Art. 15.

                          Orario di lavoro

  1. La durata dell'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali.
  2.  Al  completamento  dell'orario  di  lavoro  di  cui  al comma 1
concorrono   le   assenze   riconosciute   ai   sensi  delle  vigenti
disposizioni,  ivi  compresi  le  assenze  per  malattia,  i  congedi
ordinario  e  straordinario, i recuperi di cui al comma 4 ed i riposi
compensativi.
  3.  Il  personale  inviato in servizio fuori sede che sia impiegato
oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che
del  tempo  necessario  all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato
dall'espletamento  del  turno  ordinario previsto o dal completamento
dello  stesso; qualora il predetto servizio si protragga oltre le ore
24:00  per  almeno tre ore, il dipendente ha diritto ad un intervallo
per  il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno
giornaliero  si  intende  completato  anche ai fini dell'espletamento
dell'orario settimanale d'obbligo.
  4.  Fermo  restando  il  diritto  al recupero, al personale che per
sopravvenute   inderogabili   esigenze   di   servizio  sia  chiamato
dall'Amministrazione  a  prestare  servizio  nel  giorno destinato al
riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1°
gennaio 2009, l'indennita' spettante ai sensi dell'articolo 10, comma
3,  del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n.
170,  a  compensazione  della  sola  ordinaria  prestazione di lavoro
giornaliero, e' rideterminata in euro 8,00.
  5.  Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno
di  riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festivita'
infrasettimanale, e' concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire
entro le quattro settimane successive.
  6.  Per  il  personale  della  Polizia  di  Stato, le ore di lavoro
straordinario  eventualmente non retribuite o non recuperate a titolo
di  riposo  compensativo  entro il 31 dicembre dell'anno successivo a
quello   in  cui  sono  state  effettuate  sono  comunque  retribuite
nell'ambito  delle  risorse  disponibili,  limitatamente  alla  quota
spettante, entro l'anno successivo.
 
          Nota all'art. 15:
             -  Si  riporta  il  testo dell'articolo 10, comma 3, del
          decreto  del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007,
          n. 170:
             «Art.  10  (Orario  di  lavoro).  - 3. Fermo restando il
          diritto  al  recupero,  al  personale  che per sopravvenute
          inderogabili    esigenze    di    servizio   sia   chiamato
          dall'amministrazione   a   prestare   servizio  nel  giorno
          destinato    al    riposo   settimanale   o   nel   festivo
          infrasettimanale  e' corrisposta una indennita' di € 5,00 a
          compensazione  della  sola  ordinaria prestazione di lavoro
          giornaliero.».