Art. 23.

                          Norme di garanzia

  1.  Al  comma  2  dell'articolo 29 del decreto del Presidente della
Repubblica  18  giugno  2002,  n.  164,  dopo  le parole «periferiche
dell'Amministrazione» sono aggiunte le seguenti parole:
    «che provvederanno immediatamente ad adeguarsi al contenuto dello
stesso.».
  2.  Il  comma  3  dell'articolo 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e' sostituito dal seguente comma:
    «3.   Presso   ciascuna  delle  amministrazioni  interessate,  e'
istituita,  entro  tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore del
presente  decreto,  per  i  fini  di cui al comma 2, una Commissione,
dotata  di  autonomo regolamento che ne disciplina la funzionalita' e
l'organizzazione,      presieduta      da      un      rappresentante
dell'Amministrazione  e  composta  in  pari  numero da rappresentanti
dell'Amministrazione   e   da  un  rappresentante  per  ognuna  delle
organizzazioni  sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo recepita
dal presente decreto.».
 
          Nota all'art. 23:
             - Si riporta il testo dell'articolo 29, commi 2 e 3, del
          decreto  del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
          164:
             «2.  Qualora  in  sede  di  applicazione  delle  materie
          regolate  dal  presente  decreto  e  dall'accordo quadro di
          amministrazione   siano   rilevate,   in  sede  centrale  o
          periferica,  violazioni  delle  procedure del sistema delle
          relazioni  sindacali  di  cui  all'articolo  23 o insorgano
          conflitti   fra  le  amministrazioni  e  le  Organizzazioni
          sindacali  nazionali sulla loro corretta applicazione, puo'
          essere  formulata, da ciascuna delle parti alla commissione
          paritetica  di  cui  al comma 3, richiesta scritta di esame
          della  questione  controversa  con  la specifica e puntuale
          indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali
          la  stessa  si  basa.  Nei  trenta  giorni  successivi alla
          richiesta,  la  predetta  commissione  procede  ad un esame
          della   questione   controversa,  predisponendo  un  parere
          vincolante nel merito a far data dal giorno in cui e' stata
          formulata  la  richiesta,  al quale le parti si conformano,
          che  successivamente  e'  inviato  all'ufficio nel quale la
          controversia  stessa  e'  insorta.  Di  tale parere e' data
          conoscenza   a   tutte   le  sedi  centrali  e  periferiche
          dell'amministrazione».
             3. Presso ciascuna delle amministrazioni interessate, e'
          istituita,  entro  tre mesi dalla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto,  per  i fini di cui al comma 2, una
          commissione     presieduta     da     un     rappresentante
          dell'amministrazione   e   composta   in   pari  numero  da
          rappresentanti  dell'amministrazione e da un rappresentante
          per   ognuna   delle  organizzazioni  sindacali  firmatarie
          dell'ipotesi di accordo recepita dal presente decreto.».