Art. 2.

                           Nuovi stipendi

  1.  La  decorrenza  degli  stipendi annui lordi del personale delle
Forze  di  polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 2, comma
3,  del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n.
170,  in  applicazione  dell'articolo 15 del decreto-legge 1° ottobre
2007,  n.  159,  convertito con modificazioni nella legge 29 novembre
2007, n. 222, viene retrodatata al 1° febbraio 2007.
  2.  Le misure degli stipendi annui lordi di cui al comma precedente
e  i  relativi  incrementi mensili lordi sono riportati nella tabella
seguente:

=====================================================================
    Stipendi a     |         |                   |  Stipendi annui
 decorrere dal 1°  |         |Incrementi mensili |     lordi (12
   febbraio 2007   |Parametri|       lordi       |    mensilita')
---------------------------------------------------------------------
   Qualifiche ed   |         |                   |
    equiparate     |  euro   |       euro        |
=====================================================================
Vice Questore      |         |                   |
aggiunto           | 150,00  |      127,50       |     24.705,00
---------------------------------------------------------------------
Commissario Capo   | 144,50  |      122,83       |     23.799,15
---------------------------------------------------------------------
Commissario        | 139,00  |      118,15       |     22.893,30
---------------------------------------------------------------------
Vice Commissario   | 133,25  |      113,26       |     21.946,28
---------------------------------------------------------------------
Ispettore superiore|         |                   |
s.UPS Sostituto    |         |                   |
Commissario        | 139,00  |      118,15       |     22.893,30
---------------------------------------------------------------------
Ispettore superiore|         |                   |
s.UPS (con 8 anni  |         |                   |
nella qualifica)   | 135,50  |      115,18       |     22.316,85
---------------------------------------------------------------------
Ispettore superiore|         |                   |
s.UPS              | 133,00  |      113,05       |     21.905,10
---------------------------------------------------------------------
Ispettore Capo     | 128,00  |      108,80       |     21.081,60
---------------------------------------------------------------------
Ispettore          | 124,00  |      105,40       |     20.422,80
---------------------------------------------------------------------
Vice Ispettore     | 120,75  |      102,64       |     19.887,53
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente Capo|         |                   |
(con 8 anni nella  |         |                   |
qualifica)         | 122,50  |      104,13       |     20.175,75
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente Capo| 120,25  |      102,21       |     19.805,18
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente     | 116,25  |       98,81       |     19.146,38
---------------------------------------------------------------------
Vice Sovrintendente| 112,25  |       95,41       |     18.487,58
---------------------------------------------------------------------
Assistente Capo    |         |                   |
(con 8 anni nella  |         |                   |
qualifica)         | 113,50  |       96,48       |     18.693,45
---------------------------------------------------------------------
Assistente Capo    | 111,50  |       94,77       |     18.364,05
---------------------------------------------------------------------
Assistente         | 108,00  |       91,80       |     17.787,60
---------------------------------------------------------------------
Agente scelto      | 104,50  |       88,83       |     17.211,15
---------------------------------------------------------------------
Agente             | 101,25  |       86,06       |     16.675,88

  3.   Il  trattamento  stipendiale,  come  rideterminato  dai  commi
precedenti,  per  la  quota parte relativa all'indennita' integrativa
speciale,  conglobata  dal  1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai
sensi  dell'articolo  3,  comma  1, del decreto legislativo 30 maggio
2003,  n.  193,  non  modifica  la base di calcolo ai fini della base
pensionabile  di  cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive
modificazioni,  e  dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul
trattamento  complessivo  fruito,  in base alle vigenti disposizioni,
dal personale in servizio all'estero.
  4.  I  valori  stipendiali  di  cui  al  comma  2  riassorbono  gli
incrementi  attribuiti  dal 1° febbraio 2007 ai sensi dell'articolo 2
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 11 settembre 2007, n.
170.
 
          Nota all'art. 2:
             -  Si  riporta  il testo dell'articolo 2 del decreto del
          Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170:
             «Art.  2  (Nuovi stipendi). - 1. Dal 1° gennaio 2006, il
          valore  del  punto  parametrale, stabilito dall'articolo 2,
          comma  2,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 5
          novembre  2004,  n.  301,  e'  fissato in euro 155,39 annui
          lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze
          di polizia ad ordinamento civile, individuato nell'articolo
          2,  comma  2, del decreto del Presidente della Repubblica 5
          novembre  2004,  n.  301,  e', pertanto, incrementato delle
          misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi
          di cui alla seguente tabella:

                    ---->  Vedere tabella a pag. 38   <----

             2.   Dal   1°   febbraio   2007,  il  valore  del  punto
          parametrale,   stabilito  dall'articolo  2,  comma  2,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n.
          301,  e' fissato in euro 155,82 annui lordi. Il trattamento
          stipendiale   del  personale  delle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento  civile,  individuato nell'articolo 2, comma 2,
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 5 novembre
          2004,  n.  301,  e',  pertanto,  incrementato  delle misure
          mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui
          alla seguente tabella:

                    ---->  Vedere tabella a pag. 39  <----

             3.   Dal   1°   settembre  2007,  il  valore  del  punto
          parametrale,   stabilito  dall'articolo  2,  comma  2,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n.
          301,  e' fissato in euro 164,70 annui lordi. Il trattamento
          stipendiale   del  personale  delle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento  civile,  individuato nell'articolo 2, comma 2,
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 5 novembre
          2004,  n.  301,  e',  pertanto,  incrementato  delle misure
          mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui
          alla seguente tabella:

                    ---->  Vedere tabella a pag. 40   <----

             4.  Il  trattamento  stipendiale, come rideterminato dai
          commi    precedenti,    per   la   quota   parte   relativa
          all'indennita'  integrativa  speciale,  conglobata  dal  1°
          gennaio  2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo
          3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,
          non  modifica  la  base  di  calcolo  ai  fini  della  base
          pensionabile  di  cui  alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e
          successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo
          2,  comma  10,  della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha
          effetti  diretti  e  indiretti  sul trattamento complessivo
          fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in
          servizio all'estero.
             5.  Gli importi stabiliti dai commi precedenti assorbono
          l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso
          di  vacanza  contrattuale,  dall'articolo  1,  comma 3, del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n.
          301.».
             -  Per  il  testo  dell'articolo  15 del decreto legge 1
          ottobre 2007, n. 159, si veda nelle note alle premesse.
             -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo 3, comma 1, del
          decreto   legislativo  30  maggio  2003,  n.  193,  recante
          «Sistema  dei  parametri  stipendiali  per il personale non
          dirigente  delle  Forze  di polizia e delle Forze armate, a
          norma  dell'articolo  7  della Legge 29 marzo 2001, n. 86»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2003, n. 173,
          supplemento ordinario:
             «1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio 2005 nello stipendio
          basato  sul  sistema  dei  parametri  confluiscono i valori
          stipendiali  correlati ai livelli retributivi, l'indennita'
          integrativa  speciale,  gli scatti gerarchici e aggiuntivi,
          nonche'  gli emolumenti pensionabili indicati nelle tabelle
          3, 4 e 5.».
             - La legge 29 aprile 1976, n. 177, recante «Collegamento
          delle  pensioni  del  settore  pubblico alla dinamica delle
          retribuzioni.  Miglioramento  del trattamento di quiescenza
          del  personale statale e degli iscritti alle casse pensioni
          degli istituti di previdenza", e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 7 maggio 1976, n. 120.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2,  comma  10,
          dellalegge  8  agosto  1995,  n.  335,  recante«Riforma del
          sistema   pensionistico   obbligatorio   e  complementare»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1995, n. 190,
          supplemento ordinario, e' il seguente:
             «10.   Nei   casi  di  applicazione  dei  commi  1  e  2
          dell'articolo  15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , in
          materia  di  assoggettamento alla ritenuta in conto entrate
          del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della
          base  pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera
          per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile
          previsto  dagli  articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile
          1976,  n.  177  , rispettivamente, per il personale civile,
          militare,  ferroviario  e per quello previsto dall'articolo
          15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.».