Art. 15.
Orario di lavoro
1. La durata dell'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali.
2. Al completamento dell'orario di lavoro di cui al comma 1
concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle vigenti
disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia, i congedi
ordinario e straordinario, i recuperi di cui al comma 4 ed i riposi
compensativi.
3. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato
oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che
del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato
dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento
dello stesso; qualora il predetto servizio si protragga oltre le ore
24:00 per almeno tre ore, il dipendente ha diritto ad un intervallo
per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno
giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento
dell'orario settimanale d'obbligo.
4. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per
sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato
dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al
riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1°
gennaio 2009, l'indennita' spettante ai sensi dell'articolo 10, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n.
170, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro
giornaliero, e' rideterminata in euro 8,00.
5. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno
di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festivita'
infrasettimanale, e' concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire
entro le quattro settimane successive.
6. Per il personale della Polizia di Stato, le ore di lavoro
straordinario eventualmente non retribuite o non recuperate a titolo
di riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a
quello in cui sono state effettuate sono comunque retribuite
nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota
spettante, entro l'anno successivo.
Nota all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007,
n. 170:
«Art. 10 (Orario di lavoro). - 3. Fermo restando il
diritto al recupero, al personale che per sopravvenute
inderogabili esigenze di servizio sia chiamato
dall'amministrazione a prestare servizio nel giorno
destinato al riposo settimanale o nel festivo
infrasettimanale e' corrisposta una indennita' di 5,00 a
compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro
giornaliero.».