Art. 10.
Indennita' per operatori subacquei
1. Agli operatori subacquei delle Forze di polizia, con decorrenza
dal 1° gennaio 2009, le indennita' previste dalla tabella C, annessa
al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e
successive modificazioni, sono rivalutate nelle misure indicate nella
tabella 1 allegata al presente decreto.
Nota all'art. 10:
- Si riporta la tabella C annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, recante
«Regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge 15
novembre 1973, n. 734, concernente la corresponsione di
indennita' di rischio al personale civile, di ruolo e non
di ruolo, ed agli operai dello Stato», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 1975, n. 128.
----> Vedere tabella a pag. 45 <----
[1] Le attivita' svolte dagli operatori subacquei
dovranno essere trascritte su apposito registro ufficiale
dal quale dovranno risultare:
il giorno, l'ora, la durata, la profondita', lo scopo
dell'immersione, il cognome, il nome, la qualifica, la
categoria dell'operatore subacqueo, della guida,
dell'assistente sanitario, dell'operatore di soccorso, dei
tecnici e manovali e di chi ha ordinato l'immersione.
Da tale registro dovranno essere estratti gli elementi
per la documentazione contabile dell'indennita' da
corrispondere agli aventi diritto.
[2] La corresponsione dell'indennita' deve essere
effettuata mensilmente.
[3] La profondita' dell'immersione (colonna 1) e' la
massima raggiunta nel corso dell'immersione.
[4] Nel computo totale giornaliero dei tempi di
immersione:
a) nelle immersioni non in saturazione:
la prima immersione di durata inferiore a 30 minuti
deve essere considerata di durata pari a 30 minuti;
i restanti tempi di immersione, sommati tutti insieme,
devono essere valutati a quarti d'ora e le frazioni
inferiori a 15 minuti devono essere considerate 15 minuti.
Tale arrotondamento non deve essere eseguito sul tempo
della singola immersione, ma sul totale delle immersioni
eseguite in una giornata.
b) Nelle immersioni in saturazione:
i tempi di permanenza per ogni fascia di profondita'
vanno conteggiati in ore intere aggiungendo le eventuali
frazioni di ora nel tempo di permanenza nella fascia di
profondita' successiva.
Le frazioni di ora risultanti nell'ultima fascia di
profonditainteressata vanno arrotondate all'ora.
[5] L'indennita' va maggiorata del 25 per cento per
immersioni eseguite presso i reparti autorizzati, che hanno
lo scopo di sperimentare o collaudare nuove apparecchiature
subacquee.
[6] Per i seguenti tipi di immersione si applicano le
riduzioni appresso indicate all'importo delle indennita'
cui alle colonne 2, 3 e 4:
a) immersione durante i corsi di conseguimento di
abilitazioni subacquee, 50 per cento;
b) immersioni del personale brevettato per
addestramento o durante corsi di perfezionamento e
specializzazione, 50 per cento;
c) immersioni in camere di decompressione e impianti
iperbarici a terra, 20 per cento.».