Art. 16.
Congedi straordinari e aspettativa
1. La riduzione di un terzo di tutti gli assegni, spettanti al
pubblico dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto
di congedo straordinario, con esclusione delle indennita' per servizi
e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro
straordinario prevista dall'articolo 3, comma 39, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, non si applica al personale delle Forze di
polizia ad ordinamento civile.
2. Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui
all'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 1995, n. 395, sussistono anche per il personale
accasermato.
3. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in
modo parziale permane ovvero e' collocato in aspettativa fino alla
pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
della lesione o infermita' che ha causato la predetta non idoneita'
anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore.
Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento piu'
favorevole, durante l'aspettativa per infermita', sino alla pronuncia
sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della
lesione subita o della infermita' contratta, competono gli emolumenti
di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui
non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non
vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa
Amministrazione o in altre amministrazioni, previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 e dal decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ripetibili la meta' delle
somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo
di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo
mese continuativo di aspettativa.
Non si da' luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul
riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il
ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa.
Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di
aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del
predetto limite massimo.
4. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, fermi restando i limiti
di cui all'articolo 68, comma 3, e all'articolo 70 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e fatte salve le
disposizioni di maggior favore, al personale collocato in aspettativa
per infermita', in attesa della pronuncia sul riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio della lesione o infermita', competono
gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera.
Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di
servizio sono ripetibili la meta' delle somme corrisposte dal
tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte
le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di
aspettativa.
5. Il personale del Corpo forestale dello Stato, appartenente ai
ruoli degli agenti e assistenti, sovrintendenti, ispettori, giudicato
permanentemente inidoneo in forma assoluta all'assolvimento dei
compiti d'istituto per motivi di salute, dipendenti o meno da causa
di servizio, in attesa del transito nei ruoli tecnici del Corpo
forestale dello Stato ai sensi del decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali 7 ottobre 2005, n. 228, e' collocato
in aspettativa con il godimento del trattamento dovuto all'atto
dell'inidoneita', sino ad avvenuto trasferimento.
6. Il personale che non completa il turno per ferite o lesioni
verificatesi durante il servizio ha diritto alla corresponsione delle
indennita' previste per la giornata lavorativa.
Nota all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 39, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante «Interventi
correttivi di finanza pubblica», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 1993, n. 303, supplemento ordinario:
«39. Il primo comma dell'articolo 40 del citato testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente: "per il
primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo
straordinario spettano al pubblico dipendente tutti gli
assegni, ridotti di un terzo, escluse le indennita' per
servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni
di lavoro straordinario. durante il periodo di congedo
ordinario e straordinario, esclusi i giorni di cui al
periodo precedente, spettano al pubblico dipendente tutti
gli assegni escluse le indennita' per servizi e funzioni di
carattere speciale e per prestazioni di lavoro
straordinario".».
- Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.
395, recante «Recepimento dell'accordo sindacale del 20
luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia
ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del
provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995
riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare
(Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1995, n.
222, supplemento ordinario:
«2. In occasione di trasferimento del personale, per le
esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso
la nuova sede di servizio, l'Amministrazione concede un
congedo straordinario speciale nelle durate di seguito
specificate:
a) trasferimento in territorio nazionale: giorni venti0
per il personale ammogliato o con famiglia a carico o con
almeno dieci anni di servizio; giorni dieci per il
personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di
servizio;
b) trasferimento per il personale destinato a prestare
o che rientri dal servizio all'estero: giorni trenta al
personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno
10 anni di servizio; giorni venti al personale senza
famiglia a carico con meno di dieci anni di servizio.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 339, recante «Passaggio del personale non idoneo
all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre
amministrazioni dello Stato», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158.
- Il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443,
recante «Ordinamento del personale del Corpo di polizia
penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge
15 dicembre 1990, n. 395», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 novembre 1992, n. 274.
- Si riporta il testo degli articoli 68, comma 3, e 70
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 1957, n. 22,
supplemento ordinario:
«Art. 68 (Aspettativa per infermita' - Equo indennizzo
per perdita della integrita' fisica dipendente da causa di
servizio). - L'aspettativa per infermita' ha termine col
cessare della causa per la quale fu disposta; essa non puo'
protrarsi per piu' di diciotto mesi.».
«Art. 70 (Cumulo di aspettative). - Due periodi di
aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti
della determinazione del limite massimo di durata previsto
dall'art. 69, quando tra essi non interceda un periodo di
servizio attivo superiore a sei mesi; due periodi di
aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti
della determinazione del limite massimo di durata previsto
dal terzo comma dell'art. 68, quando tra essi non interceda
un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.
La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di
famiglia e per infermita' non puo' superare in ogni caso
due anni e mezzo in un quinquennio.
Per motivi di particolare gravita' il Consiglio di
amministrazione puo' consentire all'impiegato, che abbia
raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne
faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza
assegni di durata non superiore a sei mesi.».
- Il decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 7 ottobre 2005, n. 228, recante «Regolamento
recante norme per il passaggio del personale dei ruoli
degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli
ispettori del Corpo forestale dello Stato in altri ruoli
dell'amministrazione o di altre amministrazioni dello
Stato», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 novembre
2005, n. 257.