Art. 7.
Buoni pasto
1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di buoni
pasto, a decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009
l'importo del buono pasto di cui all'articolo 35, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e'
rideterminato in euro 7,00.
Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 35, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.
254, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le
Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento
di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento
militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al
biennio economico 1998-1999», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 agosto 1999, n. 180, supplemento ordinario:
«Art. 35 (Buono-pasto). - 2. Le Amministrazioni, nelle
condizioni previste dal comma precedente, possono anche
provvedere tramite la concessione di un buono-pasto
giornaliero dell'importo di lire 9.000.».