Art. 10.

                 Indennita' per operatori subacquei

  1.  Agli operatori subacquei delle Forze di polizia, con decorrenza
dal  1° gennaio 2009, le indennita' previste dalla tabella C, annessa
al  decreto  del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e
successive modificazioni, sono rivalutate nelle misure indicate nella
tabella 1 allegata al presente decreto.
 
          Nota all'art. 10:
             -  Si  riporta  la  tabella  C  annessa  al  decreto del
          Presidente  della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, recante
          «Regolamento  di  attuazione  dell'art.  4  della  legge 15
          novembre  1973,  n.  734,  concernente la corresponsione di
          indennita'  di  rischio al personale civile, di ruolo e non
          di  ruolo,  ed  agli  operai dello Stato», pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 16 maggio 1975, n. 128.

                    ---->  Vedere tabella a pag. 45   <----

             [1]   Le  attivita'  svolte  dagli  operatori  subacquei
          dovranno  essere  trascritte su apposito registro ufficiale
          dal quale dovranno risultare:
              il  giorno,  l'ora, la durata, la profondita', lo scopo
          dell'immersione,  il  cognome,  il  nome,  la qualifica, la
          categoria    dell'operatore    subacqueo,    della   guida,
          dell'assistente  sanitario, dell'operatore di soccorso, dei
          tecnici e manovali e di chi ha ordinato l'immersione.
             Da  tale  registro dovranno essere estratti gli elementi
          per   la   documentazione   contabile   dell'indennita'  da
          corrispondere agli aventi diritto.
             [2]   La   corresponsione  dell'indennita'  deve  essere
          effettuata mensilmente.
             [3]  La  profondita'  dell'immersione  (colonna 1) e' la
          massima raggiunta nel corso dell'immersione.
             [4]   Nel   computo  totale  giornaliero  dei  tempi  di
          immersione:
              a) nelle immersioni non in saturazione:
               la  prima  immersione  di durata inferiore a 30 minuti
          deve essere considerata di durata pari a 30 minuti;
               i restanti tempi di immersione, sommati tutti insieme,
          devono  essere  valutati  a  quarti  d'ora  e  le  frazioni
          inferiori a 15 minuti devono essere considerate 15 minuti.
             Tale  arrotondamento  non deve essere eseguito sul tempo
          della  singola  immersione,  ma sul totale delle immersioni
          eseguite in una giornata.
              b) Nelle immersioni in saturazione:
               i  tempi  di permanenza per ogni fascia di profondita'
          vanno  conteggiati  in  ore intere aggiungendo le eventuali
          frazioni  di  ora  nel  tempo di permanenza nella fascia di
          profondita' successiva.
             Le  frazioni  di  ora  risultanti  nell'ultima fascia di
          profonditainteressata vanno arrotondate all'ora.
             [5]  L'indennita'  va  maggiorata  del  25 per cento per
          immersioni eseguite presso i reparti autorizzati, che hanno
          lo scopo di sperimentare o collaudare nuove apparecchiature
          subacquee.
             [6]  Per  i  seguenti tipi di immersione si applicano le
          riduzioni  appresso  indicate  all'importo delle indennita'
          cui alle colonne 2, 3 e 4:
              a)  immersione  durante  i  corsi  di  conseguimento di
          abilitazioni subacquee, 50 per cento;
              b)    immersioni    del    personale   brevettato   per
          addestramento   o   durante   corsi  di  perfezionamento  e
          specializzazione, 50 per cento;
              c)  immersioni  in  camere di decompressione e impianti
          iperbarici a terra, 20 per cento.».