Art. 13. 
 
                       Trattamento di missione 
 
  1. Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio,
che  utilizzi  il  mezzo  aereo  o  altro  mezzo  non  di  proprieta'
dell'Amministrazione senza la prevista autorizzazione, e'  rimborsata
una  somma  nel  limite  del  costo  del  biglietto  ferroviario.  Al
personale  autorizzato  i  rimborsi  vengono  effettuati  secondo  le
disposizioni vigenti in materia. 
  2. Al personale  inviato  in  missione  compete,  il  rimborso  del
biglietto  di  1ª  classe,  relativo  al  trasporto   ferroviario   o
marittimo, nonche' il rimborso del vagone letto a comparto singolo  o
della cabina, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso  di
pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino  alla
prima categoria con esclusione di quelle di lusso. 
  3. Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono
rimborsate le spese di pernottamento  in  misura  pari  alla  tariffa
media degli alberghi convenzionati ubicati  nella  stessa  sede.  Nei
limiti previsti  dalla  vigente  normativa,  qualora  nella  sede  di
missione  non  esistano  alberghi   convenzionati   l'Amministrazione
rimborsa la spesa effettivamente sostenuta. 
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto  del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 si applicano  anche
a missioni di durata non inferiore a quindici giorni ed anche in caso
di invio in  missione  non  connessa  con  particolari  attivita'  di
servizio di carattere operativo e che  coinvolga  anche  una  singola
unita' di personale. 
  5. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per
fatti inerenti al servizio,  dinanzi  ad  organi  della  Magistratura
ordinaria, militare  o  contabile  ovvero  a  presentarsi  davanti  a
consigli o commissioni di  disciplina  o  di  inchiesta,  compete  il
trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni
e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed
esclusivamente  nel  caso  di  proscioglimento   o   di   assoluzione
definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere  rimborsate,
di  volta  in  volta,  a  richiesta,  salvo  ripetizione  qualora  il
procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a
titolo  doloso  o  anche   per   colpa   grave   nel   giudizio   per
responsabilita'  amministrativo  -  contabile.  Le  disposizioni  del
presente comma si applicano anche al personale chiamato a  comparire,
quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi  ad
organi della Magistratura di Paesi stranieri. 
  6. Al personale sottoposto,  anche  su  propria  dichiarazione,  ad
accertamenti sanitari, per il quale sia  stato  redatto  il  previsto
modello di lesione traumatica ovvero che  abbia  riportato  ferite  o
lesioni in servizio per le  quali  l'Amministrazione  abbia  iniziato
d'ufficio il procedimento di riconoscimento della causa di  servizio,
compete il trattamento economico di missione previsto  dalle  vigenti
disposizioni in materia. 
  7.  A   decorrere   dal   1°   gennaio   2009,   la   maggiorazione
dell'indennita' oraria di missione, prevista dall'articolo  7,  comma
5, del decreto del Presidente della Repubblica  18  giugno  2002,  n.
164, e' elevata ad euro 8,00 per ogni ora. 
  8. Al personale in  trasferta  che  dichiari  di  non  aver  potuto
consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture
che consentano la consumazione dei pasti pur avendone il  diritto  ai
sensi della vigente normativa,  compete  nell'ambito  degli  ordinari
stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite
vigente, ferma restando la misura del 40 per cento  della  diaria  di
trasferta. Il rimborso e' corrisposto nella misura di un  pasto  dopo
otto ore  e  di  due  pasti  dopo  dodici  ore,  nel  limite  massimo
complessivo di due pasti ogni 24  ore  di  servizio  in  missione,  a
prescindere dagli orari destinati alla consumazione degli stessi. 
  9. Fermo restando quanto previsto al comma 8, ultimo  periodo,  per
missioni superiori a 24 ore si ha diritto al rimborso del pasto, solo
dietro presentazione della relativa documentazione, nel giorno in cui
si conclude la missione, a  condizione  che  siano  state  effettuate
almeno 5 ore di  servizio  fuori  sede,  purche'  quest'ultimo  pasto
ricada negli orari  destinati  alla  consumazione  dello  stesso.  Il
presente comma non si applica nei casi  previsti  dal  comma  12  del
presente articolo. 
  10. L'Amministrazione e' tenuta ad anticipare al personale  inviato
in missione una somma pari all'intero importo delle spese di  viaggio
e  pernottamento,  nel  limite  del  costo  medio   della   categoria
consentita, nonche' l'85 per cento delle presumibili spese di  vitto.
L'Amministrazione trimestralmente consegna, a richiesta, al personale
interessato un prospetto riepilogativo delle somme  retribuite  o  da
retribuire relative ai singoli servizi di missione svolti. 
  11. La localita' di abituale dimora o altra localita'  puo'  essere
considerata la sede di partenza e  di  rientro  dalla  missione,  ove
richiesto dal personale e piu' conveniente per l'Amministrazione. Ove
la sede di missione coincida con la localita' di abituale dimora  del
dipendente, al personale compete il rimborso documentato delle  spese
relative ai pasti consumati, nonche' la diaria  di  missione  qualora
sia richiesto, per esigenze di  servizio,  di  iniziare  la  missione
dalla sede di servizio. 
  12.  L'Amministrazione,  a  richiesta  dell'interessato,  autorizza
preventivamente,  oltre  al  rimborso  delle  spese  di  viaggio,  la
corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfetaria  di  euro
110,00 per ogni ventiquattro ore compiute di missione, in alternativa
al trattamento  economico  di  missione  vigente,  nell'ambito  delle
risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio.  Il
rimborso forfetario non compete qualora il personale fruisca di vitto
o alloggio a carico dell'Amministrazione.  A  richiesta  e'  concesso
l'anticipo delle spese di viaggio e del  90  per  cento  della  somma
forfetaria. In caso di prosecuzione della missione  per  periodi  non
inferiori alle 12  ore  continuative  e'  corrisposto,  a  titolo  di
rimborso, una ulteriore somma forfetaria di euro 50,00.  Resta  fermo
quanto previsto in tema  di  esclusione  del  beneficio  in  caso  di
fruizione di vitto o alloggio a carico dell'Amministrazione  e  circa
la concessione delle spese di viaggio. 
  13. A decorrere dal 1° gennaio 2003 per il personale delle Forze di
Polizia ad ordinamento civile, impegnato  nella  frequenza  di  corsi
addestrativi e formativi, il limite di  missione  continuativa  nella
medesima localita', di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto  del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, rimane fissato in
trecentosessantacinque giorni. 
  14. Al personale comunque inviato in missione compete  altresi'  il
rimborso,  nell'ambito  delle  risorse  allo  scopo   assegnate   sui
pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto
urbano o dei taxi nei casi di indisponibilita' dei mezzi  pubblici  o
comunque per impossibilita' a fruirne in relazione  alla  particolare
tipologia  di   servizio   nei   casi   preventivamente   individuati
dall'Amministrazione. 
  15. I visti di arrivo  e  di  partenza  del  personale  inviato  in
missione  sono  attestati  con  dichiarazione  dell'interessato   sul
certificato di viaggio. 
  16. L'indennita' di cui all'articolo 10  della  legge  18  dicembre
1973, n. 836 e' corrisposta, nei limiti delle risorse  previste,  per
tutte  le  attivita'  istituzionali  di  controllo   del   territorio
transfrontaliero degli Stati confinanti lungo l'arco alpino o  per  i
compiti che vengono espletati  oltre  detto  confine  come  ordinarie
attivita'  di  servizio,   derivanti   da   forme   di   cooperazione
transfrontaliera individuate dagli accordi internazionali vigenti. 
 
          Nota all'art. 13:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo 6, comma 4, del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.
          254:
             «4.  In  caso  di  missioni di durata superiore a trenta
          giorni  connesse  con  particolari attivita' di servizio di
          carattere   operativo   che   coinvolgano   piu'  unita  di
          personale,    l'Amministrazione   ove   lo   ritenga   piu'
          conveniente  e comunque con costi non superiori al rimborso
          medio   delle   spese   di  pernottamento  degli  eventuali
          fruitori,  ha facolta' di locare con oneri, compresi quelli
          per  gestione  e  consumi,  a carico dei relativi capitoli,
          appartamenti  ammobiliati da reperire sul libero mercato da
          concedere   al   personale   interessato   in  luogo  della
          sistemazione alberghiera e con riduzione del trattamento di
          missione  per  fruizione  di  alloggio  gratuito secondo le
          normative  in vigore. Al predetto personale le spese per il
          vitto sono rimborsate secondo le disposizioni vigenti.».
             - Si riporta il testo dell'articolo 7, commi 5 e 10, del
          decreto  del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
          164:
             «5. La maggiorazione dell'indennita' oraria di missione,
          prevista  dall'articolo  6,  comma  3,  secondo quadriennio
          normativo Polizia, e' rideterminata in € 6,00 per ogni ora.
             10.  A  decorrere  dal 1° gennaio 2003 per la Polizia ad
          ordinamento  civile,  impegnato  nella  frequenza  di corsi
          addestrativi  e  formativi,  il  limite di duecentoquaranta
          giorni  di  missione continuativa nella medesima localita',
          previsto  dall'articolo  1,  comma 3, della legge 26 luglio
          1978, n. 417, e' elevato a trecentosessantacinque giorni.».
             -  Si  riporta  il testo dell'articolo 10 della legge 18
          dicembre1973,  n.  836,  recante  «Trattamento economico di
          missione   e  di  trasferimento  dei  dipendenti  statali»,
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 29 dicembre 1973, n.
          333, supplemento ordinario:
             «Art.  10.  -  Ai  dipendenti che si rechino in missione
          presso  le  stazioni  ferroviarie  di  confine  o presso le
          dogane  internazionali situate in territorio estero compete
          l'indennita'  di  trasferta nella misura e con le modalita'
          previste  per  l'interno.  Tuttavia,  per  dette  missioni,
          compete  la  indennita'  di  trasferta anche se la distanza
          intercorrente  fra  la  ordinaria  sede  di  servizio  e la
          localita'  di missione e' inferiore ai 12 chilometri di cui
          al  punto d) del terzo comma dell'articolo 3 della presente
          legge.».