Art. 11.
Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di
volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennita'
1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative
all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle
Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennita' di impiego
operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e
di imbarco, nonche' le relative indennita' supplementari attribuite
al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, sono
rapportate, con le medesime modalita' applicative e ferme restando le
vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennita', agli importi
ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate
impiegato nelle medesime condizioni operative.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'articolo 17, comma 8, della legge 23 marzo 1983, n. 78,
non si applica nel caso di assenza per infermita' dipendente da causa
di servizio.
3. Per il personale di cui all'articolo 1 del presente decreto, a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il limite dei
60 giorni previsto dall'articolo 10, comma 4, ultimo capoverso della
legge 23 marzo 1983, n. 78, non si applica.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'emolumento fisso aggiuntivo
di polizia di cui al comma 2 dell'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, spettante ai
sovrintendenti e qualifiche equiparate con un'anzianita' inferiore a
15 anni, e' incrementato di euro 5 mensili e, conseguentemente, la
tabella allegata al suddetto comma 2 e' sostituita dalla tabella 2
allegata al presente decreto.
Nota all'art. 11:
- Si riporta il testo degli articoli 10, comma 4, e 17,
comma 8, della legge 23 marzo 1983, n. 78, recante
«Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa
alle indennita' operative del personale militare»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1983, n. 85:
«Art. 10 (Indennita' supplementare di comando navale, di
mancato alloggio e di fuori sede). - Agli ufficiali e ai
sottufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica imbarcati su navi in armamento e in
allestimento e' corrisposta nei giorni di navigazione,
purche' di durata non inferiore a 8 ore continuative,
l'indennita' supplementare di fuori sede nella misura
mensile del 180 per cento dell'indennita' di impiego
operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianita'
di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le
maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta
tabella. Tale indennita' e' corrisposta altresi' nei giorni
di sosta quando la nave si trova fuori dalla sede di
assegnazione, per un massimo di 60 giorni consecutivi a
decorrere dall'ultima navigazione effettuata.».
«Art. 17 (Norme di corresponsione e cumulabilita' delle
indennita'). - Le indennita' di cui agli articoli 3, 4, 7 e
14, nonche' tutte quelle supplementari previste ai
precedenti articoli, fermo comunque il diritto
all'indennita' di cui all'articolo 2, non sono corrisposte
al personale in licenza straordinaria, al personale assente
dal reparto, dalla nave o dal servizio per infermita'
quando questa si protrae oltre il quindicesimo giorno e,
salvo il disposto dell'articolo 14, al personale che,
fruendo del trattamento economico di missione con
percezione della relativa diaria, frequenta corsi presso le
accademie, le scuole e gli istituti di forza armata o
interforze, nonche' presso le universita' o all'estero.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 2, del
decreto del Presidente della repubblica 18 giugno 2002, n.
164:
«2. Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento
civile destinatario dell'indennita' di impiego operativo
per attivita' di aeronavigazione e di volo, al fine di
riequilibrare il trattamento economico connesso con la
specifica responsabilita' operativa nel quadro generale
dell'espletamento dei compiti istituzionali, compete un
emolumento fisso aggiuntivo di polizia nelle misure mensili
di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto. Detto
emolumento compete, all'atto del passaggio alla qualifica o
anzianita' superiore, nella misura corrispondente alla
nuova qualifica o anzianita'.».
----> Vedere tabella a pag. 46 <----