Art. 20.
Asili nido
1. Nell'ambito delle attivita' assistenziali nei confronti del
personale e nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ad
esse inerenti l'Amministrazione, in luogo della istituzione di asili
nido, puo' concedere il rimborso, anche parziale, delle rette
relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico,
secondo modalita' e criteri da concordare con le organizzazioni
sindacali rappresentative sul piano nazionale.
2. A decorrere dall'anno 2009, le risorse di cui all'articolo 38
del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164,
sono incrementate, per le finalita' di cui al comma 1, dei seguenti
importi annui:
a) Polizia di Stato: euro 533.695;
b) Polizia penitenziaria: euro 500.000;
c) Corpo forestale dello stato: euro 126.715.
Nota all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164:
«Art. 38 (Asili nido). - 1. Nell'ambito delle attivita'
assistenziali nei confronti del personale e nei limiti
degli stanziamenti relativi ai capitoli ad esse inerenti
l'amministrazione, in luogo della istituzione di asili
nido, puo' concedere il rimborso, anche parziale, delle
rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i
figli a carico, secondo modalita' e criteri da concordare
con le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano
nazionale.
2. A decorrere dall'anno 2002 sono assegnati
complessivamente per le finalita' di cui al comma 1 1,5
milioni annui.
3. La ripartizione della somma indicata al comma 2 viene
effettuata in proporzione alla consistenza numerica del
personale in servizio, alla data del 31 dicembre 2000,
presso ciascuna Forza di polizia.».