Art. 8.
Assegno funzionale
1. A decorrere dal 1° dicembre 2008, fermi restando i requisiti di
cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, all'assegno funzionale pensionabile
di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) la misura prevista al compimento di 29 anni di servizio per le
qualifiche di Agente, Agente scelto, Assistente e Assistente Capo,
viene incrementata di euro 781,00 annui lordi;
b) le misure previste al compimento di 29 anni, ivi compresa
quella di cui al punto precedente, vengono attribuite al compimento
di 27 anni di servizio;
c) al compimento di 32 anni di servizio, le misure attribuite a 27
anni di servizio vengono rideterminate negli importi indicati nella
colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 2 e nella colonna
4 della tabella di cui al successivo comma 3.
2. Per effetto di quanto previsto al precedente comma 1, a
decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell'assegno funzionale
sono fissate negli importi annui lordi di cui alla tabella seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
3. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche
equiparate della Polizia di Stato, ai ruoli dei commissari del Corpo
di polizia penitenziaria, al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo
forestale dello Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli
agenti di custodia, provenienti da ruoli inferiori, per effetto di
quanto previsto al precedente comma 1, a decorrere dal 1° dicembre
2008, le misure dell'assegno funzionale sono fissate negli importi
annui lordi di cui alla tabella seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
4. Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti nei commi
precedenti, per il compimento delle prescritte anzianita' e' valutato
il servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia e
nelle Forze armate.
5. A decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009, ai
fini dell'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo,
per il compimento delle prescritte anzianita' e' valutato il servizio
comunque prestato senza demerito nel soppresso ruolo delle
vigilatrici penitenziarie.
6. A decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009, ai
fini dell'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo,
per il compimento delle prescritte anzianita' e' valutato il servizio
di leva prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.
254:
«Art. 5 (Assegno funzionale). - 3. Per l'attribuzione
dell'assegno funzionale al personale di cui ai commi 1 e 2,
la valutazione dei requisiti prescritti e' riferita al
biennio precedente alla data di maturazione della prevista
anzianita', escludendo dal computo gli anni compresi nel
periodo suddetto in cui il dipendente abbia riportato una
sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione o un
giudizio complessivo inferiore a buono.»".
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220:
«Art. 3 (Assegno funzionale). - 1. Le misure
dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 2,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19
novembre 2003, n. 348, fermi restando i requisiti di cui
all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono rideterminate, a
decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere dall'anno 2006,
nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente, al
compimento degli anni di servizio sottoindicati:
----> Vedere tabella a pag. 44 <----
2. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o
qualifiche equiparate della Polizia di Stato, ai ruoli dei
commissari del Corpo di polizia penitenziaria, al ruolo
direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato,
per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di
custodia, provenienti da ruoli inferiori, le misure
dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 2,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19
novembre 2003, n. 348, fermi restando i requisiti di cui
all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 31
dicembre 2005 e a valere dall'anno 2006, sono rideterminate
nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente, al
compimento degli anni di servizio sottoindicati:
----> Vedere tabella a pag. 44 <----