Art. 10. Indennita' per operatori subacquei 1. Agli operatori subacquei delle Forze di polizia, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, le indennita' previste dalla tabella C, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modificazioni, sono rivalutate nelle misure indicate nella tabella 1 allegata al presente decreto.
Nota all'art. 10: - Si riporta la tabella C annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, recante «Regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la corresponsione di indennita' di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 1975, n. 128. ----> Vedere tabella a pag. 45 <---- [1] Le attivita' svolte dagli operatori subacquei dovranno essere trascritte su apposito registro ufficiale dal quale dovranno risultare: il giorno, l'ora, la durata, la profondita', lo scopo dell'immersione, il cognome, il nome, la qualifica, la categoria dell'operatore subacqueo, della guida, dell'assistente sanitario, dell'operatore di soccorso, dei tecnici e manovali e di chi ha ordinato l'immersione. Da tale registro dovranno essere estratti gli elementi per la documentazione contabile dell'indennita' da corrispondere agli aventi diritto. [2] La corresponsione dell'indennita' deve essere effettuata mensilmente. [3] La profondita' dell'immersione (colonna 1) e' la massima raggiunta nel corso dell'immersione. [4] Nel computo totale giornaliero dei tempi di immersione: a) nelle immersioni non in saturazione: la prima immersione di durata inferiore a 30 minuti deve essere considerata di durata pari a 30 minuti; i restanti tempi di immersione, sommati tutti insieme, devono essere valutati a quarti d'ora e le frazioni inferiori a 15 minuti devono essere considerate 15 minuti. Tale arrotondamento non deve essere eseguito sul tempo della singola immersione, ma sul totale delle immersioni eseguite in una giornata. b) Nelle immersioni in saturazione: i tempi di permanenza per ogni fascia di profondita' vanno conteggiati in ore intere aggiungendo le eventuali frazioni di ora nel tempo di permanenza nella fascia di profondita' successiva. Le frazioni di ora risultanti nell'ultima fascia di profonditainteressata vanno arrotondate all'ora. [5] L'indennita' va maggiorata del 25 per cento per immersioni eseguite presso i reparti autorizzati, che hanno lo scopo di sperimentare o collaudare nuove apparecchiature subacquee. [6] Per i seguenti tipi di immersione si applicano le riduzioni appresso indicate all'importo delle indennita' cui alle colonne 2, 3 e 4: a) immersione durante i corsi di conseguimento di abilitazioni subacquee, 50 per cento; b) immersioni del personale brevettato per addestramento o durante corsi di perfezionamento e specializzazione, 50 per cento; c) immersioni in camere di decompressione e impianti iperbarici a terra, 20 per cento.».