Art. 2. Nuovi stipendi 1. La decorrenza degli stipendi annui lordi del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, in applicazione dell'articolo 15 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni nella legge 29 novembre 2007, n. 222, viene retrodatata al 1° febbraio 2007. 2. Le misure degli stipendi annui lordi di cui al comma precedente e i relativi incrementi mensili lordi sono riportati nella tabella seguente: ===================================================================== Stipendi a | | | Stipendi annui decorrere dal 1° | |Incrementi mensili | lordi (12 febbraio 2007 |Parametri| lordi | mensilita') --------------------------------------------------------------------- Qualifiche ed | | | equiparate | euro | euro | ===================================================================== Vice Questore | | | aggiunto | 150,00 | 127,50 | 24.705,00 --------------------------------------------------------------------- Commissario Capo | 144,50 | 122,83 | 23.799,15 --------------------------------------------------------------------- Commissario | 139,00 | 118,15 | 22.893,30 --------------------------------------------------------------------- Vice Commissario | 133,25 | 113,26 | 21.946,28 --------------------------------------------------------------------- Ispettore superiore| | | s.UPS Sostituto | | | Commissario | 139,00 | 118,15 | 22.893,30 --------------------------------------------------------------------- Ispettore superiore| | | s.UPS (con 8 anni | | | nella qualifica) | 135,50 | 115,18 | 22.316,85 --------------------------------------------------------------------- Ispettore superiore| | | s.UPS | 133,00 | 113,05 | 21.905,10 --------------------------------------------------------------------- Ispettore Capo | 128,00 | 108,80 | 21.081,60 --------------------------------------------------------------------- Ispettore | 124,00 | 105,40 | 20.422,80 --------------------------------------------------------------------- Vice Ispettore | 120,75 | 102,64 | 19.887,53 --------------------------------------------------------------------- Sovrintendente Capo| | | (con 8 anni nella | | | qualifica) | 122,50 | 104,13 | 20.175,75 --------------------------------------------------------------------- Sovrintendente Capo| 120,25 | 102,21 | 19.805,18 --------------------------------------------------------------------- Sovrintendente | 116,25 | 98,81 | 19.146,38 --------------------------------------------------------------------- Vice Sovrintendente| 112,25 | 95,41 | 18.487,58 --------------------------------------------------------------------- Assistente Capo | | | (con 8 anni nella | | | qualifica) | 113,50 | 96,48 | 18.693,45 --------------------------------------------------------------------- Assistente Capo | 111,50 | 94,77 | 18.364,05 --------------------------------------------------------------------- Assistente | 108,00 | 91,80 | 17.787,60 --------------------------------------------------------------------- Agente scelto | 104,50 | 88,83 | 17.211,15 --------------------------------------------------------------------- Agente | 101,25 | 86,06 | 16.675,88 3. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero. 4. I valori stipendiali di cui al comma 2 riassorbono gli incrementi attribuiti dal 1° febbraio 2007 ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170: «Art. 2 (Nuovi stipendi). - 1. Dal 1° gennaio 2006, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e' fissato in euro 155,39 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella: ----> Vedere tabella a pag. 38 <---- 2. Dal 1° febbraio 2007, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e' fissato in euro 155,82 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella: ----> Vedere tabella a pag. 39 <---- 3. Dal 1° settembre 2007, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e' fissato in euro 164,70 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella: ----> Vedere tabella a pag. 40 <---- 4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero. 5. Gli importi stabiliti dai commi precedenti assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301.». - Per il testo dell'articolo 15 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, recante «Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'articolo 7 della Legge 29 marzo 2001, n. 86», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2003, n. 173, supplemento ordinario: «1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 nello stipendio basato sul sistema dei parametri confluiscono i valori stipendiali correlati ai livelli retributivi, l'indennita' integrativa speciale, gli scatti gerarchici e aggiuntivi, nonche' gli emolumenti pensionabili indicati nelle tabelle 3, 4 e 5.». - La legge 29 aprile 1976, n. 177, recante «Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1976, n. 120.». - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 10, dellalegge 8 agosto 1995, n. 335, recante«Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1995, n. 190, supplemento ordinario, e' il seguente: «10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177 , rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'articolo 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.».