Art. 12.
Indennita' di bilinguismo
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' speciale di
seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 23
ottobre 1961, n. 1165, come modificato dal decreto legislativo 9
settembre 1997, n. 354, al personale di cui all'articolo 1 del
presente decreto, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici
collocati a Trento e aventi competenza regionale, rideterminata
dall'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, e' incrementata nelle seguenti
misure mensili lorde:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' speciale di
seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, al
personale di cui all'articolo 1 del presente decreto, in servizio
presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto
speciale Valle d'Aosta, rideterminata dall'articolo 10, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, e'
incrementata nelle seguenti misure mensili lorde:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
3. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' di cui ai commi 1
e 2 e' rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Nota all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 23
ottobre 1961, n. 1165, recante «Indennita' speciale di 2ª
lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato,
compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento
autonomo, ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai
Corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia
di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi
competenza regionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
16 novembre 1961, n. 284:
«Art. 1. - Ferme restando le disposizioni dello statuto
speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, delle norme di
attuazione e delle leggi vigenti in materia di uso della
lingua italiana e della lingua tedesca ed in materia di
ammissione ai pubblici uffici, ai dipendenti civili dello
Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con
ordinamento autonomo, ai magistrati dell'Ordine giudiziario
e della Corte dei conti, ed agli appartenenti, non di leva,
alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente, in
servizio nella provincia di Bolzano o in Uffici sedenti in
Trento e aventi competenza regionale, che abbiano superato
l'esame e ottenuta l'attestazione di cui all'art. 2 della
presente legge, viene attribuita un'indennita' speciale di
seconda lingua, cumulabile con tutte le altre indennita',
nelle seguenti misure:
a) per il personale delle carriere direttive, i
magistrati e gli ufficiali. L. 30.000;
b) per il personale delle carriere di concetto e
equiparate. L. 25.000;
c) per il personale delle carriere esecutive ed
equiparate ed i sottufficiali. L. 20.000;
d) per il personale delle carriere ausiliarie ed
equiparate, per gli operai permanenti, temporanei e
giornalieri, per i procaccia postali e per il rimanente
personale militare. L. 18.000.
Detta indennita', da corrispondersi mensilmente, non e'
computabile agli effetti del trattamento di quiescenza e
non viene corrisposta durante i periodi di destinazione,
anche temporanea, in sedi od uffici diversi da quelli
indicati nel primo comma del presente articolo.».
- Si riporta Il testo dell'articolo 10, commi 1 e 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n.
140, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le
Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento
di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento
militare relativi al biennio economico 2000-2001»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 2001, n. 93,
supplemento ordinario:
«Art. 10 (Indennita' di bilinguismo). - 1. A decorrere
dal 1° gennaio 2001, l'indennita' speciale di seconda
lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 23
ottobre 1961, n. 1165, come modificato dal decreto
legislativo 9 settembre 1997, n. 354, al personale di cui
all'articolo 1, comma 1, in servizio nella provincia di
Bolzano o in uffici collocati a Trento e aventi competenza
regionale, incrementata dall'articolo 1 del decreto del
Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, e' rideterminata
nelle seguenti misure mensili lorde:
----> Vedere tabella a pag. 47 <----
2. A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'indennita'
speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, al personale di cui
all'articolo 1, comma 1, in servizio presso uffici o enti
ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle
d'Aosta, incrementata dall'articolo 1 del decreto del
Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, e' rideterminata
nelle seguenti misure mensili lorde:
----> Vedere tabella a pag. 47 <----
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio1988, n.
287, recante «Norme per la corresponsione dell'indennita'
di bilinguismo al personale dei comparti del pubblico
impiego in servizio presso uffici o enti ubicati nella
regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 1988, n. 173:
«Art. 3. - 1. Ai dipendenti indicati nell'art. 1, che
abbiano sostenuto con esito favorevole l'accertamento della
conoscenza della lingua francese, viene attribuita
l'indennita' speciale di seconda lingua cumulabile con
tutte le altre indennita' nelle seguenti misure mensili
lorde per il periodo compreso fra il 1° gennaio 1986 ed il
4 settembre 1986:
1ª fascia: personale inquadrato al 7° livello
retributivo e superiori: L. 210.405;
2ª fascia: personale inquadrato al 5° e 6° livello
retributivo: L. 175.338;
3ª fascia: personale inquadrato al 4° e 3° livello
retributivo: L. 140.270;
4ª fascia: personale inquadrato al 2° e 1° livello
retributivo: L. 126.243.
A decorrere dal 5 settembre 1986 l'indennita' viene
corrisposta nei seguenti importi mensili lordi:
1ª fascia: L. 241.965;
2ª fascia: L. 201.638;
3ª fascia: L. 161.310;
4ª fascia: L. 145.179.
2. Detta indennita', da corrispondersi mensilmente, non
e' computabile agli effetti del trattamento di quiescenza e
non viene corrisposta durante i periodi di destinazione,
anche temporanea, in sedi od uffici non ubicati nel
territorio della regione Valle d'Aosta.
3. L'indennita' speciale di bilinguismo e' rivalutata
ogni due anni in misura proporzionale alle variazioni
dell'indice del costo della vita verificatesi nel biennio
precedente con decreto del Ministro del tesoro, secondo le
modalita' previste dall'art. 6 della legge 13 agosto 1980,
n. 454.».