Art. 23. Norme di garanzia 1. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, dopo le parole «periferiche dell'Amministrazione» sono aggiunte le seguenti parole: «che provvederanno immediatamente ad adeguarsi al contenuto dello stesso.». 2. Il comma 3 dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e' sostituito dal seguente comma: «3. Presso ciascuna delle amministrazioni interessate, e' istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i fini di cui al comma 2, una Commissione, dotata di autonomo regolamento che ne disciplina la funzionalita' e l'organizzazione, presieduta da un rappresentante dell'Amministrazione e composta in pari numero da rappresentanti dell'Amministrazione e da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo recepita dal presente decreto.».
Nota all'art. 23: - Si riporta il testo dell'articolo 29, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164: «2. Qualora in sede di applicazione delle materie regolate dal presente decreto e dall'accordo quadro di amministrazione siano rilevate, in sede centrale o periferica, violazioni delle procedure del sistema delle relazioni sindacali di cui all'articolo 23 o insorgano conflitti fra le amministrazioni e le Organizzazioni sindacali nazionali sulla loro corretta applicazione, puo' essere formulata, da ciascuna delle parti alla commissione paritetica di cui al comma 3, richiesta scritta di esame della questione controversa con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la stessa si basa. Nei trenta giorni successivi alla richiesta, la predetta commissione procede ad un esame della questione controversa, predisponendo un parere vincolante nel merito a far data dal giorno in cui e' stata formulata la richiesta, al quale le parti si conformano, che successivamente e' inviato all'ufficio nel quale la controversia stessa e' insorta. Di tale parere e' data conoscenza a tutte le sedi centrali e periferiche dell'amministrazione». 3. Presso ciascuna delle amministrazioni interessate, e' istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i fini di cui al comma 2, una commissione presieduta da un rappresentante dell'amministrazione e composta in pari numero da rappresentanti dell'amministrazione e da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo recepita dal presente decreto.».