Art. 18.

                   Tutela delle lavoratrici madri

  1.  Oltre  a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001,
n.  151, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile si
applicano le seguenti disposizioni:
   a)  esonero  dalla sovrapposizione completa dei turni, a richiesta
degli    interessati,    tra    coniugi   dipendenti   dalla   stessa
Amministrazione con figli fino a sei anni di eta';
   b)  esonero,  a  domanda, per la madre o, alternativamente, per il
padre,  dal  turno notturno sino al compimento del terzo anno di eta'
del figlio;
   c)  esonero,  a domanda, sino al compimento del terzo anno di eta'
del  figlio,  per la madre dal turno notturno o da turni continuativi
articolati  sulle  24 ore, o per le situazioni monoparentali da turni
continuativi articolati sulle 24 ore;
   d)  esonero,  a  domanda,  dal  turno  notturno  per le situazioni
monoparentali,  ivi  compreso  il genitore unico affidatario, sino al
compimento del dodicesimo anno di eta' del figlio convivente;
   e)  divieto  di  inviare  in  missione fuori sede o in servizio di
ordine   pubblico  per  piu'  di  una  giornata,  senza  il  consenso
dell'interessato, il personale con figli di eta' inferiore a tre anni
che ha proposto istanza per essere esonerato dai turni continuativi e
notturni e dalla sovrapposizione dei turni;
   f)  esonero,  a  domanda,  dal turno notturno per i dipendenti che
abbiano  a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5
febbraio 1992, n. 104;
   g)  possibilita' per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri
vincitori  di  concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di
eta',  di  frequentare  il  corso di formazione presso la scuola piu'
vicina  al  luogo  di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si
svolge;
   h)  divieto  di  impiegare  la  madre o il padre che fruiscono dei
riposi  giornalieri,  ai  sensi  degli  articoli 39 e 40, del decreto
legislativo  26  marzo  2001, n. 151 in turni continuativi articolati
sulle 24 ore.
  2.  La  disposizione  di  cui  all'articolo 9, comma 1, del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applica anche alle appartenenti
al Corpo forestale dello Stato.
  3.  Nel  caso  di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di
cui  ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di effettivo ingresso del
bambino nella famiglia.
 
          Nota all'art. 18:
             - Si riporta il testo degli articoli 9, comma 1, 39 e 40
          del  decreto  legislativo  26  marzo  2001, n. 151, recante
          «Testo  unico  delle disposizioni legislative in materia di
          tutela  e  sostegno  della maternita' e della paternita', a
          norma  dell'articolo  15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.»,
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2001, n. 96,
          supplemento ordinario:
             «Art.  9 (Polizia di Stato, penitenziaria e municipale).
          -  1.  Fermo  restando  quanto  previsto dal presente Capo,
          durante   la   gravidanza  e'  vietato  adibire  al  lavoro
          operativo le appartenenti alla Polizia di Stato.».
             «Art.  39  (Riposi  giornalieri  della  madre).  - 1. Il
          datore  di  lavoro  deve consentire alle lavoratrici madri,
          durante  il  primo anno di vita del bambino, due periodi di
          riposo,  anche cumulabili durante la giornata. Il riposo e'
          uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro e' inferiore
          a sei ore.
             2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata
          di  un'ora  ciascuno e sono considerati ore lavorative agli
          effetti  della durata e della retribuzione del lavoro. Essi
          comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.
             3.  I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando
          la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura
          idonea,   istituiti   dal   datore  di  lavoro  nell'unita'
          produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.».
             «Art.  40 (Riposi giornalieri del padre). - 1. I periodi
          di riposo di cui all'articolo 39 sono riconosciuti al padre
          lavoratore:
              a)  nel  caso  in  cui  i  figli siano affidati al solo
          padre;
              b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che
          non se ne avvalga;
              c)  nel  caso  in  cui  la  madre  non  sia lavoratrice
          dipendente;
              d)  in  caso  di  morte  o  di  grave  infermita' della
          madre.».
             - La legge 5 febbraio 1992, n 104, recante «Legge-quadro
          per  l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
          persone   handicappate»,   e'   pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39.