Art. 3.

                     Effetti dei nuovi stipendi

  1.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 3 e 4, le
nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente
decreto  hanno  effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento
ordinario  di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di
buonuscita,  sull'assegno  alimentare per il dipendente sospeso, come
previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica
10  gennaio  1957,  n.  3,  o  da  disposizioni  analoghe,  sull'equo
indennizzo,  sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi
contributi,  compresi  la  ritenuta  in conto entrata INPDAP, o altre
analoghe, ed i contributi di riscatto.
  2.  I  benefici economici risultanti dall'applicazione del presente
decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi
previsti,  al  personale comunque cessato dal servizio, con diritto a
pensione,  nel  periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti
dell'indennita'  di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti
maturati alla data di cessazione dal servizio.
  3.    La    corresponsione    dei    nuovi    stipendi,   derivanti
dall'applicazione  del presente decreto, avviene in via provvisoria e
salvo  conguaglio,  ai  sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio
1980,  n.  312,  in  materia  di  sollecita  liquidazione  del  nuovo
trattamento economico.
 
          Nota all'art. 3:
             -  Si  riporta il testo dell'articolo 82 del decreto del
          Presidente  della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante
          «Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo statuto
          degli  impiegati  civili  dello  Stato»,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  25  gennaio  1957,  n. 22, supplemento
          ordinario:
             «Art.  82  (Assegno alimentare). - All'impiegato sospeso
          e'  concesso  un assegno alimentare in misura non superiore
          alla  meta'  dello stipendio, oltre gli assegni per carichi
          di famiglia.».
             -  Si  riporta il testo dell'articolo 172 della legge 11
          luglio    1980,    n.    312,    recante   «Nuovo   assetto
          retributivo-funzionale  del  personale  civile  e  militare
          dello Stato», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio
          1980, n. 190, supplemento ordinario:
             «Art.  172  (Disposizioni  per la sollecita liquidazione
          del   nuovo   trattamento  economico).  -  Gli  uffici  che
          liquidano  gli  stipendi  sono  autorizzati a provvedere al
          pagamento   dei   nuovi   trattamenti   economici,  in  via
          provvisoria  e  fino  al  perfezionamento dei provvedimenti
          formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla
          base  dei  dati  in  possesso  o  delle comunicazioni degli
          uffici  presso cui presta servizio il personale interessato
          relative  agli elementi necessari per la determinazione del
          trattamento stesso.».