Art. 20.

                             Asili nido


  1.  Nell'ambito  delle  attivita'  assistenziali  nei confronti del
personale  e  nei  limiti  degli stanziamenti relativi ai capitoli ad
esse  inerenti l'Amministrazione, in luogo della istituzione di asili
nido,  puo'  concedere  il  rimborso,  anche  parziale,  delle  rette
relative  alle  spese  sostenute dai dipendenti per i figli a carico,
secondo  modalita'  e  criteri  da  concordare  con le organizzazioni
sindacali rappresentative sul piano nazionale.
  2.  A  decorrere  dall'anno 2009, le risorse di cui all'articolo 38
del  decreto  del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164,
sono  incrementate,  per le finalita' di cui al comma 1, dei seguenti
importi annui:
   a) Polizia di Stato: euro 533.695;
   b) Polizia penitenziaria: euro 500.000;
   c) Corpo forestale dello stato: euro 126.715.
 
          Nota all'art. 20:
             -  Si  riporta il testo dell'articolo 38 del decreto del
          Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164:
             «Art.  38 (Asili nido). - 1. Nell'ambito delle attivita'
          assistenziali  nei  confronti  del  personale  e nei limiti
          degli  stanziamenti  relativi  ai capitoli ad esse inerenti
          l'amministrazione,  in  luogo  della  istituzione  di asili
          nido,  puo'  concedere  il  rimborso, anche parziale, delle
          rette  relative  alle  spese sostenute dai dipendenti per i
          figli  a  carico, secondo modalita' e criteri da concordare
          con  le  organizzazioni sindacali rappresentative sul piano
          nazionale.
             2.   A   decorrere   dall'anno   2002   sono   assegnati
          complessivamente  per  le finalita' di cui al comma 1 € 1,5
          milioni annui.
             3. La ripartizione della somma indicata al comma 2 viene
          effettuata  in  proporzione  alla  consistenza numerica del
          personale  in  servizio,  alla  data  del 31 dicembre 2000,
          presso ciascuna Forza di polizia.».