Art. 7. Buoni pasto 1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di buoni pasto, a decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009 l'importo del buono pasto di cui all'articolo 35, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' rideterminato in euro 7,00.
Nota all'art. 7: - Si riporta il testo dell'articolo 35, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1999, n. 180, supplemento ordinario: «Art. 35 (Buono-pasto). - 2. Le Amministrazioni, nelle condizioni previste dal comma precedente, possono anche provvedere tramite la concessione di un buono-pasto giornaliero dell'importo di lire 9.000.».