Art. 12. Indennita' di bilinguismo 1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, al personale di cui all'articolo 1 del presente decreto, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento e aventi competenza regionale, rideterminata dall'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, e' incrementata nelle seguenti misure mensili lorde: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- 2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, al personale di cui all'articolo 1 del presente decreto, in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta, rideterminata dall'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, e' incrementata nelle seguenti misure mensili lorde: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- 3. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' di cui ai commi 1 e 2 e' rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Nota all'art. 12: - Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, recante «Indennita' speciale di 2ª lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 novembre 1961, n. 284: «Art. 1. - Ferme restando le disposizioni dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, delle norme di attuazione e delle leggi vigenti in materia di uso della lingua italiana e della lingua tedesca ed in materia di ammissione ai pubblici uffici, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ai magistrati dell'Ordine giudiziario e della Corte dei conti, ed agli appartenenti, non di leva, alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente, in servizio nella provincia di Bolzano o in Uffici sedenti in Trento e aventi competenza regionale, che abbiano superato l'esame e ottenuta l'attestazione di cui all'art. 2 della presente legge, viene attribuita un'indennita' speciale di seconda lingua, cumulabile con tutte le altre indennita', nelle seguenti misure: a) per il personale delle carriere direttive, i magistrati e gli ufficiali. L. 30.000; b) per il personale delle carriere di concetto e equiparate. L. 25.000; c) per il personale delle carriere esecutive ed equiparate ed i sottufficiali. L. 20.000; d) per il personale delle carriere ausiliarie ed equiparate, per gli operai permanenti, temporanei e giornalieri, per i procaccia postali e per il rimanente personale militare. L. 18.000. Detta indennita', da corrispondersi mensilmente, non e' computabile agli effetti del trattamento di quiescenza e non viene corrisposta durante i periodi di destinazione, anche temporanea, in sedi od uffici diversi da quelli indicati nel primo comma del presente articolo.». - Si riporta Il testo dell'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2000-2001», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 2001, n. 93, supplemento ordinario: «Art. 10 (Indennita' di bilinguismo). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, al personale di cui all'articolo 1, comma 1, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento e aventi competenza regionale, incrementata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, e' rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde: ----> Vedere tabella a pag. 47 <---- 2. A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, al personale di cui all'articolo 1, comma 1, in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta, incrementata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, e' rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde: ----> Vedere tabella a pag. 47 <---- - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio1988, n. 287, recante «Norme per la corresponsione dell'indennita' di bilinguismo al personale dei comparti del pubblico impiego in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 1988, n. 173: «Art. 3. - 1. Ai dipendenti indicati nell'art. 1, che abbiano sostenuto con esito favorevole l'accertamento della conoscenza della lingua francese, viene attribuita l'indennita' speciale di seconda lingua cumulabile con tutte le altre indennita' nelle seguenti misure mensili lorde per il periodo compreso fra il 1° gennaio 1986 ed il 4 settembre 1986: 1ª fascia: personale inquadrato al 7° livello retributivo e superiori: L. 210.405; 2ª fascia: personale inquadrato al 5° e 6° livello retributivo: L. 175.338; 3ª fascia: personale inquadrato al 4° e 3° livello retributivo: L. 140.270; 4ª fascia: personale inquadrato al 2° e 1° livello retributivo: L. 126.243. A decorrere dal 5 settembre 1986 l'indennita' viene corrisposta nei seguenti importi mensili lordi: 1ª fascia: L. 241.965; 2ª fascia: L. 201.638; 3ª fascia: L. 161.310; 4ª fascia: L. 145.179. 2. Detta indennita', da corrispondersi mensilmente, non e' computabile agli effetti del trattamento di quiescenza e non viene corrisposta durante i periodi di destinazione, anche temporanea, in sedi od uffici non ubicati nel territorio della regione Valle d'Aosta. 3. L'indennita' speciale di bilinguismo e' rivalutata ogni due anni in misura proporzionale alle variazioni dell'indice del costo della vita verificatesi nel biennio precedente con decreto del Ministro del tesoro, secondo le modalita' previste dall'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 454.».