Art. 7.

                             Buoni pasto

  1.  Ferme  restando  le  vigenti  disposizioni  in materia di buoni
pasto,  a  decorrere  dal  31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009
l'importo  del  buono  pasto  di  cui  all'articolo  35, comma 2, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e'
rideterminato in euro 7,00.
 
          Nota all'art. 7:
             -  Si  riporta  il  testo dell'articolo 35, comma 2, del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.
          254,  recante  «Recepimento  dell'accordo  sindacale per le
          Forze  di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento
          di  concertazione  delle  Forze  di  polizia ad ordinamento
          militare  relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al
          biennio  economico  1998-1999»,  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale 3 agosto 1999, n. 180, supplemento ordinario:
             «Art.  35  (Buono-pasto). - 2. Le Amministrazioni, nelle
          condizioni  previste  dal  comma  precedente, possono anche
          provvedere   tramite   la  concessione  di  un  buono-pasto
          giornaliero dell'importo di lire 9.000.».