Art. 5. 
 (Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica) 
 
1.  I  decreti  legislativi   di   cui   all'articolo   2   prevedono
l'istituzione,  nell'ambito   della   Conferenza   unificata,   della
Conferenza permanente per il  coordinamento  della  finanza  pubblica
come organismo stabile di coordinamento della  finanza  pubblica,  di
seguito denominata "Conferenza", di cui fanno parte i  rappresentanti
dei diversi livelli istituzionali di governo, e  ne  disciplinano  il
funzionamento e  la  composizione,  secondo  i  seguenti  principi  e
criteri direttivi: 
 a) la  Conferenza  concorre  alla  definizione  degli  obiettivi  di
finanza pubblica per comparto,  anche  in  relazione  ai  livelli  di
pressione fiscale e di indebitamento; concorre alla definizione delle
procedure per accertare  eventuali  scostamenti  dagli  obiettivi  di
finanza pubblica e promuove l'attivazione degli eventuali  interventi
necessari per il rispetto di tali obiettivi, in particolare per  cio'
che  concerne  la  procedura  del  Patto  di   convergenza   di   cui
all'articolo 18; verifica la loro  attuazione  ed  efficacia;  avanza
proposte per la determinazione degli  indici  di  virtuosita'  e  dei
relativi  incentivi;  vigila  sull'applicazione  dei  meccanismi   di
premialita', sul rispetto dei  meccanismi  sanzionatori  e  sul  loro
funzionamento; 
 b) la Conferenza propone criteri per il corretto utilizzo dei  fondi
perequativi secondo principi di efficacia, efficienza e trasparenza e
ne verifica l'applicazione; 
 c) la Conferenza verifica l'utilizzo dei fondi per gli interventi di
cui all'articolo 16; 
 d) la Conferenza assicura la verifica  periodica  del  funzionamento
del  nuovo  ordinamento  finanziario  di  comuni,  province,   citta'
metropolitane  e  regioni,  ivi  compresa  la   congruita'   di   cui
all'articolo 10, comma 1, lettera d); assicura altresi'  la  verifica
delle relazioni finanziarie  tra  i  livelli  diversi  di  governo  e
l'adeguatezza delle risorse finanziarie di ciascun livello di governo
rispetto alle  funzioni  svolte,  proponendo  eventuali  modifiche  o
adeguamenti del sistema; 
 e) la Conferenza verifica  la  congruita'  dei  dati  e  delle  basi
informative finanziarie e tributarie, fornite  dalle  amministrazioni
territoriali; 
 f) la Conferenza mette a disposizione del Senato  della  Repubblica,
della Camera dei deputati, dei Consigli regionali e di  quelli  delle
province autonome tutti gli elementi informativi raccolti; 
 g) la Conferenza si avvale della Commissione di cui  all'articolo  4
quale  segreteria  tecnica  per  lo   svolgimento   delle   attivita'
istruttorie e di supporto necessarie; a tali fini, e'  istituita  una
banca dati comprendente  indicatori  di  costo,  di  copertura  e  di
qualita' dei servizi, utilizzati per definire i costi e i  fabbisogni
standard e gli obiettivi di servizio nonche' per valutare il grado di
raggiungimento degli obiettivi di servizio; 
 h)  la  Conferenza  verifica  periodicamente  la  realizzazione  del
percorso di convergenza ai costi e  ai  fabbisogni  standard  nonche'
agli  obiettivi  di  servizio  e  promuove  la  conciliazione   degli
interessi tra i diversi livelli di governo interessati all'attuazione
delle norme sul  federalismo  fiscale,  oggetto  di  confronto  e  di
valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata. 
2. Le determinazioni della Conferenza sono trasmesse alle Camere.