Art. 4.
                   (Commissione tecnica paritetica
              per l'attuazione del federalismo fiscale)

1.  Al  fine  di  acquisire  ed elaborare elementi conoscitivi per la
predisposizione   dei   contenuti  dei  decreti  legislativi  di  cui
all'articolo   2,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  da  adottare  entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  e'  istituita,  presso  il Ministero
dell'economia e delle finanze, una Commissione tecnica paritetica per
l'attuazione   del   federalismo   fiscale,   di  seguito  denominata
"Commissione",  formata  da trenta componenti e composta per meta' da
rappresentanti  tecnici  dello  Stato  e  per meta' da rappresentanti
tecnici  degli  enti  di  cui  all'articolo 114, secondo comma, della
Costituzione.   Partecipano   alle   riunioni  della  Commissione  un
rappresentante  tecnico  della  Camera  dei deputati e uno del Senato
della  Repubblica,  designati  dai  rispettivi Presidenti, nonche' un
rappresentante  tecnico delle Assemblee legislative regionali e delle
province  autonome,  designato d'intesa tra di loro nell'ambito della
Conferenza  dei  presidenti  dell'Assemblea, dei Consigli regionali e
delle  province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
2.  La  Commissione  e'  sede  di condivisione delle basi informative
finanziarie, economiche e tributarie, promuove la realizzazione delle
rilevazioni e delle attivita' necessarie per soddisfare gli eventuali
ulteriori fabbisogni informativi e svolge attivita' consultiva per il
riordino  dell'ordinamento  finanziario  di  comuni, province, citta'
metropolitane    e    regioni    e    delle   relazioni   finanziarie
intergovernative.  A tale fine, le amministrazioni statali, regionali
e  locali  forniscono  i  necessari  elementi  informativi  sui  dati
finanziari, economici e tributari.
3.  La Commissione adotta, nella sua prima seduta, da convocare entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al
comma 1, la tempistica e la disciplina procedurale dei propri lavori.
4.  La  Commissione  opera  nell'ambito  della Conferenza unificata e
svolge  le  funzioni  di  segreteria  tecnica della Conferenza di cui
all'articolo   5   a   decorrere  dall'istituzione  di  quest'ultima.
Trasmette  informazioni  e dati alle Camere, su richiesta di ciascuna
di  esse,  e  ai  Consigli  regionali  e  delle province autonome, su
richiesta di ciascuno di essi.
 
          Note all'art. 4:
             -  Si  riporta il testo dell'art. 114 della Costituzione
          della Repubblica italiana:
             «Art.  114.  -  La  Repubblica e' costituita dai Comuni,
          dalle Province, dalle Citta' metropolitane, dalle Regioni e
          dallo Stato.
             I  Comuni,  le  Province,  le  Citta' metropolitane e le
          Regioni  sono  enti  autonomi  con propri statuti, poteri e
          funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
             Roma  e'  la  capitale  della Repubblica. La legge dello
          Stato disciplina il suo ordinamento».
             -  Si  riporta  il  testo degli articoli 5, 8 e 15 della
          legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante «Norme generali sulla
          partecipazione    dell'Italia    al    processo   normativo
          dell'Unione  europea  e sulle procedure di esecuzione degli
          obblighi comunitari»:
             «Art.  5  (Partecipazione delle regioni e delle province
          autonome  alle  decisioni  relative alla formazione di atti
          normativi comunitari). - 1. I progetti e gli atti di cui ai
          commi  1  e 2 dell'art. 3 sono trasmessi dal Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  o  dal  Ministro per le politiche
          comunitarie,  contestualmente  alla  loro  ricezione,  alla
          Conferenza  dei  presidenti  delle regioni e delle province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e alla Conferenza dei
          presidenti  dell'Assemblea,  dei Consigli regionali e delle
          province  autonome,  ai  fini dell'inoltro alle Giunte e ai
          Consigli  regionali e delle province autonome, indicando la
          data presunta per la loro discussione o adozione.
             2.  Con  le  stesse  modalita'  di  cui  al  comma 1, la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le
          politiche comunitarie assicura alle regioni e alle province
          autonome   un'informazione  qualificata  e  tempestiva  sui
          progetti e sugli atti trasmessi che rientrano nelle materie
          di  competenza  delle  regioni  e  delle province autonome,
          curandone il costante aggiornamento.
             3. Ai fini della formazione della posizione italiana, le
          regioni  e  le  province  autonome,  nelle  materie di loro
          competenza,  entro  venti giorni dalla data del ricevimento
          degli  atti  di  cui  ai  commi  1 e 2 dell'art. 3, possono
          trasmettere  osservazioni  al  Presidente del Consiglio dei
          Ministri o al Ministro per le politiche comunitarie, per il
          tramite  della  Conferenza  dei  presidenti delle regioni e
          delle  province  autonome  di  Trento  e di Bolzano o della
          Conferenza  dei  presidenti  dell'Assemblea,  dei  Consigli
          regionali e delle province autonome.
             4.  Qualora  un  progetto  di atto normativo comunitario
          riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa
          delle  regioni  o  delle  province  autonome  e  una o piu'
          regioni  o  province  autonome  ne  facciano  richiesta, il
          Governo convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
          Bolzano,  ai  fini  del raggiungimento dell'intesa ai sensi
          dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
          entro  il  termine  di  venti giorni. Decorso tale termine,
          ovvero  nei  casi  di  urgenza  motivata  sopravvenuta,  il
          Governo puo' procedere anche in mancanza dell'intesa.
             5.  Nei  casi  di cui al comma 4, qualora lo richieda la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano, il
          Governo  appone  una  riserva di esame in sede di Consiglio
          dei   Ministri   dell'Unione   europea.  In  tale  caso  il
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri ovvero il Ministro
          per  le  politiche  comunitarie  comunica  alla  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di Trento e di Bolzano di avere apposto
          una  riserva  di  esame  in  sede di Consiglio dei Ministri
          dell'Unione  europea.  Decorso  il  termine di venti giorni
          dalla  predetta  comunicazione,  il  Governo puo' procedere
          anche in mancanza della pronuncia della predetta Conferenza
          alle  attivita'  dirette  alla formazione dei relativi atti
          comunitari.
             6.  Salvo  il  caso  di  cui  al  comma  4,  qualora  le
          osservazioni  delle  regioni  e delle province autonome non
          siano  pervenute al Governo entro la data indicata all'atto
          di  trasmissione  dei  progetti  o,  in  mancanza, entro il
          giorno   precedente   quello   della  discussione  in  sede
          comunitaria,   il  Governo  puo'  comunque  procedere  alle
          attivita'   dirette   alla  formazione  dei  relativi  atti
          comunitari.
             7.  Nelle  materie  di  competenza delle regioni e delle
          province autonome, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
          - Dipartimento per le politiche comunitarie, nell'esercizio
          delle  competenze  di  cui all'art. 3, comma 2, del decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  303, convoca ai singoli
          tavoli  di  coordinamento  nazionali i rappresentanti delle
          regioni  e  delle  province autonome, individuati in base a
          criteri  da  stabilire in sede di Conferenza dei presidenti
          delle  regioni  e  delle  province  autonome di Trento e di
          Bolzano,   ai   fini  della  successiva  definizione  della
          posizione  italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero
          degli  affari  esteri  e  con  i  Ministeri  competenti per
          materia, in sede di Unione europea.
             8. Dall'attuazione del comma 7 non devono derivare nuovi
          o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
             9.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  il
          Ministro    per    le    politiche    comunitarie   informa
          tempestivamente  le  regioni e le province autonome, per il
          tramite  della  Conferenza  dei  presidenti delle regioni e
          delle  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, delle
          proposte  e  delle  materie  di  competenza delle regioni e
          delle  province  autonome che risultano inserite all'ordine
          del  giorno  delle  riunioni  del  Consiglio  dei  Ministri
          dell'Unione europea.
             10.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o il
          Ministro   per   le   politiche  comunitarie,  prima  dello
          svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce
          alla  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano, in
          sessione  comunitaria,  sulle  proposte  e sulle materie di
          competenza  delle  regioni  e  delle  province autonome che
          risultano  inserite  all'ordine  del giorno, illustrando la
          posizione  che  il  Governo  intende  assumere.  Il Governo
          riferisce altresi', su richiesta della predetta Conferenza,
          prima delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione
          europea,  alla  Conferenza stessa, in sessione comunitaria,
          sulle  proposte e sulle materie di competenza delle regioni
          e delle province autonome che risultano inserite all'ordine
          del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende
          assumere.
             11.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o il
          Ministro  per le politiche comunitarie informa le regioni e
          le  province  autonome, per il tramite della Conferenza dei
          presidenti  delle  regioni  e  delle  province  autonome di
          Trento  e  di  Bolzano, delle risultanze delle riunioni del
          Consiglio  dei Ministri dell'Unione europea e del Consiglio
          europeo  con  riferimento  alle materie di loro competenza,
          entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.
             12.  Resta  fermo  quanto previsto dall'articolo 5 della
          legge 5 giugno 2003, n. 131.
             Art.  8 (Legge comunitaria). - 1. Lo Stato, le regioni e
          le  province  autonome, nelle materie di propria competenza
          legislativa,  danno  tempestiva  attuazione  alle direttive
          comunitarie.
             2.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  il
          Ministro   per   le   politiche   comunitarie  informa  con
          tempestivita'  le Camere e, per il tramite della Conferenza
          dei  presidenti  delle regioni e delle province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano  e  della  Conferenza dei presidenti
          dell'Assemblea,  dei  Consigli  regionali  e delle province
          autonome,  le  regioni  e  le province autonome, degli atti
          normativi  e  di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione
          europea e delle Comunita' europee.
             3.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  il
          Ministro  per  le  politiche  comunitarie  verifica, con la
          collaborazione  delle amministrazioni interessate, lo stato
          di  conformita'  dell'ordinamento interno e degli indirizzi
          di  politica  del  Governo in relazione agli atti di cui al
          comma  2  e  ne  trasmette le risultanze tempestivamente, e
          comunque  ogni quattro mesi, anche con riguardo alle misure
          da  intraprendere  per  assicurare  tale  conformita', agli
          organi  parlamentari competenti, alla Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e alla Conferenza dei
          presidenti  dell'Assemblea,  dei Consigli regionali e delle
          province  autonome,  per  la formulazione di ogni opportuna
          osservazione. Nelle materie di loro competenza le regioni e
          le province autonome verificano lo stato di conformita' dei
          propri  ordinamenti  in  relazione  ai  suddetti  atti e ne
          trasmettono le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  -  Dipartimento  per le politiche comunitarie con
          riguardo alle misure da intraprendere.
             4.   All'esito  della  verifica  e  tenuto  conto  delle
          osservazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio
          dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, di
          concerto  con  il  Ministro  degli  affari esteri e con gli
          altri  Ministri  interessati,  entro  il 31 gennaio di ogni
          anno  presenta  al  Parlamento un disegno di legge recante:
          «Disposizioni  per  l'adempimento  degli obblighi derivanti
          dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee»; tale
          titolo  e' completato dall'indicazione: «Legge comunitaria»
          seguita dall'anno di riferimento.
             5.  Il disegno di legge di cui al comma 4 deve contenere
          una  nota  aggiuntiva, aggiornata al 31 dicembre, in cui il
          Governo:
              a)     riferisce    sullo    stato    di    conformita'
          dell'ordinamento  interno  al  diritto  comunitario e sullo
          stato  delle eventuali procedure di infrazione dando conto,
          in   particolare,   della  giurisprudenza  della  Corte  di
          giustizia  delle  Comunita' europee relativa alle eventuali
          inadempienze  e  violazioni  degli  obblighi  comunitari da
          parte della Repubblica italiana;
              b)  fornisce  l'elenco  delle  direttive  attuate  o da
          attuare in via amministrativa;
              c)  da' partitamente conto delle ragioni dell'eventuale
          omesso  inserimento  delle  direttive  il  cui  termine  di
          recepimento  e'  gia' scaduto e di quelle il cui termine di
          recepimento  scade nel periodo di riferimento, in relazione
          ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa;
              d)   fornisce  l'elenco  delle  direttive  attuate  con
          regolamento  ai  sensi  dell'art. 11, nonche' l'indicazione
          degli  estremi  degli  eventuali  regolamenti di attuazione
          gia' adottati;
              e)  fornisce  l'elenco degli atti normativi con i quali
          nelle  singole regioni e province autonome si e' provveduto
          a  dare  attuazione  alle  direttive  nelle materie di loro
          competenza,  anche  con  riferimento  a  leggi  annuali  di
          recepimento  eventualmente  approvate dalle regioni e dalle
          province autonome. L'elenco e' predisposto dalla Conferenza
          dei  presidenti  delle regioni e delle province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano  e  trasmesso  alla  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  per le politiche
          comunitarie  in  tempo  utile  e, comunque, non oltre il 25
          gennaio di ogni anno.
             Art. 15 (Relazione annuale al Parlamento). - 1. Entro il
          31  gennaio  di ogni anno il Governo presenta al Parlamento
          una relazione sui seguenti temi:
              a)  gli  sviluppi del processo di integrazione europea,
          con  particolare  riferimento  alle attivita' del Consiglio
          europeo  e  del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea,
          alle   questioni   istituzionali,  alle  relazioni  esterne
          dell'Unione  europea,  alla  cooperazione nei settori della
          giustizia  e  degli  affari  interni  e  agli  orientamenti
          generali delle politiche dell'Unione;
              b)  la partecipazione dell'Italia al processo normativo
          comunitario  con  l'esposizione  dei principi e delle linee
          caratterizzanti   della   politica   italiana   nei  lavori
          preparatori  in  vista dell'emanazione degli atti normativi
          comunitari  e,  in particolare, degli indirizzi del Governo
          su  ciascuna  politica  comunitaria,  sui  gruppi  di  atti
          normativi  riguardanti  la stessa materia e su singoli atti
          normativi che rivestono rilievo di politica generale;
              c)  l'attuazione  in Italia delle politiche di coesione
          economica  e  sociale,  l'andamento  dei  flussi finanziari
          verso  l'Italia  e  la  loro utilizzazione, con riferimento
          anche  alle relazioni della Corte dei conti delle Comunita'
          europee per cio' che concerne l'Italia;
              d)  i  pareri,  le osservazioni e gli atti di indirizzo
          delle  Camere, nonche' le osservazioni della Conferenza dei
          presidenti  delle  regioni  e  delle  province  autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  della  Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano  e  della  Conferenza dei presidenti
          dell'Assemblea,  dei  Consigli  regionali  e delle province
          autonome,  con l'indicazione delle iniziative assunte e dei
          provvedimenti conseguentemente adottati;
              e)  l'elenco  e  i  motivi  delle  impugnazioni  di cui
          all'art. 14, comma 2.
             2.  Nella  relazione  di cui al comma 1 sono chiaramente
          distinti   i   resoconti   delle  attivita'  svolte  e  gli
          orientamenti  che il Governo intende assumere per l'anno in
          corso.».