Art. 17.

                          Terapie salvavita

  1.  A  decorrere  dall'entrata in vigore del decreto del Presidente
della  Repubblica  11  settembre  2007,  n. 170, in caso di patologie
gravi  che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili
secondo   le  indicazioni  dell'Ufficio  medico  legale  dell'Azienda
sanitaria  competente  per territorio, ai fini del presente articolo,
sono  esclusi  dal  computo  dei giorni di congedo straordinario o di
aspettativa  per infermita' i relativi giorni di ricovero ospedaliero
o  di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie,
debitamente  certificati  dalla competente Azienda sanitaria locale o
struttura  convenzionata  o  da  equivalente  struttura  sanitaria. I
giorni  di  assenza  di  cui  al  presente  articolo sono a tutti gli
effetti  equiparati  al servizio prestato nell'Amministrazione e sono
retribuiti,  con  esclusione  delle  indennita' e dei compensi per il
lavoro  straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento
delle prestazioni.
  2.   Per  agevolare  il  soddisfacimento  di  particolari  esigenze
collegate  a  terapie  o  visite specialistiche di cui al comma 1, le
amministrazioni  favoriscono  un'idonea  articolazione dell'orario di
lavoro nei confronti dei soggetti interessati.
 
          Nota all'art. 17:
             -   Il   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
          settembre  2007,  n. 170, recante «Recepimento dell'accordo
          sindacale  e  del  provvedimento  di  concertazione  per il
          personale   non   dirigente   delle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento   civile   e  militare  (quadriennio  normativo
          2006-2009  e  biennio  economico 2006-2007)», e' pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale   18  ottobre  2007,  n.  243,
          supplemento ordinario.