Art. 17.
Terapie salvavita
1. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, in caso di patologie
gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili
secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda
sanitaria competente per territorio, ai fini del presente articolo,
sono esclusi dal computo dei giorni di congedo straordinario o di
aspettativa per infermita' i relativi giorni di ricovero ospedaliero
o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie,
debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o
struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria. I
giorni di assenza di cui al presente articolo sono a tutti gli
effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono
retribuiti, con esclusione delle indennita' e dei compensi per il
lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento
delle prestazioni.
2. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze
collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma 1, le
amministrazioni favoriscono un'idonea articolazione dell'orario di
lavoro nei confronti dei soggetti interessati.
Nota all'art. 17:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11
settembre 2007, n. 170, recante «Recepimento dell'accordo
sindacale e del provvedimento di concertazione per il
personale non dirigente delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare (quadriennio normativo
2006-2009 e biennio economico 2006-2007)», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2007, n. 243,
supplemento ordinario.