Art. 3.
                      (Commissione parlamentare
              per l'attuazione del federalismo fiscale)

1.  E'  istituita  la  Commissione  parlamentare per l'attuazione del
federalismo  fiscale,  composta  da  quindici  senatori e da quindici
deputati,  nominati  rispettivamente  dal Presidente del Senato della
Repubblica   e   dal   Presidente   della  Camera  dei  deputati,  su
designazione  dei  gruppi  parlamentari,  in modo da rispecchiarne la
proporzione.  Il  presidente  della  Commissione  e'  nominato  tra i
componenti  della stessa dal Presidente del Senato della Repubblica e
dal  Presidente  della  Camera  dei  deputati  d'intesa  tra loro. La
Commissione  si  riunisce  per la sua prima seduta entro venti giorni
dalla  nomina  del presidente, per l'elezione di due vicepresidenti e
di due segretari che, insieme con il presidente, compongono l'ufficio
di presidenza.
2. L'attivita' e il funzionamento della Commissione sono disciplinati
da  un  regolamento  interno approvato dalla Commissione stessa prima
dell'inizio dei propri lavori.
3.  Gli  oneri  derivanti  dall'istituzione e dal funzionamento della
Commissione  e  del Comitato di cui al comma 4 sono posti per meta' a
carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta' a
carico  del  bilancio  interno  della  Camera dei deputati. Gli oneri
connessi  alla  partecipazione  alle  riunioni del Comitato di cui al
comma   4   sono  a  carico  dei  rispettivi  soggetti  istituzionali
rappresentati,   i   quali   provvedono   a   valere  sugli  ordinari
stanziamenti  di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato di cui al comma 4 non
spetta alcun compenso.
4.  Al  fine  di  assicurare  il  raccordo  della  Commissione con le
regioni,  le  citta'  metropolitane,  le  province  e  i  comuni,  e'
istituito un Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali,
nominato  dalla componente rappresentativa delle regioni e degli enti
locali  nell'ambito  della  Conferenza unificata. Il Comitato, che si
riunisce,  previo  assenso  dei rispettivi Presidenti, presso le sedi
del  Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, e' composto
da  dodici membri, dei quali sei in rappresentanza delle regioni, due
in  rappresentanza  delle  province  e  quattro in rappresentanza dei
comuni.  La Commissione, ogniqualvolta lo ritenga necessario, procede
allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne acquisisce il parere.
5. La Commissione:
 a)  esprime  i  pareri  sugli  schemi dei decreti legislativi di cui
all'articolo 2;
 b) verifica lo stato di attuazione di quanto previsto dalla presente
legge  e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere fino alla conclusione
della  fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21. A tal fine puo'
ottenere  tutte  le informazioni necessarie dalla Commissione tecnica
paritetica   per   l'attuazione   del   federalismo  fiscale  di  cui
all'articolo  4  o  dalla  Conferenza permanente per il coordinamento
della finanza pubblica di cui all'articolo 5;
 c)   sulla   base   dell'attivita'   conoscitiva   svolta,   formula
osservazioni e fornisce al Governo elementi di valutazione utili alla
predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2.
6.  La  Commissione  puo'  chiedere  ai  Presidenti  delle Camere una
proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora cio' si
renda necessario per la complessita' della materia o per il numero di
schemi  trasmessi  nello  stesso periodo all'esame della Commissione.
Con  la  proroga  del termine per l'espressione del parere si intende
prorogato  di  venti  giorni  anche il termine finale per l'esercizio
della  delega.  Qualora il termine per l'espressione del parere scada
nei  trenta  giorni  che precedono la scadenza del termine finale per
l'esercizio  della  delega,  quest'ultimo  e'  prorogato  di  novanta
giorni.
7. La Commissione e' sciolta al termine della fase transitoria di cui
agli articoli 20 e 21.