Art. 22.
Forme di partecipazione
1. Al comma 2 dell'articolo 28 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, dopo le parole «turni di
reperibilita'», sono inserite le seguenti parole:
«ed il cambio turno.».
2. Il comma 5 dell'articolo 28 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e' sostituito dal seguente comma:
«5. Ferma restando l'invarianza della spesa, dalla data di
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo recepita con il presente
decreto e fino all'introduzione di una nuova normativa sulle forme di
partecipazione, le Commissioni istituite ai sensi dell'articolo 26
del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 e
successive modificazioni sono costituite, con cadenza biennale, con
rappresentanti sindacali designati in maniera proporzionale dalle
organizzazioni sindacali rappresentative individuate dal decreto del
Ministro per la funzione pubblica e firmatarie del quadriennio
normativo, in numero comunque non superiore a dieci. Le medesime
Commissioni possono, altresi', essere costituite anche in forma
paritetica; in tale ipotesi sono chiamati a far parte delle predette
Commissioni un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni
sindacali come sopra individuate e la manifestazione di volonta'
espressa da ciascun rappresentante sindacale e' considerata in
ragione del grado di rappresentativita' dell'organizzazione sindacale
di appartenenza. Le modalita' di costituzione delle predette
Commissioni sono demandate ad apposito accordo a livello di singola
Amministrazione.».
3. All'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 18
giugno 2002, n. 164, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente comma:
«6. Per la Polizia di Stato, ferma restando l'invarianza della
spesa, in sede di Accordo Nazionale Quadro di cui all'articolo 24 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164,
saranno definite le modalita' per la costituzione di una Commissione
consultiva, competente a formulare proposte e pareri non vincolanti
in merito agli indirizzi generali del Fondo di assistenza, alla quale
partecipano cinque rappresentanti designati in maniera proporzionale
dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo
recepita con il presente decreto. Per il Corpo di Polizia
penitenziaria, ferme restando le previsioni di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2008, in sede di
Accordo Nazionale Quadro di cui all'articolo 24 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, saranno definite,
nel rispetto dell'invarianza della spesa, le modalita' per la
costituzione di una Commissione consultiva competente a formulare al
Consiglio di amministrazione dell'Ente di assistenza, proposte e
pareri non vincolanti finalizzati al benessere degli appartenenti al
Corpo. Partecipano alla Commissione consultiva cinque rappresentanti
delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo
recepita con il presente decreto.».
4. Con decorrenza 1° gennaio 2009, all'articolo 31, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, dopo
le parole «Alla ripartizione degli specifici contingenti complessivi
dei distacchi sindacali di cui al comma 1 tra le organizzazioni
sindacali del personale,» sono aggiunte le seguenti parole:
«individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. A) del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195, e».
5. Con decorrenza 1° gennaio 2009, all'articolo 32, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, dopo
le parole «Alla ripartizione degli specifici monte ore annui
complessivi di permessi sindacali indicati nel comma 2 tra le
organizzazioni sindacali del personale», sono aggiunte le seguenti
parole:
«individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera A) del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195, e».
6. All'articolo 34, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, le parole «associativi e» sono
eliminate.
Nota all'art. 22:
- Si riporta il testo degli articoli 24, 28 commi 2 e 5,
31, comma 2, 32, comma 3, e 34, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164:
«Art. 24 (Accordo nazionale quadro di amministrazione e
contrattazione decentrata). - 1. L'accordo nazionale quadro
di amministrazione e' stipulato fra il Ministro competente,
o un suo delegato, e una delegazione sindacale composta dai
rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale
firmataria dell'accordo nazionale di cui all'articolo 23,
lettera a1).
2. Le relative procedure di contrattazione devono essere
avviate entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, termine entro il quale le
organizzazioni sindacali presentano le relative
piattaforme.
3. L'accordo nazionale quadro di amministrazione ha
durata quadriennale e le materie che ne costituiscono
oggetto devono essere trattate in un'unica sessione.
4. L'accordo non puo' essere in contrasto con i vincoli
risultanti da quanto stabilito nel contratto collettivo
nazionale ne' comportare oneri eccedenti le risorse
confluite nel fondo di cui all'articolo 14.
5. Le procedure per l'accordo nazionale quadro si
svolgono per ciascuna amministrazione sulle seguenti
materie di contrattazione:
a) individuazione delle fattispecie, e delle misure da
attribuire a ciascuna di esse, a cui destinare le risorse
del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui
all'articolo 14; definizione delle modalita' per la loro
destinazione, utilizzazione e attribuzione, nonche' le
relative modalita' di verifica. L'accordo su tale punto
avra' cadenza annuale;
b) principi generali per la definizione degli accordi
decentrati di cui al comma 6, unitamente alle procedure di
perfezionamento in caso di mancata intesa ed alle modalita'
di verifica di tali accordi, nonche' per le determinazioni
dei periodi di validita';
c) individuazione delle tipologie per l'articolazione
dei turni di servizio, disciplinando, in ragione di
specifiche esigenze locali, anche la possibilita' di
accordi decentrati con articolazioni dei turni di servizio
diverse rispetto a quelle stabilite con l'accordo quadro;
d) criteri per la valutazione dell'adeguatezza degli
alloggi di servizio utilizzabili dal personale in missione;
e) criteri relativi alla formazione ed
all'aggiornamento professionale;
f) criteri generali, previa informazione dei dati
necessari, per la programmazione di turni di lavoro
straordinario diretti a consentire ai responsabili degli
uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati,
particolari esigenze di servizio;
g) criteri generali per l'applicazione del riposo
compensativo;
h) criteri generali per la programmazione di turni di
reperibilita';
i) indirizzi generali per le attivita' gestionali degli
enti di assistenza del personale;
l) criteri per l'impiego del personale con oltre
cinquanta anni d'eta' o con piu' di trenta anni di
servizio.
6. La contrattazione decentrata si svolge presso ogni
sede centrale e ufficio o istituto o reparto periferico di
livello dirigenziale individuati da ciascuna
Amministrazione, senza oneri finanziari aggiuntivi rispetto
a quanto previsto dal presente decreto, con le procedure
previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto sulle
procedure, e per le seguenti materie:
a) gestione ed applicazione, con cadenza annuale, di
quanto previsto dal comma 5, lettera a), secondo le
modalita' ivi definite ed entro trenta giorni dalla data
dell'accordo stesso e dei successivi aggiornamenti. Nel
caso non si pervenga, entro tale termine, ad un accordo, la
commissione di cui all'articolo 29, comma 3, esprime parere
vincolante nel merito;
b) criteri applicativi relativi alla formazione ed
all'aggiornamento professionale, con riferimento alle
materie, ai tempi ed alle modalita';
c) criteri per la verifica della qualita' e della
salubrita' dei servizi di mensa e degli spacci;
d) criteri per la verifica delle attivita' di
protezione sociale e di benessere del personale;
e) misure dirette a favorire pari opportunita' nel
lavoro e nello sviluppo professionale, ai fini anche delle
azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.».
«Art. 28 (Forme di partecipazione). - 2. Nell'ambito di
ciascuna amministrazione, i responsabili degli uffici
centrali e periferici si incontrano, con cadenza
semestrale, con le rispettive strutture periferiche delle
organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito
con il presente decreto, anche su richiesta delle stesse,
per un confronto - senza alcuna natura negoziale - sulle
modalita' di attuazione dei criteri concernenti la
programmazione di turni di lavoro straordinario, il riposo
compensativo ed i turni di reperibilita'. A seguito di tale
confronto le organizzazioni sindacali firmatarie
dell'accordo recepito con il presente decreto sottopongono
la questione all'amministrazione centrale per un apposito
esame, qualora nel predetto confronto si riscontri una
diversa valutazione da parte delle medesime organizzazioni.
5. Dalla data di sottoscrizione dell'accordo recepito
con il presente decreto e fino all'introduzione di una
nuova normativa relativa alla materia sopra esposta, le
commissioni di cui all'art. 26 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 395 del 1995, cosi' come modificato dal
comma 4, dovranno essere ricostituite con cinque
rappresentanti designati in maniera proporzionale dalle
Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito
con il presente decreto.».
«Art. 31 (Distacchi sindacali). - 2. Alla ripartizione
degli specifici contingenti complessivi dei distacchi
sindacali di cui al comma 1 tra le organizzazioni sindacali
del personale, rappresentative sul piano nazionale ai sensi
della normativa vigente, provvede, nell'ambito
rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo della
polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, il
Ministro per la funzione pubblica, sentite le
organizzazioni sindacali interessate, entro il primo
quadrimestre del 2003, con riferimento allo stesso anno, e
successivamente entro il primo quadrimestre di ciascun
biennio. La ripartizione, che ha validita' fino alla
successiva, e' effettuata esclusivamente in rapporto al
numero delle deleghe complessivamente espresse per la
riscossione del contributo sindacale conferite dal
personale alle rispettive amministrazioni accertate per
ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data
del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si
effettua la ripartizione. Per la Polizia di Stato dal
numero delle deleghe deve essere sottratto quello delle
revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente ai sensi
dell'art. 93, comma 2, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed
al Corpo forestale dello Stato, dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, la delega ha effetto dal primo
giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31
dicembre di ogni anno. La delega si intende tacitamente
rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la
data del 31 ottobre. Dal numero delle deleghe accertate al
31 dicembre di ciascun anno deve essere sottratto quello,
delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente.».
«Art. 32 (Permessi sindacali). - 3. Alla ripartizione
degli specifici monte ore annui complessivi di permessi
sindacali indicati nel comma 2 tra le organizzazioni
sindacali del personale rappresentative sul piano nazionale
ai sensi della normativa vigente provvedono, nell'ambito
rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo della
polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, le
amministrazioni di appartenenza del personale interessato,
sentite le rispettive organizzazioni sindacali aventi
titolo entro il 31 marzo 2003, con riferimento all'anno
2002, e successivamente entro il 31 marzo di ciascun anno.
Il monte ore dei permessi sindacali in ciascuna Forza di
Polizia ad ordinamento civile e' ripartito tra le
organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle
deleghe complessivamente espresse per la riscossione del
contributo sindacale, conferite dal personale alle
rispettive amministrazioni, accertate per ciascuna delle
citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre
dell'anno precedente a quello in cui si effettua la
ripartizione. Per la Polizia di Stato dal numero delle
deleghe deve essere sottratto quello delle revoche prodotte
entro il 31 ottobre precedente ai sensi dell'art. 93, comma
2, della legge 1° aprile 1981, n. 121. Per gli appartenenti
al Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo forestale
dello Stato, dalla data di entrata in vigore del decreto,
la delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a
quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno. La
delega si intende tacitamente rinnovata ove non venga
revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. Dal
numero delle deleghe accertate al 31 dicembre di ciascun
anno deve essere sottratto quello delle revoche prodotte
entro il 31 ottobre precedente.
Nel periodo 1° gennaio-31 marzo, in attesa della
successiva ripartizione, l'amministrazione puo' autorizzare
in via provvisoria la fruizione di permessi sindacali nel
limite del 25% del contingente previsto nell'anno
precedente per ciascuna organizzazione sindacale avente
titolo.».
«Art. 34 (Adempimenti delle amministrazioni -
Responsabilita'). - 3. Le Organizzazioni sindacali
depositano presso ciascuna amministrazione un modello di
delega per la riscossione del contributo sindacale e uno
per la revoca. Le deleghe hanno efficacia, ai fini
associativi e contabili, dal primo giorno del mese
successivo a quello della data del timbro di accettazione
apposto sulla delega dall'ufficio ricevente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395:
«Art. 26 (Forme di partecipazione). - 1. Oltre ai
comitati e commissioni di partecipazione in materia di pari
opportunita' e di formazione e aggiornamento professionale
di cui agli articoli 20 e 22, presso ciascuna
Amministrazione sono costituite apposite commissioni, a
livello centrale e periferico, per la verifica e la
formulazione di proposte relativamente:
a) alla formazione ed aggiornamento professionale;
b) alla qualita' e salubrita' dei servizi di mensa e
degli spacci;
c) alle attivita' di protezione sociale e di benessere
del personale;
d) alle misure dirette a favorire pari opportunita' nel
lavoro e nello sviluppo professionale (solo a livello
periferico);
e) Commissione automezzi;
f) Commissione tecnologia ed informatica.
2. Nell'ambito di ogni Amministrazione e' altresi'
costituita, a livello centrale, una commissione per la
formulazione di pareri in ordine alla qualita' e
funzionalita' del vestiario.
3. Le commissioni di partecipazione costituite ai sensi
dei commi 1 e 2 - che non hanno natura negoziale - sono
presiedute da un rappresentante dell'Amministrazione e sono
composte, in pari numero, da rappresentanti delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale firmatarie dell'accordo sindacale recepito
con il presente decreto e da rappresentanti
dell'Amministrazione.
4. Per la commissione per le ricompense al personale
della Polizia di Stato, di cui all'articolo 74 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, il
Ministro dell'interno con proprio decreto nomina, con
cadenza biennale, sei componenti designati dalle
organizzazioni sindacali rappresentative sul piano
nazionale, tenuto conto del grado di rappresentativita'
delle stesse risultante dalle deleghe complessivamente
espresse per la riscossione del contributo sindacale
conferite dal personale all'Amministrazione. Nei limiti dei
posti disponibili, a ciascuna organizzazione sindacale
rappresentativa e' garantita la designazione di almeno un
componente. Analoga commissione, nel rispetto di criteri di
pariteticita', e' costituita rispettivamente per il
personale del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo
forestale dello Stato.
5. Ciascuna Amministrazione, una volta l'anno, indice un
apposito incontro, a livello centrale, con le
organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale
recepito con il presente decreto per un confronto, senza
alcuna natura negoziale, sulle modalita' di attuazione
degli indirizzi generali concernenti le attivita' degli
enti di assistenza del personale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera
A) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195:
«1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze
di polizia e' emanato:
A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di
accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte
pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica,
che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, della
difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche
agricole e forestali o dai Sottosegretari di Stato
rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale,
composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale del personale della
Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e
del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto
del Ministro per la funzione pubblica in conformita' alle
disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di
accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata
tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale;
le modalita' di espressione di quest'ultimo, le relative
forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono
definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e
sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure
di cui all'articolo 7, comma 4 e 11, con decreto del
Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in
vigore il predetto decreto del Ministro per la funzione
pubblica tiene conto del solo dato associativo;».