Art. 23.
Norme di garanzia
1. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, dopo le parole «periferiche
dell'Amministrazione» sono aggiunte le seguenti parole:
«che provvederanno immediatamente ad adeguarsi al contenuto dello
stesso.».
2. Il comma 3 dell'articolo 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e' sostituito dal seguente comma:
«3. Presso ciascuna delle amministrazioni interessate, e'
istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, per i fini di cui al comma 2, una Commissione,
dotata di autonomo regolamento che ne disciplina la funzionalita' e
l'organizzazione, presieduta da un rappresentante
dell'Amministrazione e composta in pari numero da rappresentanti
dell'Amministrazione e da un rappresentante per ognuna delle
organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo recepita
dal presente decreto.».
Nota all'art. 23:
- Si riporta il testo dell'articolo 29, commi 2 e 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164:
«2. Qualora in sede di applicazione delle materie
regolate dal presente decreto e dall'accordo quadro di
amministrazione siano rilevate, in sede centrale o
periferica, violazioni delle procedure del sistema delle
relazioni sindacali di cui all'articolo 23 o insorgano
conflitti fra le amministrazioni e le Organizzazioni
sindacali nazionali sulla loro corretta applicazione, puo'
essere formulata, da ciascuna delle parti alla commissione
paritetica di cui al comma 3, richiesta scritta di esame
della questione controversa con la specifica e puntuale
indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali
la stessa si basa. Nei trenta giorni successivi alla
richiesta, la predetta commissione procede ad un esame
della questione controversa, predisponendo un parere
vincolante nel merito a far data dal giorno in cui e' stata
formulata la richiesta, al quale le parti si conformano,
che successivamente e' inviato all'ufficio nel quale la
controversia stessa e' insorta. Di tale parere e' data
conoscenza a tutte le sedi centrali e periferiche
dell'amministrazione».
3. Presso ciascuna delle amministrazioni interessate, e'
istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, per i fini di cui al comma 2, una
commissione presieduta da un rappresentante
dell'amministrazione e composta in pari numero da
rappresentanti dell'amministrazione e da un rappresentante
per ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie
dell'ipotesi di accordo recepita dal presente decreto.».