Art. 5.
Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali
1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per
l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come
incrementato dall'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, dall'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, dall'articolo 4
del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220,
dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11
settembre 2007, n. 170, e' ulteriormente incrementato delle seguenti
risorse economiche annue:
a) per l'anno 2007:
1) Polizia di Stato: euro 13.804.000;
2) Polizia penitenziaria: euro 5.195.000;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 702.000;
b) per l'anno 2008:
1) Polizia di Stato: euro 46.203.000;
2) Polizia penitenziaria: euro 17.820.000;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 3.462.000;
c) a decorrere dall'anno 2009:
1) Polizia di Stato: euro 11.637.000;
2) Polizia penitenziaria: euro 1.908.000;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 188.000.
2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non
comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.
Quelli afferenti all'anno 2007 e all'anno 2008 non hanno effetto di
trascinamento negli anni successivi.
3. Per il solo anno 2009 gli importi di cui al precedente comma 1,
lettera c), sono maggiorati come segue:
a) Polizia di Stato: euro 174.000;
b) Polizia penitenziaria: euro 77.000;
c) Corpo forestale dello Stato: euro 9.000.
4. Gli importi di cui al precedente comma 3 non comprendono gli
oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato e non hanno effetto
di trascinamento negli anni successivi.
5. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di
competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno
successivo.
Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, recante
«Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia
ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per
le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al
quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico
2002-2003», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio
2002, n. 178, supplemento ordinario:
«»Art. 14 (Fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali). - 1. Per ogni Forza di polizia ad
ordinamento civile il Fondo unico per l'efficienza dei
servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del secondo
quadriennio normativo Polizia e all'articolo 11 del biennio
economico Polizia 2000-2001, e' ulteriormente incrementato,
come da tabella «A» allegata al presente decreto, dalle
seguenti risorse economiche:
a) per gli anni 2002 e 2003, dalle somme di cui
all'articolo 16, comma 2, della legge finanziaria 2002, di
pertinenza di ogni singola Amministrazione;
b) per gli anni 2002 e 2003 dalle somme derivanti
dall'applicazione dell'articolo 4, comma 4, del presente
decreto.
2. Le somme destinate al fondo e non utilizzate
nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le
medesime esigenze, nell'anno successivo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348,
recante «Recepimento dell'accordo sindacale e del
provvedimento di concertazione integrativi per il personale
non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile
e militare», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
dicembre 2003, n. 298:
«Art. 3 (Fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali). - 1. Per ogni Forza di polizia ad
ordinamento civile il Fondo unico per l'efficienza dei
servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e'
incrementato, a decorrere dall'anno 2003, dalle seguenti
risorse economiche annue:
a) Polizia di Stato: 3.475.100,00;
b) Polizia penitenziaria: 1.406.100,00;
c) Corpo forestale dello Stato: 218.300,00.
2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c), del
comma 1, non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a
carico dello Stato.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio
di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze,
nell'anno successivo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301,
recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di
polizia ad ordinamento civile e dello schema di
provvedimento per le Forze di polizia ad ordinamento
militare relativi al biennio economico 2004-2005»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2004, n.
298, supplemento ordinario:
«Art. 7 (Fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali). - 1. Per ogni Forza di polizia ad
ordinamento civile il Fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali, di cui all'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ed
all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
19 novembre 2003, n. 348, e' incrementato delle seguenti
risorse economiche annue:
a) per l'anno 2004:
1) Polizia di Stato: euro 9.311.000,00;
2) Corpo di polizia penitenziaria: euro 3.846.000,00;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 699.000,00;
b) per l'anno 2005:
1) Polizia di Stato: euro 15.647.000,00;
2) Corpo di polizia penitenziaria: euro 6.341.000,00;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 1.084.000,00.
2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l'IRAP
e gli oneri contributivi a carico dello Stato. Quelli
afferenti all'anno 2004 non hanno effetto di trascinamento
nell'anno successivo.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio
di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze,
nell'anno successivo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, recante
«Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di
concertazione integrativi per il personale non dirigente
delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare,
relativi al biennio economico 2004-2005», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2006, n. 148:
«Art. 4 (Fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali). - 1. Per ogni Forza di polizia ad
ordinamento civile il Fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali, di cui all'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, cosi'
come incrementato dall'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, e
dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
5 novembre 2004, n. 301, e' ulteriormente incrementato
delle seguenti risorse economiche annue:
a) per l'anno 2005:
1) Polizia di Stato: euro 956.000,00;
2) Polizia penitenziaria: euro 420.000,00;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 58.000,00;
b) a decorrere dall'anno 2006:
1) Polizia di Stato: euro 3.187.000,00;
2) Polizia penitenziaria: euro 3.368.000,00;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 368.000,00.
2. Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 1
non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico
dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2005 non hanno
effetto di trascinamento nell'anno successivo.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio
di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze,
nell'anno successivo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170:
«Art. 5 (Fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali). - 1. Per ogni Forza di polizia ad
ordinamento civile il Fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali, di cui all'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, cosi'
come incrementato dall'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348,
dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
5 novembre 2004, n. 301, e dall'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, e'
ulteriormente incrementato delle seguenti risorse
economiche annue:
a) per l'anno 2007:
1) Polizia di Stato: euro 10.530.000,00;
2) Polizia penitenziaria: euro 4.020.000,00;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 542.000,00;
b) a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere dal
2008:
1) Polizia di Stato: euro 20.836.000,00;
2) Polizia penitenziaria: euro 7.994.000,00;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 1.000.000,00.
2. Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 1
non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico
dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 non hanno
effetto di trascinamento nell'anno successivo.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio
di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze,
nell'anno successivo.».