Art. 5.

          Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

  1.  Per  ogni  Forza  di polizia ad ordinamento civile il Fondo per
l'efficienza  dei  servizi  istituzionali, di cui all'articolo 14 del
decreto  del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come
incrementato   dall'articolo  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  19 novembre 2003, n. 348, dall'articolo 7 del decreto del
Presidente  della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, dall'articolo 4
del  decreto  del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220,
dall'articolo  5  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 11
settembre  2007, n. 170, e' ulteriormente incrementato delle seguenti
risorse economiche annue:
   a) per l'anno 2007:
    1) Polizia di Stato: euro 13.804.000;
    2) Polizia penitenziaria: euro 5.195.000;
    3) Corpo forestale dello Stato: euro 702.000;
   b) per l'anno 2008:
    1) Polizia di Stato: euro 46.203.000;
    2) Polizia penitenziaria: euro 17.820.000;
    3) Corpo forestale dello Stato: euro 3.462.000;
   c) a decorrere dall'anno 2009:
    1) Polizia di Stato: euro 11.637.000;
    2) Polizia penitenziaria: euro 1.908.000;
    3) Corpo forestale dello Stato: euro 188.000.
  2.  Gli  importi  di  cui  alle lettere a), b) e c) del comma 1 non
comprendono  gli  oneri  contributivi  e l'IRAP a carico dello Stato.
Quelli  afferenti  all'anno 2007 e all'anno 2008 non hanno effetto di
trascinamento negli anni successivi.
  3.  Per il solo anno 2009 gli importi di cui al precedente comma 1,
lettera c), sono maggiorati come segue:
   a) Polizia di Stato: euro 174.000;
   b) Polizia penitenziaria: euro 77.000;
   c) Corpo forestale dello Stato: euro 9.000.
  4.  Gli  importi  di  cui al precedente comma 3 non comprendono gli
oneri  contributivi e l'IRAP a carico dello Stato e non hanno effetto
di trascinamento negli anni successivi.
  5.   Le  risorse  assegnate  e  non  utilizzate  nell'esercizio  di
competenza  sono  riassegnate,  per  le  medesime esigenze, nell'anno
successivo.
 
          Nota all'art. 5:
             -  Si  riporta il testo dell'articolo 14 del decreto del
          Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, recante
          «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia
          ad  ordinamento  civile e dello schema di concertazione per
          le  Forze  di  polizia  ad ordinamento militare relativi al
          quadriennio  normativo  2002-2005  ed  al biennio economico
          2002-2003»,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio
          2002, n. 178, supplemento ordinario:
             «»Art.   14   (Fondo   per   l'efficienza   dei  servizi
          istituzionali).   -   1.  Per  ogni  Forza  di  polizia  ad
          ordinamento  civile  il  Fondo  unico  per l'efficienza dei
          servizi  istituzionali,  di cui all'articolo 14 del secondo
          quadriennio normativo Polizia e all'articolo 11 del biennio
          economico Polizia 2000-2001, e' ulteriormente incrementato,
          come  da  tabella  «A»  allegata al presente decreto, dalle
          seguenti risorse economiche:
              a)  per  gli  anni  2002  e  2003,  dalle  somme di cui
          all'articolo  16, comma 2, della legge finanziaria 2002, di
          pertinenza di ogni singola Amministrazione;
              b)  per  gli  anni  2002  e  2003 dalle somme derivanti
          dall'applicazione  dell'articolo  4,  comma 4, del presente
          decreto.
             2.   Le  somme  destinate  al  fondo  e  non  utilizzate
          nell'esercizio  di  competenza  sono  riassegnate,  per  le
          medesime esigenze, nell'anno successivo.».
             -  Si  riporta  il testo dell'articolo 3 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  19  novembre  2003,  n. 348,
          recante   «Recepimento   dell'accordo   sindacale   e   del
          provvedimento di concertazione integrativi per il personale
          non  dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile
          e   militare»,   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  24
          dicembre 2003, n. 298:
             «Art.    3   (Fondo   per   l'efficienza   dei   servizi
          istituzionali).   -   1.  Per  ogni  Forza  di  polizia  ad
          ordinamento  civile  il  Fondo  unico  per l'efficienza dei
          servizi  istituzionali,  di cui all'articolo 14 del decreto
          del  Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e'
          incrementato,  a  decorrere  dall'anno 2003, dalle seguenti
          risorse economiche annue:
              a) Polizia di Stato: € 3.475.100,00;
              b) Polizia penitenziaria: € 1.406.100,00;
              c) Corpo forestale dello Stato: € 218.300,00.
             2.  Gli  importi  di  cui  alle lettere a), b) e c), del
          comma  1, non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a
          carico dello Stato.
             3.  Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio
          di  competenza  sono riassegnate, per le medesime esigenze,
          nell'anno successivo.».
             -  Si  riporta  il testo dell'articolo 7 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  5  novembre  2004,  n.  301,
          recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di
          polizia   ad   ordinamento   civile   e   dello  schema  di
          provvedimento  per  le  Forze  di  polizia  ad  ordinamento
          militare   relativi   al   biennio   economico  2004-2005»,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 21 dicembre 2004, n.
          298, supplemento ordinario:
             «Art.    7   (Fondo   per   l'efficienza   dei   servizi
          istituzionali).   -   1.  Per  ogni  Forza  di  polizia  ad
          ordinamento  civile  il  Fondo per l'efficienza dei servizi
          istituzionali,  di  cui  all'articolo  14  del  decreto del
          Presidente  della  Repubblica  18  giugno  2002, n. 164, ed
          all'articolo  3 del decreto del Presidente della Repubblica
          19  novembre  2003,  n. 348, e' incrementato delle seguenti
          risorse economiche annue:
              a) per l'anno 2004:
               1) Polizia di Stato: euro 9.311.000,00;
               2) Corpo di polizia penitenziaria: euro 3.846.000,00;
               3) Corpo forestale dello Stato: euro 699.000,00;
              b) per l'anno 2005:
               1) Polizia di Stato: euro 15.647.000,00;
               2) Corpo di polizia penitenziaria: euro 6.341.000,00;
               3) Corpo forestale dello Stato: euro 1.084.000,00.
             2.  Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l'IRAP
          e  gli  oneri  contributivi  a  carico  dello Stato. Quelli
          afferenti  all'anno 2004 non hanno effetto di trascinamento
          nell'anno successivo.
             3.  Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio
          di  competenza  sono riassegnate, per le medesime esigenze,
          nell'anno successivo.».
             -  Si  riporta  il testo dell'articolo 4 del decreto del
          Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, recante
          «Recepimento  dell'accordo sindacale e del provvedimento di
          concertazione  integrativi  per  il personale non dirigente
          delle  Forze  di  polizia ad ordinamento civile e militare,
          relativi  al biennio economico 2004-2005», pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2006, n. 148:
             «Art.    4   (Fondo   per   l'efficienza   dei   servizi
          istituzionali).   -   1.  Per  ogni  Forza  di  polizia  ad
          ordinamento  civile  il  Fondo per l'efficienza dei servizi
          istituzionali,  di  cui  all'articolo  14  del  decreto del
          Presidente  della  Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, cosi'
          come   incrementato   dall'articolo   3   del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  19  novembre 2003, n. 348, e
          dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
          5  novembre  2004,  n.  301,  e' ulteriormente incrementato
          delle seguenti risorse economiche annue:
              a) per l'anno 2005:
               1) Polizia di Stato: euro 956.000,00;
               2) Polizia penitenziaria: euro 420.000,00;
               3) Corpo forestale dello Stato: euro 58.000,00;
              b) a decorrere dall'anno 2006:
               1) Polizia di Stato: euro 3.187.000,00;
               2) Polizia penitenziaria: euro 3.368.000,00;
               3) Corpo forestale dello Stato: euro 368.000,00.
             2.  Gli  importi di cui alle lettere a) e b) del comma 1
          non  comprendono  gli  oneri contributivi e l'IRAP a carico
          dello  Stato.  Quelli  afferenti  all'anno  2005  non hanno
          effetto di trascinamento nell'anno successivo.
             3.  Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio
          di  competenza  sono riassegnate, per le medesime esigenze,
          nell'anno successivo.».
             -  Si  riporta  il testo dell'articolo 5 del decreto del
          Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170:
             «Art.    5   (Fondo   per   l'efficienza   dei   servizi
          istituzionali).   -   1.  Per  ogni  Forza  di  polizia  ad
          ordinamento  civile  il  Fondo per l'efficienza dei servizi
          istituzionali,  di  cui  all'articolo  14  del  decreto del
          Presidente  della  Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, cosi'
          come   incrementato   dall'articolo   3   del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  19  novembre  2003,  n. 348,
          dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
          5  novembre 2004, n. 301, e dall'articolo 4 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  28  aprile  2006, n. 220, e'
          ulteriormente    incrementato    delle   seguenti   risorse
          economiche annue:
              a) per l'anno 2007:
               1) Polizia di Stato: euro 10.530.000,00;
               2) Polizia penitenziaria: euro 4.020.000,00;
               3) Corpo forestale dello Stato: euro 542.000,00;
              b)  a  decorrere  dal  31  dicembre 2007 e a valere dal
          2008:
               1) Polizia di Stato: euro 20.836.000,00;
               2) Polizia penitenziaria: euro 7.994.000,00;
               3) Corpo forestale dello Stato: euro 1.000.000,00.
             2.  Gli  importi di cui alle lettere a) e b) del comma 1
          non  comprendono  gli  oneri contributivi e l'IRAP a carico
          dello  Stato.  Quelli  afferenti  all'anno  2007  non hanno
          effetto di trascinamento nell'anno successivo.
             3.  Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio
          di  competenza  sono riassegnate, per le medesime esigenze,
          nell'anno successivo.».