto, ad individuare e comunicare
          all'UNMIG,  per  la  pubblicazione  nel  BUIG. I versamenti
          dovuti  ai  comuni  affluiscono direttamente ai bilanci dei
          comuni interessati.
             11.  Ciascun  titolare, entro il 15 luglio di ogni anno,
          trasmette  al Ministero delle finanze, all'UNMIG e alle sue
          Sezioni copia del prospetto di cui al comma 8, corredato di
          copia  delle  ricevute  dei  versamenti effettuati. L'UNMIG
          comunica  alle  regioni  interessate  il valore complessivo
          delle quote ad esse spettanti.
             12.  Resta ferma la facolta' del Ministero delle finanze
          e  dell'UNMIG,  sulla  base  del  prospetto  presentato, di
          disporre  accertamenti  tramite i propri uffici periferici,
          sentita  la  Commissione  di cui al comma 7, sull'esattezza
          dei dati trasmessi.
             13.  Ove  per  una concessione di coltivazione risultino
          produzioni  spettanti  o valorizzazioni maggiori rispetto a
          quelle  dichiarate,  il  titolare,  oltre  al versamento di
          quanto  maggiormente  dovuto  e  ferme restando le sanzioni
          previste  dalle  norme vigenti, e' soggetto ad una sanzione
          amministrativa  pari  al  40%  della  differenza  in valore
          risultante,  comunque  non inferiore a lire trentamilioni e
          non superiore a lire centoottantamilioni.
             14.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore del
          presente  decreto, le spese per gli accertamenti in materia
          di aliquote dovute allo Stato effettuati dall'UNMIG e dalle
          sue  Sezioni, per il funzionamento della Commissione di cui
          al  comma  7,  nonche'  per l'acquisto e la manutenzione di
          strumenti  informatici  per  l'elaborazione  e  la gestione
          informatica  dei  dati relativi al calcolo delle aliquote e
          dei  relativi  versamenti  e ripartizioni, valutate in lire
          350  milioni  annui  a  decorrere  dal  1997, graveranno su
          apposito  capitolo  dello stato di previsione del Ministero
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato; a tal
          fine,  con  decreto  del  Ministero del tesoro, quota parte
          delle  entrate  derivanti  dal  presente  articolo e fino a
          concorrenza   dell'importo   sopra  indicato  di  lire  350
          milioni, e' riassegnata al predetto stato di previsione.
             15.  Il  Ministero  trasmette annualmente alle regioni a
          statuto  ordinario  interessate  una relazione previsionale
          sull'entita'  delle  entrate  di  loro  spettanza,  per  il
          triennio successivo, previste dagli articoli 20 e 22.».
             -  Si  riporta il testo dell'art. 120 della Costituzione
          della Repubblica italiana:
             «Art.  120.  -  La  Regione  non  puo' istituire dazi di
          importazione  o esportazione o transito tra le Regioni, ne'
          adottare  provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la
          libera  circolazione  delle  persone  e  delle  cose tra le
          Regioni,  ne' limitare l'esercizio del diritto al lavoro in
          qualunque parte del territorio nazionale.
             Il  Governo  puo'  sostituirsi  a  organi delle Regioni,
          delle Citta' metropolitane, delle Province e dei Comuni nel
          caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali
          o  della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per
          l'incolumita'  e  la  sicurezza  pubblica, ovvero quando lo
          richiedono  la  tutela  dell'unita' giuridica o dell'unita'
          economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali
          delle  prestazioni  concernenti i diritti civili e sociali,
          prescindendo  dai  confini territoriali dei governi locali.
          La  legge  definisce  le  procedure  atte a garantire che i
          poteri   sostitutivi  siano  esercitati  nel  rispetto  del
          principio  di  sussidiarieta'  e  del  principio  di  leale
          collaborazione.».
             -  Si  riporta il testo dell'art. 8 della legge 5 giugno
          2003,  n.  131,  recante  «Disposizioni  per  l'adeguamento
          dell'ordinamento  della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre
          2001, n. 3»:
             «Art. 8 (Attuazione dell'art. 120 della Costituzione sul
          potere  sostitutivo).  -  1.  Nei  casi  e per le finalita'
          previsti  dall'art. 120, secondo comma, della Costituzione,
          il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Ministro  competente per materia, anche su iniziativa delle
          Regioni  o  degli enti locali, assegna all'ente interessato
          un  congruo  termine  per adottare i provvedimenti dovuti o
          necessari;  decorso  inutilmente tale termine, il Consiglio
          dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del
          Ministro  competente  o  del  Presidente  del Consiglio dei
          ministri,   adotta   i   provvedimenti   necessari,   anche
          normativi,  ovvero  nomina  un  apposito  commissario. Alla
          riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente
          della   Giunta   regionale  della  Regione  interessata  al
          provvedimento.
             2.  Qualora  l'esercizio del potere sostitutivo si renda
          necessario  al  fine di porre rimedio alla violazione della
          normativa  comunitaria,  gli atti ed i provvedimenti di cui
          al  comma  1  sono  adottati su proposta del Presidente del
          Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro per le politiche
          comunitarie  e  del Ministro competente per materia. L'art.
          11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato.
             3.  Fatte  salve  le  competenze delle Regioni a statuto
          speciale,   qualora   l'esercizio  dei  poteri  sostitutivi
          riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
          del   commissario   deve   tenere  conto  dei  principi  di
          sussidiarieta'  e  di  leale collaborazione. Il commissario
          provvede,  sentito  il  Consiglio  delle  autonomie  locali
          qualora tale organo sia stato istituito.
             4.  Nei  casi  di assoluta urgenza, qualora l'intervento
          sostitutivo   non  sia  procrastinabile  senza  mettere  in
          pericolo   le   finalita'   tutelate  dall'art.  120  della
          Costituzione,  il  Consiglio  dei ministri, su proposta del
          Ministro  competente,  anche  su iniziativa delle Regioni o
          degli  enti  locali,  adotta i provvedimenti necessari, che
          sono     immediatamente    comunicati    alla    Conferenza
          Stato-Regioni  o  alla  Conferenza Stato-Citta' e autonomie
          locali,   allargata   ai   rappresentanti  delle  Comunita'
          montane, che possono chiederne il riesame.
             5.    I    provvedimenti   sostitutivi   devono   essere
          proporzionati alle finalita' perseguite.
             6.  Il  Governo  puo' promuovere la stipula di intese in
          sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
          dirette   a   favorire  l'armonizzazione  delle  rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento  di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
          l'applicazione  dei  commi  3  e  4 dell'art. 3 del decreto
          legislativo  28  agosto  1997, n. 281. Nelle materie di cui
          all'art.  117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
          possono   essere  adottati  gli  atti  di  indirizzo  e  di
          coordinamento  di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
          n.  59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
          n. 112.».
             -  Si  riporta il testo degli articoli 29, 30 e 31 della
          Costituzione della Repubblica italiana:
             «Art.  29.  -  La  Repubblica  riconosce i diritti della
          famiglia come societa' naturale fondata sul matrimonio.
             Il  matrimonio  e'  ordinato  sull'eguaglianza  morale e
          giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a
          garanzia dell'unita' familiare.
             Art.  30.  -  E' dovere e diritto dei genitori mantenere
          istruire  ed  educare  i  figli,  anche  se  nati fuori del
          matrimonio.
             Nei  casi di incapacita' dei genitori, la legge provvede
          a che siano assolti i loro compiti.
             La  legge  assicura  ai  figli nati fuori dal matrimonio
          ogni  tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti
          dei membri della famiglia legittima.
             La  legge detta le norme e i limiti per la ricerca della
          paternita'.
             Art. 31. - La Repubblica agevola con misure economiche e
          altre   provvidenze   la   formazione   della   famiglia  e
          l'adempimento dei compiti relativi con particolare riguardo
          alle famiglie numerose.
             Protegge  la  maternita'  e  l'infanzia  e la gioventu',
          favorendo gli istituti necessari a tale scopo.».
             -  Si  riporta  il  testo dell'art. 3 del citato decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
             «Art.  3  (Intese).  -  1.  Le disposizioni del presente
          articolo  si  applicano  a  tutti  i procedimenti in cui la
          legislazione  vigente  prevede  un'intesa  nella Conferenza
          Stato-regioni.
             2.   Le   intese   si   perfezionano  con  l'espressione
          dell'assenso  del  Governo e dei presidenti delle regioni e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano.
             3.  Quando  un'intesa espressamente prevista dalla legge
          non  e'  raggiunta  entro  trenta giorni dalla prima seduta
          della  Conferenza  Stato-regioni  in cui l'oggetto e' posto
          all'ordine  del  giorno, il Consiglio dei Ministri provvede
          con deliberazione motivata.
             4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri
          puo'  provvedere  senza l'osservanza delle disposizioni del
          presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti
          all'esame  della  Conferenza  Stato-regioni  nei successivi
          quindici  giorni.  Il  Consiglio  dei Ministri e' tenuto ad
          esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai
          fini di eventuali deliberazioni successive.».