Art. 8. 
 
                         Assegno funzionale 
 
  1. A decorrere dal 1° dicembre 2008, fermi restando i requisiti  di
cui all'articolo  5,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, all'assegno funzionale pensionabile
di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto del Presidente  della
Repubblica 28  aprile  2006,  n.  220,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
   a) la misura prevista al compimento di 29 anni di servizio per  le
qualifiche di Agente, Agente scelto, Assistente  e  Assistente  Capo,
viene incrementata di euro 781,00 annui lordi; 
   b) le misure previste al  compimento  di  29  anni,  ivi  compresa
quella di cui al punto precedente, vengono attribuite  al  compimento
di 27 anni di servizio; 
   c) al compimento di 32 anni di servizio, le misure attribuite a 27
anni di servizio vengono rideterminate negli importi  indicati  nella
colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 2 e nella  colonna
4 della tabella di cui al successivo comma 3. 
  2. Per  effetto  di  quanto  previsto  al  precedente  comma  1,  a
decorrere dal 1° dicembre 2008,  le  misure  dell'assegno  funzionale
sono fissate negli importi annui lordi di cui alla tabella seguente: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
3. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche 
equiparate della Polizia di Stato, ai ruoli dei commissari del  Corpo
di polizia penitenziaria, al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo
forestale dello Stato, per gli ufficiali del  disciolto  Corpo  degli
agenti di custodia, provenienti da ruoli inferiori,  per  effetto  di
quanto previsto al precedente comma 1, a decorrere  dal  1°  dicembre
2008, le misure dell'assegno funzionale sono  fissate  negli  importi
annui lordi di cui alla tabella seguente: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
4. Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti nei commi 
precedenti, per il compimento delle prescritte anzianita' e' valutato
il servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia e
nelle Forze armate. 
 
5. A decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009, ai 
fini dell'applicazione dei benefici previsti dal  presente  articolo,
per il compimento delle prescritte anzianita' e' valutato il servizio
comunque  prestato  senza  demerito   nel   soppresso   ruolo   delle
vigilatrici penitenziarie. 
 
6. A decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009, ai 
fini dell'applicazione dei benefici previsti dal  presente  articolo,
per il compimento delle prescritte anzianita' e' valutato il servizio
di leva prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
 
          Nota all'art. 8:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo 5, comma 3, del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.
          254:
             «Art.  5  (Assegno  funzionale). - 3. Per l'attribuzione
          dell'assegno funzionale al personale di cui ai commi 1 e 2,
          la  valutazione  dei  requisiti  prescritti  e' riferita al
          biennio  precedente alla data di maturazione della prevista
          anzianita',  escludendo  dal  computo gli anni compresi nel
          periodo  suddetto  in cui il dipendente abbia riportato una
          sanzione  disciplinare  piu'  grave della deplorazione o un
          giudizio complessivo inferiore a buono.»".
             -  Si  riporta  il testo dell'articolo 3 del decreto del
          Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220:
             «Art.   3   (Assegno   funzionale).   -   1.  Le  misure
          dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 2,
          comma  1,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 19
          novembre  2003,  n.  348, fermi restando i requisiti di cui
          all'articolo  5,  comma 3, del decreto del Presidente della
          Repubblica  16  marzo  1999,  n. 254, sono rideterminate, a
          decorrere  dal  31 dicembre 2005 e a valere dall'anno 2006,
          nei  seguenti  importi  annui  lordi,  rispettivamente,  al
          compimento degli anni di servizio sottoindicati:

                    ---->  Vedere tabella a pag. 44   <----

             2.  Per  gli  appartenenti  al  ruolo  dei  commissari o
          qualifiche  equiparate della Polizia di Stato, ai ruoli dei
          commissari  del  Corpo  di  polizia penitenziaria, al ruolo
          direttivo  dei  funzionari del Corpo forestale dello Stato,
          per  gli  ufficiali  del  disciolto  Corpo  degli agenti di
          custodia,   provenienti   da  ruoli  inferiori,  le  misure
          dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 2,
          comma  2,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 19
          novembre  2003,  n.  348, fermi restando i requisiti di cui
          all'articolo  5,  comma 3, del decreto del Presidente della
          Repubblica  16  marzo  1999,  n.  254,  a  decorrere dal 31
          dicembre 2005 e a valere dall'anno 2006, sono rideterminate
          nei  seguenti  importi  annui  lordi,  rispettivamente,  al
          compimento degli anni di servizio sottoindicati:

                    ---->  Vedere tabella a pag. 44   <----