Art. 14.
Trattamento economico di trasferimento
1. L'Amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad
effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti
trasferiti d'ufficio, come previsto dall'articolo 19, comma 8, della
legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni e
integrazioni, provvede a stipulare apposite convenzioni con
trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico
dell'Amministrazione fino ad un massimo di 120 quintali.
2. Il personale trasferito d'autorita' che, ove sussista l'alloggio
di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto, ed
abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, puo'
richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o
di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un
importo massimo di euro 775,00 mensili, fino all'assegnazione
dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a
tre mesi.
3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha
facolta' di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto
in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata del
beneficio e comunque non oltre i sei mesi.
4. A richiesta dell'interessato il rimborso previsto dall'articolo
1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, puo' essere anticipato
nella misura corrispondente a tre mensilita', fermi restando i limiti
massimi previsti dallo stesso comma 3.
5. Al personale con famiglia a carico trasferito d'autorita' che
non fruisca dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici
di alloggi forniti dall'Amministrazione, e' dovuta in un'unica
soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella
nuova sede di servizio, o nelle localita' viciniori consentite,
un'indennita' di euro 1.500,00. Tale indennita' e' corrisposta nella
misura di euro 775,00 al personale senza famiglia a carico o al
seguito.
6. Il personale trasferito all'estero puo' optare, mantenendo il
diritto alle indennita' ed ai rimborsi previsti dalla normativa
vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel domicilio
eletto nel territorio nazionale anziche' nella nuova sede di servizio
all'estero.
7. In caso di assunzione e rilascio di alloggio di servizio
connesso con l'incarico, si applicano le disposizioni di cui al comma
1, per le spese di trasporto dei mobili e delle masserizie da uno ad
altro alloggio di servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di
servizio e viceversa anche nell'ambito dello stesso comune.
8. Il diritto al rimborso delle spese di cui all'articolo 20, comma
5, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, decorre dalla data di
comunicazione formale al dipendente del provvedimento di
trasferimento.
9. Il personale di cui all'articolo 1 del presente decreto
trasferito d'ufficio ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge
29 marzo 2001, n. 86, che non fruisce nella nuova sede di alloggio di
servizio e abbia scelto il rimborso del canone mensile per l'alloggio
privato puo', al termine del primo anno di percezione di tale
trattamento, optare per l'indennita' mensile pari a trenta diarie di
missione in misura ridotta del 30 per cento per i successivi dodici
mesi. Tale opzione puo' essere esercitata una sola volta.
Nota all'art. 14:
- Si riporta il testo degli articoli 19, comma 8, e 20,
comma 5, della legge 18 dicembre 1973, n. 836:
«8. Ove il trasporto dei mobili e delle masserizie sia
compiuto con mezzi forniti gratuitamente
dall'amministrazione, al dipendente trasferito non compete
alcuna indennita' chilometrica.».
«5.Le indennita' e i rimborsi relativi al trasferimento
della famiglia, del mobilio e delle masserizie vengono
corrisposti in relazione alla situazione di famiglia alla
data del movimento e sempreche' questo risulti avvenuto
entro tre anni dalla data di decorrenza del provvedimento
di trasferimento.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3, della
legge 29 marzo 2001, n. 86, recante «Disposizioni in
materia di personale delle Forze armate e delle Forze di
polizia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile
2001, n. 77:
«Art. 1 (Indennita' di trasferimento). - 3. Il personale
che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio
puo' optare, in luogo del trattamento di cui al comma 1,
per il rimborso del 90 per cento del canone mensile
corrisposto per l'alloggio privato fino ad un importo
massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo non
superiore a trentasei mesi. Al rimborso di cui al presente
comma si applica l'articolo 48, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».