Art. 22.

                       Forme di partecipazione

  1.  Al  comma  2  dell'articolo 28 del decreto del Presidente della
Repubblica  18  giugno  2002,  n.  164,  dopo  le  parole  «turni  di
reperibilita'», sono inserite le seguenti parole:
   «ed il cambio turno.».
  2.  Il  comma  5  dell'articolo 28 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e' sostituito dal seguente comma:
   «5.  Ferma  restando  l'invarianza  della  spesa,  dalla  data  di
sottoscrizione  dell'ipotesi  di  accordo  recepita  con  il presente
decreto e fino all'introduzione di una nuova normativa sulle forme di
partecipazione,  le  Commissioni  istituite ai sensi dell'articolo 26
del  decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 e
successive  modificazioni  sono costituite, con cadenza biennale, con
rappresentanti  sindacali  designati  in  maniera proporzionale dalle
organizzazioni  sindacali rappresentative individuate dal decreto del
Ministro  per  la  funzione  pubblica  e  firmatarie  del quadriennio
normativo,  in  numero  comunque  non  superiore a dieci. Le medesime
Commissioni  possono,  altresi',  essere  costituite  anche  in forma
paritetica;  in tale ipotesi sono chiamati a far parte delle predette
Commissioni  un  rappresentante  per  ciascuna  delle  organizzazioni
sindacali  come  sopra  individuate  e  la manifestazione di volonta'
espressa  da  ciascun  rappresentante  sindacale  e'  considerata  in
ragione del grado di rappresentativita' dell'organizzazione sindacale
di   appartenenza.   Le  modalita'  di  costituzione  delle  predette
Commissioni  sono  demandate ad apposito accordo a livello di singola
Amministrazione.».
  3.  All'articolo  28 del decreto del Presidente della Repubblica 18
giugno 2002, n. 164, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente comma:
  «6.  Per  la  Polizia  di  Stato, ferma restando l'invarianza della
spesa, in sede di Accordo Nazionale Quadro di cui all'articolo 24 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  18  giugno 2002, n. 164,
saranno  definite le modalita' per la costituzione di una Commissione
consultiva,  competente  a formulare proposte e pareri non vincolanti
in merito agli indirizzi generali del Fondo di assistenza, alla quale
partecipano  cinque rappresentanti designati in maniera proporzionale
dalle  organizzazioni  sindacali  firmatarie  dell'ipotesi di accordo
recepita   con   il   presente  decreto.  Per  il  Corpo  di  Polizia
penitenziaria,  ferme  restando  le  previsioni di cui al decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 21 febbraio 2008, in sede di
Accordo  Nazionale  Quadro  di  cui  all'articolo  24 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, saranno definite,
nel  rispetto  dell'invarianza  della  spesa,  le  modalita'  per  la
costituzione  di una Commissione consultiva competente a formulare al
Consiglio  di  amministrazione  dell'Ente  di  assistenza, proposte e
pareri  non vincolanti finalizzati al benessere degli appartenenti al
Corpo.  Partecipano alla Commissione consultiva cinque rappresentanti
delle  organizzazioni  sindacali  firmatarie  dell'ipotesi di accordo
recepita con il presente decreto.».
  4.  Con  decorrenza  1° gennaio 2009, all'articolo 31, comma 2, del
decreto  del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, dopo
le  parole «Alla ripartizione degli specifici contingenti complessivi
dei  distacchi  sindacali  di  cui  al  comma 1 tra le organizzazioni
sindacali del personale,» sono aggiunte le seguenti parole:
   «individuate  con decreto del Ministro per la funzione pubblica ai
sensi  dell'articolo  2, comma 1, lett. A) del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195, e».
  5.  Con  decorrenza  1° gennaio 2009, all'articolo 32, comma 3, del
decreto  del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, dopo
le   parole  «Alla  ripartizione  degli  specifici  monte  ore  annui
complessivi  di  permessi  sindacali  indicati  nel  comma  2  tra le
organizzazioni  sindacali  del  personale», sono aggiunte le seguenti
parole:
   «individuate  con decreto del Ministro per la funzione pubblica ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera A) del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195, e».
  6.  All'articolo  34,  comma  3,  del  decreto del Presidente della
Repubblica  18  giugno  2002,  n. 164, le parole «associativi e» sono
eliminate.
 
          Nota all'art. 22:
             - Si riporta il testo degli articoli 24, 28 commi 2 e 5,
          31,  comma  2,  32, comma 3, e 34, comma 3, del decreto del
          Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164:
             «Art.  24 (Accordo nazionale quadro di amministrazione e
          contrattazione decentrata). - 1. L'accordo nazionale quadro
          di amministrazione e' stipulato fra il Ministro competente,
          o un suo delegato, e una delegazione sindacale composta dai
          rappresentanti   di   ciascuna   organizzazione   sindacale
          firmataria  dell'accordo  nazionale di cui all'articolo 23,
          lettera a1).
             2. Le relative procedure di contrattazione devono essere
          avviate  entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto,  termine  entro il quale le
          organizzazioni    sindacali    presentano    le    relative
          piattaforme.
             3.  L'accordo  nazionale  quadro  di  amministrazione ha
          durata  quadriennale  e  le  materie  che  ne costituiscono
          oggetto devono essere trattate in un'unica sessione.
             4.  L'accordo non puo' essere in contrasto con i vincoli
          risultanti  da  quanto  stabilito  nel contratto collettivo
          nazionale   ne'   comportare  oneri  eccedenti  le  risorse
          confluite nel fondo di cui all'articolo 14.
             5.  Le  procedure  per  l'accordo  nazionale  quadro  si
          svolgono   per   ciascuna  amministrazione  sulle  seguenti
          materie di contrattazione:
              a)  individuazione delle fattispecie, e delle misure da
          attribuire  a  ciascuna di esse, a cui destinare le risorse
          del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui
          all'articolo  14;  definizione  delle modalita' per la loro
          destinazione,  utilizzazione  e  attribuzione,  nonche'  le
          relative  modalita'  di  verifica.  L'accordo su tale punto
          avra' cadenza annuale;
              b)  principi  generali per la definizione degli accordi
          decentrati  di cui al comma 6, unitamente alle procedure di
          perfezionamento in caso di mancata intesa ed alle modalita'
          di  verifica di tali accordi, nonche' per le determinazioni
          dei periodi di validita';
              c)  individuazione  delle tipologie per l'articolazione
          dei   turni  di  servizio,  disciplinando,  in  ragione  di
          specifiche   esigenze  locali,  anche  la  possibilita'  di
          accordi  decentrati con articolazioni dei turni di servizio
          diverse rispetto a quelle stabilite con l'accordo quadro;
              d)  criteri  per  la valutazione dell'adeguatezza degli
          alloggi di servizio utilizzabili dal personale in missione;
              e)     criteri     relativi    alla    formazione    ed
          all'aggiornamento professionale;
              f)  criteri  generali,  previa  informazione  dei  dati
          necessari,   per  la  programmazione  di  turni  di  lavoro
          straordinario  diretti  a  consentire ai responsabili degli
          uffici   di   fronteggiare,   per  periodi  predeterminati,
          particolari esigenze di servizio;
              g)  criteri  generali  per  l'applicazione  del  riposo
          compensativo;
              h)  criteri  generali per la programmazione di turni di
          reperibilita';
              i) indirizzi generali per le attivita' gestionali degli
          enti di assistenza del personale;
              l)  criteri  per  l'impiego  del  personale  con  oltre
          cinquanta  anni  d'eta'  o  con  piu'  di  trenta  anni  di
          servizio.
             6.  La  contrattazione  decentrata si svolge presso ogni
          sede  centrale e ufficio o istituto o reparto periferico di
          livello     dirigenziale     individuati     da    ciascuna
          Amministrazione, senza oneri finanziari aggiuntivi rispetto
          a  quanto  previsto  dal presente decreto, con le procedure
          previste  dall'articolo  3,  comma  2,  del  decreto  sulle
          procedure, e per le seguenti materie:
              a)  gestione  ed  applicazione, con cadenza annuale, di
          quanto  previsto  dal  comma  5,  lettera  a),  secondo  le
          modalita'  ivi  definite  ed entro trenta giorni dalla data
          dell'accordo  stesso  e  dei  successivi aggiornamenti. Nel
          caso non si pervenga, entro tale termine, ad un accordo, la
          commissione di cui all'articolo 29, comma 3, esprime parere
          vincolante nel merito;
              b)  criteri  applicativi  relativi  alla  formazione ed
          all'aggiornamento   professionale,   con  riferimento  alle
          materie, ai tempi ed alle modalita';
              c)  criteri  per  la  verifica  della  qualita' e della
          salubrita' dei servizi di mensa e degli spacci;
              d)   criteri   per   la  verifica  delle  attivita'  di
          protezione sociale e di benessere del personale;
              e)  misure  dirette  a  favorire  pari opportunita' nel
          lavoro  e nello sviluppo professionale, ai fini anche delle
          azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.».
             «Art.  28 (Forme di partecipazione). - 2. Nell'ambito di
          ciascuna   amministrazione,  i  responsabili  degli  uffici
          centrali   e   periferici   si   incontrano,   con  cadenza
          semestrale,  con  le rispettive strutture periferiche delle
          organizzazioni  sindacali  firmatarie dell'accordo recepito
          con  il  presente decreto, anche su richiesta delle stesse,
          per  un  confronto  - senza alcuna natura negoziale - sulle
          modalita'   di   attuazione   dei  criteri  concernenti  la
          programmazione  di turni di lavoro straordinario, il riposo
          compensativo ed i turni di reperibilita'. A seguito di tale
          confronto    le    organizzazioni    sindacali   firmatarie
          dell'accordo  recepito con il presente decreto sottopongono
          la  questione  all'amministrazione centrale per un apposito
          esame,  qualora  nel  predetto  confronto  si riscontri una
          diversa valutazione da parte delle medesime organizzazioni.
             5.  Dalla  data  di sottoscrizione dell'accordo recepito
          con  il  presente  decreto  e  fino all'introduzione di una
          nuova  normativa  relativa  alla  materia sopra esposta, le
          commissioni  di  cui all'art. 26 del decreto del Presidente
          della Repubblica n. 395 del 1995, cosi' come modificato dal
          comma   4,   dovranno   essere   ricostituite   con  cinque
          rappresentanti  designati  in  maniera  proporzionale dalle
          Organizzazioni  sindacali  firmatarie dell'accordo recepito
          con il presente decreto.».
             «Art.  31  (Distacchi sindacali). - 2. Alla ripartizione
          degli   specifici  contingenti  complessivi  dei  distacchi
          sindacali di cui al comma 1 tra le organizzazioni sindacali
          del personale, rappresentative sul piano nazionale ai sensi
          della     normativa    vigente,    provvede,    nell'ambito
          rispettivamente  della  Polizia  di  Stato, del Corpo della
          polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, il
          Ministro    per    la   funzione   pubblica,   sentite   le
          organizzazioni   sindacali   interessate,  entro  il  primo
          quadrimestre  del 2003, con riferimento allo stesso anno, e
          successivamente  entro  il  primo  quadrimestre  di ciascun
          biennio.  La  ripartizione,  che  ha  validita'  fino  alla
          successiva,  e'  effettuata  esclusivamente  in rapporto al
          numero  delle  deleghe  complessivamente  espresse  per  la
          riscossione   del   contributo   sindacale   conferite  dal
          personale  alle  rispettive  amministrazioni  accertate per
          ciascuna  delle  citate  organizzazioni sindacali alla data
          del  31  dicembre  dell'anno  precedente a quello in cui si
          effettua  la  ripartizione.  Per  la  Polizia  di Stato dal
          numero  delle  deleghe  deve  essere sottratto quello delle
          revoche  prodotte  entro  il 31 ottobre precedente ai sensi
          dell'art.  93, comma 2, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
          Per  gli  appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed
          al  Corpo  forestale  dello Stato, dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto, la delega ha effetto dal primo
          giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31
          dicembre  di  ogni  anno.  La delega si intende tacitamente
          rinnovata  ove non venga revocata dall'interessato entro la
          data  del 31 ottobre. Dal numero delle deleghe accertate al
          31  dicembre  di ciascun anno deve essere sottratto quello,
          delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente.».
             «Art.  32  (Permessi  sindacali). - 3. Alla ripartizione
          degli  specifici  monte  ore  annui complessivi di permessi
          sindacali  indicati  nel  comma  2  tra  le  organizzazioni
          sindacali del personale rappresentative sul piano nazionale
          ai  sensi  della  normativa vigente provvedono, nell'ambito
          rispettivamente  della  Polizia  di  Stato, del Corpo della
          polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, le
          amministrazioni  di appartenenza del personale interessato,
          sentite   le  rispettive  organizzazioni  sindacali  aventi
          titolo  entro  il  31  marzo 2003, con riferimento all'anno
          2002,  e successivamente entro il 31 marzo di ciascun anno.
          Il  monte  ore  dei permessi sindacali in ciascuna Forza di
          Polizia   ad   ordinamento   civile  e'  ripartito  tra  le
          organizzazioni   sindacali  in  rapporto  al  numero  delle
          deleghe  complessivamente  espresse  per la riscossione del
          contributo   sindacale,   conferite   dal   personale  alle
          rispettive  amministrazioni,  accertate  per ciascuna delle
          citate  organizzazioni  sindacali alla data del 31 dicembre
          dell'anno  precedente  a  quello  in  cui  si  effettua  la
          ripartizione.  Per  la  Polizia  di  Stato dal numero delle
          deleghe deve essere sottratto quello delle revoche prodotte
          entro il 31 ottobre precedente ai sensi dell'art. 93, comma
          2, della legge 1° aprile 1981, n. 121. Per gli appartenenti
          al  Corpo  di  polizia  penitenziaria ed al Corpo forestale
          dello  Stato,  dalla data di entrata in vigore del decreto,
          la delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a
          quello  del  rilascio  fino al 31 dicembre di ogni anno. La
          delega  si  intende  tacitamente  rinnovata  ove  non venga
          revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. Dal
          numero  delle  deleghe  accertate al 31 dicembre di ciascun
          anno  deve  essere  sottratto quello delle revoche prodotte
          entro il 31 ottobre precedente.
             Nel   periodo  1°  gennaio-31  marzo,  in  attesa  della
          successiva ripartizione, l'amministrazione puo' autorizzare
          in  via  provvisoria la fruizione di permessi sindacali nel
          limite   del   25%   del   contingente  previsto  nell'anno
          precedente  per  ciascuna  organizzazione  sindacale avente
          titolo.».
             «Art.    34   (Adempimenti   delle   amministrazioni   -
          Responsabilita').   -   3.   Le   Organizzazioni  sindacali
          depositano  presso  ciascuna  amministrazione un modello di
          delega  per  la  riscossione del contributo sindacale e uno
          per   la  revoca.  Le  deleghe  hanno  efficacia,  ai  fini
          associativi   e   contabili,  dal  primo  giorno  del  mese
          successivo  a  quello della data del timbro di accettazione
          apposto sulla delega dall'ufficio ricevente.».
             -  Si  riporta il testo dell'articolo 26 del decreto del
          Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395:
             «Art.  26  (Forme  di  partecipazione).  -  1.  Oltre ai
          comitati e commissioni di partecipazione in materia di pari
          opportunita'  e di formazione e aggiornamento professionale
          di   cui   agli   articoli   20   e   22,  presso  ciascuna
          Amministrazione  sono  costituite  apposite  commissioni, a
          livello  centrale  e  periferico,  per  la  verifica  e  la
          formulazione di proposte relativamente:
              a) alla formazione ed aggiornamento professionale;
              b)  alla  qualita'  e salubrita' dei servizi di mensa e
          degli spacci;
              c)  alle attivita' di protezione sociale e di benessere
          del personale;
              d) alle misure dirette a favorire pari opportunita' nel
          lavoro  e  nello  sviluppo  professionale  (solo  a livello
          periferico);
              e) Commissione automezzi;
              f) Commissione tecnologia ed informatica.
             2.  Nell'ambito  di  ogni  Amministrazione  e'  altresi'
          costituita,  a  livello  centrale,  una  commissione per la
          formulazione   di   pareri   in   ordine  alla  qualita'  e
          funzionalita' del vestiario.
             3.  Le commissioni di partecipazione costituite ai sensi
          dei  commi  1  e  2 - che non hanno natura negoziale - sono
          presiedute da un rappresentante dell'Amministrazione e sono
          composte,   in   pari   numero,   da  rappresentanti  delle
          organizzazioni  sindacali  maggiormente rappresentative sul
          piano  nazionale firmatarie dell'accordo sindacale recepito
          con    il    presente    decreto    e   da   rappresentanti
          dell'Amministrazione.
             4.  Per  la  commissione  per le ricompense al personale
          della  Polizia di Stato, di cui all'articolo 74 del decreto
          del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, il
          Ministro  dell'interno  con  proprio  decreto  nomina,  con
          cadenza    biennale,   sei   componenti   designati   dalle
          organizzazioni    sindacali   rappresentative   sul   piano
          nazionale,  tenuto  conto  del  grado di rappresentativita'
          delle  stesse  risultante  dalle  deleghe  complessivamente
          espresse   per  la  riscossione  del  contributo  sindacale
          conferite dal personale all'Amministrazione. Nei limiti dei
          posti  disponibili,  a  ciascuna  organizzazione  sindacale
          rappresentativa  e'  garantita la designazione di almeno un
          componente. Analoga commissione, nel rispetto di criteri di
          pariteticita',   e'   costituita   rispettivamente  per  il
          personale del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo
          forestale dello Stato.
             5. Ciascuna Amministrazione, una volta l'anno, indice un
          apposito    incontro,    a   livello   centrale,   con   le
          organizzazioni  sindacali firmatarie dell'accordo sindacale
          recepito  con  il  presente decreto per un confronto, senza
          alcuna  natura  negoziale,  sulle  modalita'  di attuazione
          degli  indirizzi  generali  concernenti  le attivita' degli
          enti di assistenza del personale.».
             -  Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera
          A) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195:
             «1.  Il  decreto  del Presidente della Repubblica di cui
          all'art.  1,  comma 2, concernente il personale delle Forze
          di polizia e' emanato:
              A)   per  quanto  attiene  alle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento  civile  (Polizia di Stato, Corpo della polizia
          penitenziaria  e Corpo forestale dello Stato), a seguito di
          accordo  sindacale  stipulato  da  una delegazione di parte
          pubblica,  composta  dal Ministro per la funzione pubblica,
          che  la  presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro,
          del   bilancio  e  della  programmazione  economica,  della
          difesa,  delle  finanze,  della giustizia e delle politiche
          agricole   e   forestali  o  dai  Sottosegretari  di  Stato
          rispettivamente  delegati,  e da una delegazione sindacale,
          composta  dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
          rappresentative  sul  piano  nazionale  del personale della
          Polizia  di  Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e
          del  Corpo  forestale  dello Stato, individuate con decreto
          del  Ministro  per la funzione pubblica in conformita' alle
          disposizioni  vigenti per il pubblico impiego in materia di
          accertamento  della  rappresentativita' sindacale, misurata
          tenendo  conto  del dato associativo e del dato elettorale;
          le  modalita'  di  espressione di quest'ultimo, le relative
          forme   di  rappresentanza  e  le  loro  attribuzioni  sono
          definite,  tra  le suddette delegazioni di parte pubblica e
          sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure
          di  cui  all'articolo  7,  comma  4  e  11, con decreto del
          Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in
          vigore  il  predetto  decreto  del Ministro per la funzione
          pubblica tiene conto del solo dato associativo;».